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1.4 L'inviolabilità del diritto all'abitazione

1.4.1 Genesi: la sentenza 404/

La riconduzione - nella motivazione dei giudici costituzionali - del diritto all'abitazione tra i presupposti immanenti caratterizzanti l'identità democratica-pluralista della nostra forma di Stato, ne determina - in via pressoché necessitata - l'elevazione al rango della

inviolabilità48.

46 Ibidem, p. 31.

47 Cfr. D. BIFULCO, op. cit., p. 7.

48 Dato unificante il genus dei diritti inviolabili è quello, propriamente definitorio, per cui gli stessi sono qualificati quali << valori originari, assolutamente primari e perciò intangibili nel loro nucleo assiologico, sia da parte di qualsiasi soggetto privato (incluso il titolare), sia da parte di qualsiasi potere costituito (pubblico o privato), compreso quello di revisione costituzionale >>.

Larga parte della dottrina, in realtà, identifica il proprium dei diritti inviolabili nel loro porsi come limite assoluto al potere di revisione costituzionale - risolvendo, quindi, il concetto di inviolabilità in quello di irrivedibilità. Simile impostazione, mostrando una eccessiva tendenza verso il formalismo - tipica di buona parte della dottrina italiana - tradisce, però, la molteplicità direzionale in cui si esplica il

Epilogo, questo, cui la Corte - mutando l'orizzonte dell'orientamento precedentemente intrapreso49 e mai più abbandonato - approda con la

sentenza 404 del 198850, contribuendo in tal senso a cristallizzare un

connotato del diritto all'abitazione non altrimenti desumibile dalla mera rilevanza costituzionale dello stesso51, nonché denso di risvolti

giuridici in occasione del “confronto” con altri diritti.

Sulla scorta del richiamo alle norme internazionali, i giudici della Consulta accolgono le prospettate questioni di legittimità costituzionale, consacrando l'inviolabilità del diritto alla casa: << Quando il legislatore, nel contesto della legge n. 392 del 1978, detta l'art. 6, rubricandolo "Successione nel contratto", esprime il dovere

concetto di inviolabilità. Con l'attribuzione della qualifica di inviolabilità ad alcuni diritti, il legislatore - pur rinunciando a predisporre un assoluta e completa gerarchia di valori - ha inteso conferire loro un valore speciale. E' necessario, però, che siffatta supremazia valoriale si traduca concretamente in uno specifico trattamento giuridico, che di essa sia espressione e ne rappresenti una sorta di rifrazione costituzionale nei vari settori dell'ordinamento. In questo senso, il concetto di inviolabilità, lungi dal qualificarsi esclusivamente quale limite al potere di revisione costituzionale - che comunque ne rimane un connotato indefettibile - si dirige in più direzioni e in relazione a pressoché tutti i poteri costituzionali. Cfr. A. BALDASSARRE, Diritti

inviolabili, in Enc. giur. Treccani, XI, Roma, 1989, pp. 29 ss.

49 Cfr. § 1.2.

50 CORTECOST., 4 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I, p. 2515.

La sentenza ha ad oggetto quattro questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (“Disciplina delle locazioni di immobili urbani”). Il profilo unificante le diverse vicende ruota attorno all'interrogativo se << la mancata previsione della successione nella titolarità del contratto di locazione - del coniuge in caso di separazione di fatto, del convivente more uxorio del conduttore deceduto, ecc. - fino alla normale consumazione della durata quadriennale del rapporto, come stabilita ex lege, non contrasti con valori presenti in Costituzione >>. La Corte esclude - come invece chiedevano i giudici remittenti - che siffatta lacuna determini una violazione dell'art. 3 Cost., concretando un trattamento discriminatorio a sfavore della convivenza more uxorio e dell'art. 2 Cost., in quanto contrastante con la spontaneità delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo. Richiama, però, la pregressa giurisprudenza in materia di diritto alla casa, ricollegando le precedenti statuizioni al fondamentale diritto umano all'abitazione, solennemente proclamato in diverse fonti internazionali.

