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L’estinzione della fideiussione: le cause tipizzate degli artt 1955, 1956 e 1957 c.c.

Nell’esaminare il momento estintivo della garanzia fideiussoria, si osserva che rispetto alla fideiussione operano non soltanto le cause generali di estinzione dell’obbligazione, ma anche delle cause di estinzione specifiche, tipizzate nella Quinta (ed ultima) Sezione del Capo dedicato alla fideiussione, agli artt. 1955-1957 c.c128.

Come è stato altresì opportunamente segnalato, operano inoltre delle cause di estinzione anch’esse specifiche per la fideiussione, non disciplinate agli articoli sovraindicati, ma ricavabili da altre disposizioni concernenti la garanzia stessa129.

Le tre cause di estinzione dell’obbligazione fideiussoria disciplinate nella Quinta Sezione - in relazione alle quali la giurisprudenza si presenta peraltro abbondante e significativa - dipendono tutte da determinati comportamenti del creditore.

In particolare, l’art. 1955 c.c. fa discendere l’estinzione della fideiussione dal fatto del creditore che, con la propria condotta, abbia determinato l’impraticabilità della surrogazione del garante nei diritti, nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi del creditore.

126 In proposito v. l’analisi di F. Macario, op. cit., p. 273, nota 87.

127 In tal senso si è pronunciata già Cass., 11.09.1953, n. 3026, in Foro it., 1954, n. 1, c. 592 ss. 128 Cfr. F. Macario, op. cit., p. 324 ss.

129 Fra queste, l’inosservanza da parte del creditore del beneficio di escussione ex art. 1944, 2° c., c.c. Cfr.

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Come chiarito in più occasioni dalla giurisprudenza130, il “fatto del creditore” deve

consistere in una vera e propria condotta colpevolmente antigiuridica del creditore, non essendo invece a tal fine sufficiente una mera inerzia di questi. Non riveste inoltre rilievo idoneo, ai fini estintivi, neppure il mancato assolvimento da parte del creditore di un semplice onere131, ovvero il mancato ricorso da parte di questi, sia pure possibile, a

strumenti di autotutela132, quali l’eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c133.

Con specifico riguardo all’ipotesi in cui la garanzia del credito - rispetto alla quale il fideiussore dovrebbe surrogarsi - sia inefficace ab origine, la Cassazione134 ha deciso di

recente nel senso dell’inapplicabilità dell’art. 1955 c.c., con la conseguenza che perderà dunque ogni rilievo la condotta del creditore che pure abbia impedito la surrogazione del garante.

L’art. 1956 c.c.135 tipizza una specifica causa di estinzione relativa alla fideiussione

per obbligazioni future, di cui, come ampiamente detto, la fideiussione omnibus136

costituisce caso paradigmatico.

La norma dispone che “il fideiussore per un’obbligazione futura è liberato se il creditore, senza speciale autorizzazione del fideiussore, ha fatto credito al terzo, pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito”. La riforma operata nel 1992137

ha inoltre escluso la validità della preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi di tale liberazione.

Come si vedrà in dettaglio138, la norma in esame rappresenta un’importante

applicazione normativa della clausola generale di buona fede nell’esecuzione del rapporto contrattuale, ed infatti impone al creditore un comportamento coerente con il rispetto di tale principio, tale da non ledere ingiustificatamente l’interesse del fideiussore.

130 Così Cass. 16.03. 1995, n. 3080, in Foro it., Mass. 1995 e Cass. 14.08.1997, n. 7603, in Fallim., 1998, p.

381 ss.

131 Cass., 11.10.1978, n. 4548, in Giust. civ. mass., 1978, p. 1899 ss.

132 In tal senso Cass. 10.02.1977, n. 595, in Foro it., Rep. 1977, voce Fideiussione, n. 45, in cui il caso di

specie riguardava un’omessa ritenzione da parte del creditore di somme riscosse per conto del debitore principale.

