CAPITOLO II Dalla fideiussione al fideiussore Garante e consumatore: verso una possibile convergenza
17. Gli ulteriori, più recenti, sviluppi giurisprudenzial
Un’ulteriore importante sentenza favorevole alla configurazione di un garante- consumatore, alla quale è opportuno quanto meno accennare, è giunta in tempi recenti dal Tribunale di Milano395. Si ricorda che, a quanto risulta, la giurisprudenza di merito
non rendeva in proposito una pronuncia di apertura dalla sovraesaminata decisione del Tribunale di Palermo del 2005396.
Non è un caso che la pronuncia in questione si collochi temporalmente soltanto a qualche mese di distanza dall’ordinanza della Corte di Giustizia del 19.11.2015, che viene significativamente richiamata dalla decisione milanese, e al cui contenuto essa dimostra di ispirarsi.
Il giudice milanese ha dunque qualificato i sottoscrittori “privati” di una garanzia prestata a favore di un soggetto non consumatore come consumatori, sancendo la conseguente applicabilità delle relative normative, in primis, della nullità delle clausole abusive contenute nel contratto di garanzia, e, in particolare, delle clausole limitative della facoltà di opporre le eccezioni inerenti il rapporto fondamentale.
Peraltro, vale la pena rilevare come nel caso di specie, relativo ad una fattispecie di anatocismo bancario, fosse dubbia la stessa natura - autonoma o fideiussoria, e quindi accessoria - della garanzia prestata. Come accennato, propendere per la soluzione
394 Così, di recente, Cass. S. U., 5 dicembre 2011, cit.
395 Si tratta di Trib. Milano, 4.04. 2016, reperibile in
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14729.pdf.
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favorevole alla considerazione del garante quale consumatore, in ipotesi di garanzia autonoma, appare, in generale, più agevole397.
In ogni caso, la pronuncia di merito, senza scandagliare ulteriormente la questione, in maniera forse semplicistica, si limita a sostenere che si deve procedere con l’applicazione delle tutele consumeristiche, “anche nell’ipotesi di qualificazione della garanzia in termini di contratto autonomo”, e richiama, in proposito, proprio quanto sancito dall’ordinanza della CgUe sopra analizzata.
Ancora di maggiore interesse ai fini della presente analisi, nonché persino più recente, un’ultima pronuncia della stessa Corte di Giustizia: a meno di un anno dalla decisione del novembre 2015, la CgUe rende un’altra ordinanza - anch’essa originata da un rinvio pregiudiziale proveniente da un giudice rumeno - avente ad oggetto la delimitazione dell’ambito applicativo della direttiva 93/13 del 1993, con particolare riguardo alla posizione di un fideiussore398.
Peraltro, pure in questo caso si trattava di un garante “privato”, che aveva rilasciato la garanzia al di fuori dell’esercizio di attività professionale, nonché in assenza di collegamenti di tipo funzionale con il debitore garantito-professionista, ed in presenza di un legame, stavolta di coniugo, con il debitore principale stesso399.
397 V. supra, cap. II, par. 10.
398 Si tratta di CgUe, ordinanza 14.09.2016, C 534/15.
Al momento, l’ordinanza è pubblicata in
http://www.dirittobancario.it/sites/default/files/allegati/corte_di_giustizia_dellunione_europea_sez._x_ 14_settembre_2016_c-534-15_0.pdf. Per un primo commento della stessa, v. M. De Nadai, Ultimi sviluppi
della giurisprudenza comunitaria in tema di tutele per il fideiussore-consumatore, in www.dirittobancario.it, novembre
2016, p. 1 ss.
399 Nel periodo compreso fra 2005 e 2008 una banca- mutuante ed una società commerciale concludevano
tre contratti di finanziamento. L’amministratore e socio unico della società e la relativa moglie stipulavano, a garanzia delle obbligazioni derivanti dai contratti di mutuo, un’ipoteca in favore della banca. Nel 2009, la banca stipulava con la società e con una società ad essa collegata tre contratti di credito aventi ad oggetto il rifinanziamento e la rateizzazione degli altrettanti contratti di mutuo già conclusi. La società assegnava inoltre alla banca, tramite un’operazione di delegazione, la società collegata quale nuova debitrice delle obbligazioni di rimborso degli originari finanziamenti. Successivamente, i due garanti-coniugi adivano il tribunale competente affinché fosse dichiarata la nullità per vessatorietà di alcune clausole, richiedenti il pagamento di commissioni bancarie, contenute dei contratti di credito del 2009. La banca convenuta negava che fosse configurabile la qualifica di consumatori in capo ai ricorrenti.
Così strutturato, il caso veniva sottoposto dal giudice del rinvio alla Corte di Giustizia, chiamata a rispondere ad un primo quesito riguardante la possibilità di attribuire la qualifica di consumatori a soggetti resisi garanti di obbligazioni assunte da una società commerciale, nonché ad un secondo quesito, relativo alla possibilità di ricomprendere nell’ambito di applicazione dell’art. 1. par. 1 direttiva 93/13 anche i contratti accessori come quelli di garanzia.
Il secondo quesito trova una risposta immediatamente positiva nell’ordinanza in questione; si ricorda che lo stesso profilo era già stato oggetto di una vera e propria querelle fra Commissione Europea e Italia, dal momento che il nostro ordinamento aveva originariamente recepito la direttiva 93/13 con una
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La risposta fornita dalla Corte conferma la soluzione consistente nella verifica, in concreto, della veste in cui il fideiussore ha agito nel momento in cui si è reso tale, senza che l’accessorietà della garanzia possa invece esplicare alcuna efficacia in funzione limitativa.
La giurisprudenza in materia della Corte di Giustizia sembra pertanto destinata a consolidarsi in tal senso.
In conclusione, si osserva che - nonostante la mancata differenziazione delle categorie soggettive del garante da parte del legislatore italiano, e malgrado la rigidità delle posizioni giurisprudenziali che hanno sinora negato al fideiussore l’applicazione delle tutele consumeristiche - non mancano, anche alla luce di significative sollecitazioni provenienti dal contesto europeo, spunti sufficienti per consentire un’auspicabile riconsiderazione in chiave critica del fideiussore: figura quanto mai complessa, spesso costretta in posizioni di effettiva inferiorità (sia essa economica, contrattuale o informativa), al pari del consumatore stesso, eppure ad oggi ancora sprovvista di adeguata considerazione in tali termini.
Soprattutto, la decisiva spinta verso la configurazione a pieno titolo di un garante- consumatore proviene dalla giurisprudenza della CgUe, che ha di recente fornito risposte di grande apertura, nonché di rilievo anche con riguardo ad un’altra qualifica soggettiva rilevante, quella di familiare o coniuge del debitore garantito.
L’indagine proseguirà proprio prendendo in esame altre qualifiche soggettive, corrispondenti ad altrettanti “statuti fideiussori” differenziati, che il fideiussore possa rivestire.
formulazione risultante eccessivamente restrittiva ed idonea, in particolare, ad escludere dal proprio ambito applicativo proprio i contratti accessori. In proposito, v. supra, cap. II, par. 7.
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CAPITOLO III: Fideiussione e relazioni familiari