51 La giurisprudenza della Corte Costituzionale insegna, infatti, che non tutti i diritti riconducibili alle previsioni costituzionali (perché enumerati, impliciti o trasversali) sono diritti inviolabili o fondamentali; certamente, però, godono di tale qualifica i diritti definiti tali dalla Costituzione e una serie di diritti pure riconosciuti come inviolabili. Tra questi ultimi rientra anche il diritto alla abitazione. Per una disamina più approfondita della questione vedi F. MODUGNO, op. cit., pp. 82 ss.

collettivo di "impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione", dovere che connota da un canto la forma costituzionale di

Stato sociale, e dall'altro riconosce un diritto sociale all'abitazione collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione 52>>.

L'espresso richiamo alle norme internazionali - operato dai giudici della Corte - non deve però indurre a pensare che le stesse rappresentino il fondamento dell'inviolabilità del “nostro” diritto: il diritto all'abitazione è un diritto inviolabile anzitutto perché è deducibile da una pluralità di referenti costituzionali volti a creare le condizioni minime di uno stato sociale e a << contribuire a che la vita di ogni persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l'immagine universale della dignità umana53 >>.

Le ampie dissertazioni della cultura giuridica ci insegnano che elemento qualificante l'attributo della inviolabilità non è il contenuto, né la natura (giuridica) di tale categoria di diritti, quanto piuttosto il ruolo centrale da essi svolto nello sviluppo della persona umana, intesa come nucleo di valori: la persona, nel suo patrimonio identificativo ed irretrattabile, costituisce il soggetto attorno al quale si incentrano diritti

52 CORTE COST., 4 aprile 1988, n. 404, cit. Siffatto dovere di solidarietà sociale <<

[…] qui si specifica in un regime di successione nel contratto di locazione, destinato a non privare del tetto, immediatamente dopo la morte del conduttore, il più esteso numero di figure soggettive, anche al di fuori della cerchia della famiglia legittima, purché con quello abitualmente conviventi >>. Proprio l'attinenza del bisogno abitativo alle condizioni minime di dignità dell'uomo e a quella socialità cui si ispira la Costituzione inducono a riconoscere la tutela ad altri soggetti che convivano con il titolare del contratto di locazione. Ancora, in merito all'irragionevolezza nell'elencazione dei successori nel contratto di locazione: << L'art. 3 della Costituzione va qui invocato dunque non per la sua portata eguagliatrice, restando comunque diversificata la condizione del coniuge da quella del convivente more uxorio, ma per la contraddittorietà logica della esclusione di un convivente dalla previsione di una norma che intende tutelare l'abituale convivenza. Se l'art. 3 della Costituzione è violato per la non ragionevolezza della norma impugnata, l'art. 2 lo è quanto al diritto fondamentale che nella privazione del tetto è direttamente leso >>. 53 Il riferimento è a CORTECOST., 25 febbraio 1988, n. 217, cit., richiamata da F.

e doveri.

Il mutamento del punto di osservazione del diritto costituzionale - che sposta l'attenzione sui diritti inviolabili - avviene con le Costituzioni del secondo dopoguerra: l'individuo diviene centro della riflessione giuridica e dell'organizzazione effettiva, assurgendo lo Stato al ruolo di strumento per la garanzia e l'assicurazione delle libertà e dei valori inerenti la persona54.

Ecco che alla struttura assiologica che informa la persona umana il Costituente ha inteso accodare riconoscimento e garanzia positiva attraverso la formalizzazione di una serie di situazioni giuridiche, entro le quali sono riconducibili anche i diritti sociali55.

E' compito dell'interprete, a questo punto, approfondire la compatibilità del concetto di “inviolabilità” con la categoria sui generis dei diritti sociali, nonché individuare la rotta da percorrere per la reale attribuzione di effettività e concretezza alla predicata supremazia valoriale dei diritti inviolabili.

1.4.2. Compatibilità tra concetti: diritto inviolabile e

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