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Dagli “housing rights” al “right to housing”: assenza di obblighi positivi in capo agli Stat

1.5 Il diritto all'abitazione nell'ordinamento internazionale ed europeo.

1.5.2. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo

1.5.2.5 Dagli “housing rights” al “right to housing”: assenza di obblighi positivi in capo agli Stat

Se, da un lato, la prolifica attività interpretativa della Corte europea dei diritti dell'uomo ha condotto al riconoscimento - pressoché ex nihilo, stante la carenza di saldi riferimenti normativi - di un diritto all'alloggio assistito da una tutela efficace contro le ingerenze pubbliche e private nel godimento del bene medesimo, d'altro canto, simile intraprendenza cede il posto ad una estrema cautela allorché manchi del tutto il bene abitazione.

incluso il fatto che non esistono scelte o modi univoci per condurre la propria vita familiare.

112 Il richiamo è a CORTECOST., 4 aprile 1988, n. 404, in Foro it., 1988, I, p. 2515.

113 Il principio si trova espresso nell'art. 6 l. 392/78, sebbene sia riferito ai componenti la famiglia tradizionale.

Eloquente, in tal senso, e funzionale ad un corretto inquadramento della natura poliedrica del diritto oggetto di indagine, la distinzione - apparentemente solo terminologica, ma dotata di gran valore euristico - tra i cosiddetti housing rights114, ossia “the rights of those already housed” e il right to housing, il diritto ad accedere ad una abitazione per chi ne sia privo115.

Inutile sottolineare come l'assenza di un alloggio ponga all'attenzione dell'interprete questioni di natura notevolmente più complessa rispetto alla tutela di un diritto ad un bene che già esiste: fra tutte il nodo relativo alla sussistenza di obblighi positivi in capo agli Stati. In altri termini, l'impossibilità per un individuo di avere un livello di vita adeguato per l'assenza di un'abitazione porta a domandarsi se gli Stati siano tenuti ad adottare misure volte ad eliminare gli ostacoli, specificamente di ordine economico e sociale, che impediscono l'accesso al bene.

La giurisprudenza della Corte europea ha sinora mostrato una persistenze riluttanza nel riconoscere il diritto individuale ad ottenere una casa attivabile nei confronti degli Stati contraenti, negando la sussistenza in capo alle autorità nazionali e locali di un obbligo positivo in tal senso.

Difficilmente fraintendibili, in questa direzione, sono le parole espresse

114 Nozione che ricomprende << elements of adequate housing encompass legal security of tenure, availability of services, materials anda infrastructure, affordability, habitability, accessibility, housing in a suitable location and culturally appropriate housing >>, Cfr. P. KENNA, Housing Rights in Europe after the Treaty of Lisbon –

minimum core obligations?, in Cyprus Human Rights Law Review, 2014, 3.1., pp. 13-

35.

115 La distinzione è stata avanzata da N. BERNARD, The scope and meaning of the

right to housing, in FEANTSA Magazine, The Right to Housing - The Way Forward - Homeless in Europe, Autumn 2008, p.15.

nelle sentenze Marzari c. Italia116 e Chapman c. Regno Unito117: in entrambe le pronunce si afferma che l’art. 8 della Cedu non impone agli Stati contraenti l'obbligo di fornire un'abitazione a chi ne sia privo: non possono, dunque, essere imposti alle autorità statali - in base alla prospettiva seguita dalla Corte - obblighi positivi di carattere sociale, essendo questi di formazione giurisprudenziale e non assunti volontariamente dagli Stati stessi.

Le amministrazioni nazionali, infatti, sono le più idonee ad effettuare il bilanciamento di interessi nella scelta sulla destinazione delle risorse pubbliche, e l'eventuale previsione - per bocca dei giudici europei - di simili obblighi positivi genererebbe un onere sproporzionato a carico delle stesse, nonché un'invasione della sfera politica entro cui siffatti obblighi devono essere ricondotti118.

116 CORTE EUR. DIR. UOMO, Marzari c. Italia, 4 maggio 1999, n. 36448/97, in

http://hudoc.echr.coe.int. Queste le parole dei giudici: «The Court considers that, although Article 8 does not guarantee the right to have one’s housing problem solved by the authorities […] The Court considers that no positive obligation for the local authorities can be inferred from Article 8 to provide the applicant with a specific apartment».

Il caso è originato da una doglianza contro le locali autorità italiane per non aver fornito al ricorrente un'abitazione adeguata alle sue condizioni di disabilità. I giudici di Strasburgo, dopo aver riaffermato l'assenza di un'obbligazione positiva a carico delle autorità locali - discendente dall'art. 8 - di assicurare al ricorrente uno specifico appartamento, hanno dichiarato il ricorso inammissibile. Lo Stato italiano, infatti, aveva offerto al ricorrente più di una soluzione abitativa e, con particolare riferimento al terzo alloggio proposto, si era offerto anche di effettuare le modifiche necessarie per adattarlo alle condizioni di disabilità. Simile offerta è stata considerata quale sufficiente adempimento da parte dello Stato membro alle obbligazioni derivanti dal diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.

