• Non ci sono risultati.

I contenuti della sentenza del

CAPITOLO III: Fideiussione e relazioni familiari 1 Introduzione

3. Le “fideiussioni rovinose” nell’ordinamento tedesco: premessa

3.3 I contenuti della sentenza del

La sentenza resa dal Bundesverfassungsgericht459 è immediatamente apparsa di grande

interesse, al punto da essere definita una vera e propria “pietra miliare per la garanzia di giustizia contrattuale da parte dei giudici civili”460. In generale, essa si apprezza per il

notevole impatto che ha dispiegato sul diritto contrattuale461.

L’analisi del BVerfG prende le mosse dall’art. 2 della Costituzione tedesca (Grundgesetz), che tutela l’autonomia privata (Privatautonomie), la quale garantisce la generale libertà di azione dei privati, da cui discende la possibilità di creare rapporti giuridicamente vincolanti fra i privati stessi sulla base della loro volontà.

Si tratta, ricorda la Corte, di una libertà non incondizionata, ma soggetta, a determinate condizioni, al controllo legislativo: non certo al punto da svuotarne la garanzia, bensì, al contrario, al fine di assicurare l’attuazione dei diritti fondamentali.

La questione si fa problematica quando - fra i privati che nell’esercizio della loro libertà di azione si danno una regolamentazione dei reciproci assetti di interessi - uno disponga di un predominio tale da poter determinare unilateralmente il contenuto contrattuale, al punto che per la controparte si tratterà di una vera e propria “predisposizione imposta dall’esterno462”, di una situazione, quindi, di sostanziale

eteronomia463.

È in tal caso che si legittima, ed anzi si rende necessario, un controllo sul contenuto del contratto, e financo un intervento correttivo dello stesso - da parte del giudice civile - con riferimento a parametri costituzionali, ed in particolare, proprio in funzione della garanzia dell’autonomia privata quale diritto fondamentale464.

Certo, non in ogni situazione di semplice alterazione della parità contrattuale si giustifica una tale soluzione, sostanzialmente demolitoria del dogma per cui “pacta sunt

459 Cfr. l’approfondita analisi delle pronuncia del 1993 e di una successiva del BGH operata da F. Nappi, Prestazioni fideiussorie inadeguate alle condizioni patrimoniali del garante: gli interventi del Bundesverfassungsgericht ed un “distinguo” del Bundesgerichtshof, in Id., Studi sulle garanzie personali, Torino, 1997, p. 115 ss.

Sulla sentenza del 1993, con precipuo riguardo all’ambito di esplicazione dell’autonomia privata ed ai relativi limiti nel contesto familiare, v. anche E. Bargelli, Limiti dell’autonomia privata nella crisi coniugale (a

proposito di una recente pronuncia della Corte costituzionale tedesca), in Riv. dir. civ, 2003, n. 1, p. 57 ss.

Nell’ordinamento tedesco, v. il commento di H. Wiedemann, Anmerkung zu BVerfG JZ 1994, 408, in JZ 1994, p. 411 ss.

460 Cfr. W. Löwe, Bürgen in Sippenhaft dürfen aufatmen, in ZIP, 1993, p. 1759 ss. 461 È quanto osserva R. Favale, op. ult. cit., p. 207.

462 Così BVerfG, in Rass. dir. civ., cit., p. 603. 463 Cfr. A. Colombi Ciacchi, op. ult. cit., p. 162. 464 Sul punto, cfr. S. Catanossi, op. cit., p. 19.

146

servanda465”, bensì solo laddove “si tratta di una fattispecie tipizzabile, che lascia

riconoscere una inferiorità strutturale di una parte del contratto e se gli effetti del contratto nei confronti della parte contrattuale debole sono insolitamente onerosi”466.

La tipizzazione, l’individuazione specifica delle circostanze che pregiudicano la parità fra i contraenti e giustificano il correlativo controllo o intervento sul contenuto contrattuale, risponde all’esigenza primaria di garantire la certezza del diritto.

Le affermazioni del Bundesverfassungsgericht si fanno ancora più audaci laddove si giunge a sostenere che la libertà contrattuale incontra un limite quando il rapporto di forza fra i contraenti risulti squilibrato467: se uno dei contraenti approfitta della propria

posizione dominante per imporre unilateralmente clausole inique alla controparte, la soluzione non potrà che essere la nullità dell’accordo ai sensi del par. 138 BGB.

In sostanza, due sono i presupposti che la Corte individua come legittimanti il controllo del contenuto contrattuale da parte dell’interprete, sempre con riferimento al precetto costituzionale di garanzia dell’autonomia negoziale dei privati: il primo è la sussistenza di una situazione che lasci riconoscere una “strutturale inferiorità” (strukturelle Unterlegenheit)468 di una parte, il secondo consiste nel fatto che le conseguenze

che derivano dal contratto risultino “insolitamente gravose” (ungewöhnlich belastend) per la parte debole stessa469.

Sussistendo siffatti presupposti, il giudice dovrà intervenire sul regolamento contrattuale, e il mezzo da utilizzare a tal fine saranno le clausole generali disposte dall’ordinamento quali regole di governo del comportamento delle parti.

Vengono quindi in gioco i canoni della buona fede, del buon costume (unitamente all’ordine pubblico, nell’accezione di gute Sitten) e delle usanze dei traffici giuridici, di cui ai parr. 138 e 242 BGB, concretizzati alla luce dei valori fondamentali espressi dalla Costituzione, a partire dalla Privatautonomie di cui al par. 2 GG.

465 Su cui, in generale, cfr. S. Patti, Diritto privato e codificazioni europee, Milano, 2007, passim.

466 Ancora, sono le parole della stessa Corte Costituzionale, V. BVerfG, in Rass. dir. civ., cit., p. 603. 467 La pronuncia afferma chiaramente: “La compensazione della turbata parità contrattuale fa parte dei

compiti principali del diritto civile” e cita dottrina a sostegno di tale assunto, fra cui U. Preis, Grundfragen

der Vertragsgestaltung im Arbeitsrecht, Monaco, 1993, p. 216 ss.

468 La valutazione circa la sussistenza della condizione di “inferiorità strutturale” del contraente avverrà

alla stregua di una serie di parametri quali l’età, l’esperienza professionale, la competenza economica e giuridica ecc.

147

La sentenza del BverfG conferma, in tale prospettiva, la tendenza già emersa in sede costituzionale470 ad intervenire in chiave correttiva, grazie al ricorso alle clausole

generali, sulle situazioni connotate da consistenti disparità delle parti contraenti471, tale

che una sia in grado di imporre all’altra un determinato contenuto contrattuale sfavorevole.

Nel decidere sul caso di specie - relativo alla fideiussione omnibus rilasciata dalla figlia ventunenne e nullatenente del debitore - la Corte Costituzionale ha individuato come sussistente, a carico del contraente-garante, proprio una situazione definita di “squilibrio sociale ed economico”(soziales und wirtschaftliches Ungleichgewicht)472, che lo

aveva indotto a prestare una garanzia particolarmente gravosa.

La conclusione è stata pertanto quella di accogliere il ricorso ed annullare la decisione del BGH, sancendo la nullità del contratto di fideiussione in questione.

Outline

Documenti correlati