133 Cfr. Cass., 24.12.1992, n. 13661, in Foro it., Rep., 1993, voce Contratto in genere, n. 403.

134 Così Cass., 22.11.2013 n. 26232, il cui testo è reperibile all’indirizzo

http://www.iusexplorer.it/Dejure/Sentenze?idDocMaster=4018161&idDataBanks=2&idUnitaDoc=0&n VigUnitdoc=1&pagina=1&NavId=1754126346&pid=19, nella quale il caso di specie riguardava un pegno costituito da assegni posdatati e/o in bianco.

135 Al riguardo v. F. Macario, op. cit. p. 334 ss. 136 Su cui v. infra, cap. I, sez. II, parr. 1 ss. 137 Su cui v. infra, cap. I, sez. II, par. 4. 138 V. infra, cap. I, sez. II, par. 6.

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L’art. 1956 c.c. sanziona dunque con la liberazione del garante il comportamento del creditore che - nonostante la consapevolezza della sopravvenuta difficoltà di soddisfacimento del suo credito, dovuta alla mutata condizione patrimoniale del debitore - conceda nuovo credito o mantenga quello già in essere, senza disporre di specifica autorizzazione del fideiussore.

Concorrono all’integrazione di tale fattispecie sia l’elemento oggettivo, consistente nella concessione di un ulteriore finanziamento successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore, sopravvenuto rispetto al rilascio della garanzia, sia l’elemento soggettivo, dato dalla consapevolezza del creditore circa il sopravvenuto mutamento in pejus di suddette condizioni139.

Come precisato dalla giurisprudenza140, l’ipotesi considerata dalla norma - quella in

cui cioè il creditore, senza autorizzazione del fideiussore, abbia “fatto credito” al debitore, pur sapendo che sue condizioni patrimoniali erano significativamente peggiorate - non si riferisce peraltro alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore ed il terzo, a cui si estenda la garanzia pattuita, bensì ricomprende e sanziona anche le modalità con cui, in concreto, il creditore gestisca il rapporto con il debitore principale, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio cui è esposto il garante; rischio consistente, in particolare, nel non potersi più utilmente rivalere sul debitore di quanto pagato.

Infine, l’art. 1957 c.c.141 collega, a determinate condizioni, l’estinzione

dell’obbligazione fideiussoria alla scadenza dell’obbligazione principale, prevedendo che il “fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore abbia, entro sei mesi dalla predetta scadenza, proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”.

La dottrina è compatta142 nel ritenere che con il termine “istanze” il legislatore

intenda riferirsi alle domande con le quali si attivano i mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito in questione.

Come ulteriormente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità143, la ratio della

norma in questione riposa sulla tutela del fideiussore contro l’incertezza che deriva dal ritardo del creditore nell’escussione della garanzia.

139 Cfr. Cass. 23.05.2005, n. 10870 in Foro it., Rep, 2005, voce Fideiussione, n. 70.

140 Così Cass. 22.10.2010, n. 21730, in Giust. civ. mass., 2010, e in Corr. giur., 2011, p. 510 ss., con nota di F.

Rolfi, Fideiussione omnibus ed obblighi di buona fede del creditore.

141 Al riguardo v. M. Fragali, op. ult. cit, p. 491 ss. 142 Cfr., fra gli altri, F. Macario, op. cit., p. 351 s.

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Per superare tale incertezza viene imposto al creditore l’onere di attivarsi nei confronti del debitore principale entro un termine semestrale decorrente dalla scadenza dell’obbligazione principale - o un termine bimestrale, ai sensi dei c. 2-3, art. 1957 c.c., qualora il fideiussore abbia espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale - di natura decadenziale144.

Si tratta comunque di una norma reputata unanimemente dispositiva, derogabile ad opera della volontà delle parti, dunque tramite una pattuizione in tal senso di creditore e fideiussore145.

143 V. Cass. 19.12.1985, n. 6498, in Foro it., 1986, n. 1, c. 685 ss.

144 Sulla natura decadenziale del termine cfr. M. Fragali, op. ult. cit., p. 496. 145 Così F. Macario, op. cit., p. 346 s.

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SEZIONE II - Due specifiche problematiche: la garanzia omnibus e

l’accessorietà fideiussoria

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