Il diritto all'abitazione nello schema locativo
3.1 Il ruolo del diritto privato nella questione abitativa
La predicata multidimensionalità del “nostro” diritto e la deferenza - pressoché ancora imprescindibile - del suo momento di tutela rispetto alla normazione vigente nei singoli contesti statali1, esorta l'interprete
ad abbandonare il panorama europeo per riapprodare entro i confini nazionali: lo scenario che si prospetta, se da un lato richiama la palese inefficienza della risposta pubblica al problema abitativo - che trova indelebile testimonianza nell'attuale articolazione del social housing italiano - e l'altrettanto discutibile inerzia legislativa nell'affrontare con uniformità direzionale e risorse finanziarie adeguate la tensione sociale conseguente, d'altro canto sollecita l'interrogativo circa il ruolo cui deve essere deputato il diritto privato nell'ottica di una risposta efficace
1 Sicuramente significativi sono i risultati raggiunti a livello europeo - ad opera della Direttiva 17 del 2014 - con riferimento alla regolamentazione del mercato del credito ipotecario. Purtuttavia, la questione dell'accesso agli alloggi - e la disciplina delle locazioni ad uso abitativo ne costituisce un chiaro esempio - stenta ad essere affrontata in modo unitario oltre i confini statali: la poca considerazione sinora ricevuta si giustifica per il carattere nazionale o sub-nazionale e l'avvertita natura politica della questione e per il forte radicamento nelle politiche abitative statali, spesso ampiamente divergenti - riflettendo diversi modelli di welfare o diversi sistemi di capitalismo. In questo senso cfr. FEANTSA e altri, Pilot Project -
Promoting protection of the right to housing - Homelessness prevention in the context of evictions VT/2013/056, 16 maggio 2016, su www.ec.europa.eu, pp. 134- 135; rileva la stessa carenza di attenzione F. PADOVINI, Locazione ad uso abitativo
e diritti fondamentali, in Nuova giur. civ., 1, CEDAM, parte II, p. 200, il quale
denuncia come il Draft Common Frame of Reference del 2009, pur trattando di locazione, precisa che i beni oggetto del lease sono soltanto beni mobili e preclude, dunque, l'applicazione delle novità previste ai beni immobili.
alla crisi del “bene casa”2.
Non potendo più dubitare - alias verbis - della configurazione del diritto all'abitazione alla stregua di una situazione giuridica “policentrica”3 - id est composta da elementi qualitativamente
differenziati, ma al contempo inestricabilmente connessi nella ricerca di una condizione di equilibrio -, resta da chiedersi se ed in quali termini il diritto privato sia chiamato a supplire alla stasi derivante dalla incapacità risolutiva del settore pubblico rispetto al disagio abitativo: fino a che punto, cioè, lo stesso possa assolvere ad una funzione distributiva, di riallocazione della ricchezza - suggellata in varia guisa nel corso degli anni dalla disciplina locativa4 -, nonché di
sottrazione alle dinamiche del mercato.
Entro siffatto indirizzo, senza peraltro volerne mortificare la penetrante potenzialità espansiva nel perseguimento di “obiettivi di interesse generale”, è stato rilevato come - nell'approdo alla dimensione orizzontale, che lo colloca nell'ambito del rapporto tra privati - il diritto all'abitazione veda << necessariamente attenuata la carica di rivendicazione sociale e l'efficacia sul piano della giustizia distributiva5
>>. Ecco svelato l'intento patente di non chiamare il diritto privato ad
2 La questione è già stata anticipata in § 1.1.
3 Sul concetto di situazione “policentrica” si rinvia a V. CALDERAI, La riforma
delle locazione abitative quindici anni dopo: le ragioni di un fallimento dello Stato post-regolatore e gli scenari futuri, in Riv. dir. civ., 4, pp. 369 ss.
4 Esempio patente di simile indirizzo è rappresentato dalle modalità di determinazione “vincolata” del canone di locazione ad opera della Legge 392 del 1978 - c.d. Legge sull'equo canone - e dalla reiterata prassi della sospensione legale degli sfratti, cfr. E. BARGELLI, Abitazione (diritto alla), Enciclopedia del diritto, Estratto, Annali VI, p. 12.
5 Ivi, pp. 10-11. Se non è esclusa la possibilità di affermare l'eventuale prevalenza del bisogno individuale di accedere o conservare un alloggio sul diritto patrimoniale altrui in conflitto, è anche vero che non possiamo spingerci sino ad attribuire al diritto privato i contrapposti compiti di supplenza del diritto pubblico: la titolarità di un diritto – proclamato inviolabile – riconducibile a valori primari sanciti dalla Carta costituzionale non può implicare l'automatica prevalenza su chi vanta interessi contrapposti. Sarà sempre necessario un bilanciamento di interessi rapportato al campo normativo in cui essi si inseriscono e al tipo di tutela che viene in gioco.
assolvere una funzione - che evidentemente non gli è propria - di “vicario” del diritto pubblico nel fronteggiare le situazioni di emergenza abitativa e, specialmente, di non sacrificare le istanze - se non i diritti - dei soggetti privati per fronteggiare una crisi che il potere statale - per incapacità e forse per poca volontà - non è sinora riuscito ad arginare.
Se unanime è l'opzione per la rinuncia di attribuzione al diritto privato di un preminente ruolo salvifico, altrettanto condivisibile non può che essere l'assunto per cui la pluralità dimensionale del diritto alla casa si traduce in una costante frammentazione - di scopo, prima ancora che giuridica -, ove si cerchi di rintracciare un leitmotiv nell'essenza degli istituti giuridici che, più o meno direttamente, si riverberano sull'effettività del diritto stesso: dall'articolazione del sistema di social
housing alla disciplina della locazione, dalla regolamentazione del
settore dei mutui ipotecari alla compravendita di immobili ad uso abitativo, manca una visione sistematica, una ricostruzione organica del panorama normativo6 entro cui collocare il diritto - e ciò
indipendentemente dalla bontà giuridica e dalla uniformità di scopo degli istituti considerati ex se.
Siffatta lacuna, in realtà, lungi dal doversi ascrivere ad una mera inerzia legislativa, lascia intravedere un atteggiamento omissivo di ben altro significato: la costante e pressoché esclusiva predilezione per uno specifico “modello di abitare”, per un binario unico - quello dell'acquisto della casa in proprietà - che rappresenta il più evidente fallimento di decenni di inappropriate politiche abitative.
In un simile quadro generale, urge, dunque, una complessiva
6 Denuncia la mancanza di uno statuto generale del diritto all'abitazione, F. PADOVINI, Diritto all'abitazione fra beni e persona, in La metafora delle fonti e il
diritto privato europeo: giornate di studio per Umberto Breccia, E. NAVARRETTA
risistemazione del coacervo normativo, nella direzione di un'armonica e soprattutto differenziata promozione dei diversi titoli di godimento degli alloggi.
Auspicabile, in questa direzione, che la necessitata opera di bilanciamento avvenga seguendo la rotta di una << complementarietà istituzionale tra la dimensione pubblica e privata della regolazione7>>:
se non è corretto rinunciare ad attribuire al diritto privato una posizione centrale nell'agevolazione dell'accesso all'abitazione, altrettanto errata è la prassi di elevarlo a capro espiatorio delle inefficienze pubbliche.