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Le soluzioni adottate dalle Corti inglesi Cenn

CAPITOLO III: Fideiussione e relazioni familiari 1 Introduzione

4. Le soluzioni adottate dalle Corti inglesi Cenn

Anche nell’ordinamento giuridico inglese si sono talvolta presentati veri e propri casi di “fideiussione rovinosa”, rispetto ai quali si è cercato di reagire, similmente a quanto accaduto nel diritto tedesco, i termini di invalidazione.

Le soluzioni adottate dalle corti inglesi535 sono sintetizzabili in maniera piuttosto

lineare, poiché fanno perno essenzialmente sulla cosiddetta “undue influence”: si tratta di una dottrina elaborata dall’equity, incentrata sulla indebita influenza o pressione esercitata da una parte sull’altra per ottenere un vantaggio patrimoniale manifestamente sproporzionato536.

Con specifico riguardo al settore delle unfair suretyships, l’undue influence delinea un concetto analogo alla seelische Zwanslage delle pronunce tedesche, e coincide con la pressione psicologica esercitata da un coniuge sull’altro, affinché quest’ultimo presti la garanzia, anche a condizioni particolarmente sfavorevoli537.

Altra nozione che viene correlativamente in gioco è quella di confidence, la quale viene in siffatte ipotesi tradita dal coniuge che induce l’altro al rilascio della fideiussione.

L’indebita influenza, che tradisce la fiducia del coniuge-garante è ascrivibile alla categoria giuridica dei vizi del consenso, concretizzando, come osservato538, una

violenza morale che va a coprire tutte le ipotesi non di per sé riconducibili alla violenza (duress), già elaborata nel common law.

La presenza di undue influence è quanto meno presunta (presumed) dalle corti inglesi, di fronte a rapporti di natura parentale o affettiva.

La conseguenza del rilevamento, effettivo o in via presuntiva, della presenza di un

undue influence nella garanzia rilasciata dal coniuge o familiare, è l’invalidazione della

garanzia stessa, ritenuta viziata.

Come osservato, per arrivare alla conseguenza di dichiarare la nullità della fideiussione connotata da influenza indebita, sono ulteriormente necessari altri elementi,

535 Cfr, ex multis, Royal Bank of Scotland v Etridge [1998] 4 All ER 705 House of Lords, Bank of

Scotland v Bennett [1999] 1 FCR, 641, Bank of Cyprus Ltd v. Markou [1992] 2 All ER 707. Le ultime due pronunce indicate sono oggetto di un commento di A. M. Benedetti, La moglie garante del marito: vero consenso

o abuso di intimità familiare? in Trusts, 2000, n. 2, p. 208 ss.

536 Anche con specifico riguardo alle origini di equity della dottrina dell’undue influence, V. H. G. Beale (a

cura di), Chitty on Contracts, vol. I, General Principles, 28a ed., Londra, 1999, p. 7 ss.

Sul rilievo dell’undue influence in prospettiva comparata, cfr. la disamina di J. du Plessis, R. Zimmermann,

Relevance of reverence. Undue influence, in Maastricht Journal of european and comparative law, 2003, n. 10, p. 345 ss. 537 In proposito, cfr. l’analisi di G. Smorto, La fideiussione del coniuge nel sistema bancario inglese, in Ec. dir. terziario, 1999, n. 2, p. 565 ss., S. Catanossi, op. cit., p. 25 ss., F. Macario, op. cit., p. 121 ss., e A. Calderale, F.

Mastropaolo, op. cit., p. 519 ss.

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ossia la sproporzione fra i benefici ottenuti dalle parti e il fatto che il garante non sia stato informato circa le conseguenze del proprio gesto539.

Riguardo al requisito della sproporzione, esso conosce un’esimente che vale ad escludere l’invalidità del negozio, ossia la presenza, all’interno dell’operazione realizzata, di un interesse proprio del fideiussore al rilascio della garanzia: esso porta infatti ad escludere che il consenso della moglie sia viziato perché determinato da undue influence.

Il requisito della mancata informativa del garante, ritenuto fondamentale dalle Corti inglesi540 a partire dal caso Barclays Bank v O Brien541, è chiaro indice del grande

valore attribuito all’asimmetria informativa fra le parti: ove il fideiussore non sia nelle condizioni di poter comprendere e valutare con sufficiente precisione la portata della garanzia che è richiesto di prestare, i giudici inglesi sono propensi a configurare, a carico della banca-creditore, un obbligo informativo.542

In proposito, si individua una seconda esimente idonea ad escludere la sussistenza di un’asimmetria informativa - e dunque tale da non far caducare la garanzia prestata - coincidente con la fornitura di un “indipendent advice”543, una consulenza indipendente, da

parte dei funzionari della banca, che bene illustri tutti gli aspetti della vicenda fideiussoria, ed in particolare i relativi rischi.

Volendo trarre una breve conclusione in merito alle impostazioni adottate dalle Corti inglesi con riguardo alle fideiussioni assunte dal coniuge o familiare a condizioni svantaggiose, si può dire che - nonostante esse non presentino il livello di approfondimento delle soluzioni in proposito conseguite dalla giurisprudenza e dalla dottrina tedesca - appaiono comunque significative dell’interesse che il fenomeno in esame ha suscitato anche nell’ordinamento inglese: le risposte ivi fornite si caratterizzano per tendere piuttosto uniformemente verso la riconduzione delle ipotesi in questione sotto l’ambito operativo dei vizi del consenso.

539 V. S. Catanossi, op. cit., p. 29. 540 Cfr. S. Catanossi, op. cit., p. 30.

541 Barclays Bank v O Brien [1994] 1 AC 180 House of Lords.

542 Infatti A. M. Benedetti, op. cit., pp. 208-209, osserva come correttamente i due casi oggetto di

commento abbiano avuto un diverso esito stante no solo la differente “forza”, chiaramente risultante dalle circostanze dei casi di specie - che le due mogli-garanti avevano potuto opporre alle pressioni e all’influenza esercitata dai rispettivi mariti - ma anche la circostanza, risultata decisiva, per cui in un caso (Bennett) la moglie aveva ricevuto, all’atto della stipula della fideiussione, un parere indipendente appositamente fornito da un legale, mancante nell’altro caso (Markou). Non a caso il caso Bennet venne risolto in favore della banca, non così il caso Markou.

543 Sull’indipendent advice, anche in relazione al generale principio della disclosure in fase precontrattuale, cfr.

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In realtà, come è stato correttamente osservato, non è escluso che le stesse soluzioni possano essere apprezzate anche quali “sanzioni contro l’abuso del più forte”, che mirano ad un obiettivo più ampio rispetto alla tutela del singolo contraente il cui consenso sia viziato, ossia la garanzia del giusto regime degli scambi (substantive fairness), all’interno del mercato544.

Altra caratteristica delle pronunce inglesi, almeno degli anni più recenti, è quella di attribuire notevole rilievo all’informativa precontrattuale. Mancano invece, in esse, i riferimenti - frequenti nel contesto tedesco - alle clausole generali, spiegabili anche in termini di differente retroterra normativo.

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