117 CORTEEUR. DIR. UOMO, Chapman c. Regno Unito, 18 gennaio 2001, n. 27238/95,

in http://hudoc.echr.coe.int. Il § 99 della sentenza è del seguente tenore: «It is

important to recall that Article 8 does not in terms recognise a right to be provided with a home. Nor does any of the jurisprudence of the Court acknowledge such a right. While it is clearly desirable that every human being have a place where he or she can live in dignity and which he or she can call home, there are unfortunately in the Contracting States many persons who have no home. Whether the State provides funds to enable everyone to have a home is a matter for political not judicial decision».

118 In questo senso ripercorre il pensiero della Corte F. BESTAGNO, op. cit., pp. 24 ss.

Non manca in dottrina chi si attesta su posizioni più ottimistiche119 per

il futuro del diritto di abitazione in Europa, facendo leva sulla recente giurisprudenza. La Corte Edu, infatti, muovendo dall'art. 8 Cedu - funzionale a garantire il rispetto al diritto della vita privata e familiare - ha mostrato un orientamento favorevole all'imposizione di obblighi positivi ed anche di risultato120 in capo agli Stati contraenti in relazione

al diritto alla casa.

La crescente attenzione riservata dalla Corte al diritto in questione e la previsione – seppur sporadica - di oneri di intervento a carico degli Stati non consentono di discostarsi da una considerazione sinora incontrovertibile: anche laddove sia statuito un obbligo di intervento a carico delle autorità statali, la prospettiva intrapresa dalla giurisprudenza europea rimane ancorata alla volontà di tutelare un diritto da ingerenze nel godimento di un bene comunque esistente.

119 G. GUIGLIA, Il diritto all'abitazione nella Carta Sociale europea: a proposito

di una recente condanna dell'Italia da parte del Comitato europeo dei diritti sociali,

in Associazione italiana dei costituzionalisti, p. 13.

120 Il riferimento è in particolare a CORTEEUR. DIR. UOMO, Moreno Gómez c. Spagna,

16 novembre 2004, n. 4143/02; Oluić c. Croazia, 20 maggio 2010, n. 61260/08;

Deés c. Ungaria, 9 novembre 2010, n. 2345/06, tutte rintracciabili in

http://hudoc.echr.coe.int. Nell'ultimo caso menzionato, un residente di Budapest lamentava una violazione dell'art. 8 della Cedu per le immissioni - rumori al di fuori dei limti di legge, vibrazioni, inquinamento e cattivi odori - causate dal sensibile incremento del traffico dinanzi alla sua abitazione: l'eccessivo aumento del pedaggio della vicina autostrada privata, infatti, aveva portato molti veicoli pesanti a scegliere vie alternative. Seppur il governo ungherese, al fine di limitare le conseguenze negative, avesse adottato numerose misure - realizzazione di tre strade alternative, installazione di dissuasori di velocità e due semafori, la Corte, ritenendo le stesse insufficienti, condannava lo Stato per essere inadempiente rispetto all'obbligazione positiva di garantire al ricorrente il rispetto della sua casa e della sua vita privata, con conseguente violazione dell'art. 8. Queste le parole dei giudici europei: << It observes nevertheless that the measures which were taken by the authorities consistently proved to be insufficient, as a result of which the applicant was exposed to excessive noise disturbance over a substantial period of time. The Court finds that this situation created a disproportionate individual burden for the applicant. […] In these circumstances, the Court considers that there existed a direct and serious nuisance which affected the street in which the applicant lives and prevented him from enjoying his home in the material period. It finds that the respondent State has failed to discharge its positive obligation to guarantee the applicant's right to respect for his home and private life. Accordingly, there has been a violation of Article 8 of the Convention >>.

Se l'imposizione di obblighi positivi “di portata moderata”- connessi agli housing rights - rappresenta comunque un indice del crescente interesse rispetto all'esigenza abitativa, ancora arduo sembra il cammino da percorrere - pena anche la morsa della crisi delle finanze pubbliche e la sempre maggiore richiesta di alloggi - per giungere ad una piena garanzia del diritto alla casa e alla imposizione di un obbligo di “valore massimo” - quello di fornire un alloggio a chi ne sia privo - attivabile davanti ai giudici.

L'auspicio purtuttavia rimane quello di una presa di coscienza della gravità della situazione abitativa e un di doveroso sollecito alle istituzioni nazionali ed europee per la creazione di un sistema integrato di politiche abitative.

1.5.3 Il diritto all'abitazione nella Carta sociale

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