SEZIONE II Fideiussione e sovraindebitamento del debitore garantito 1 Premessa
4. L’approdo alla l n 3 del 2012 e i relativi contenut
Senza voler in questa sede indagare ulteriormente i possibili collegamenti causali reciproci fra stato di sovraindebitamento dei debitori civili e crisi economica, si ribadisce comunque che l’insorgere della seconda ha sicuramente funzionato da input per dettare una disciplina che regolasse il primo. Ed infatti, come sopra accennato, la recente legge n. 3/2012 - che detta “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” - è intervenuta proprio a colmare il
deficit normativo prima caratterizzante la materia, che svelava, peraltro, un contrasto
rispetto agli ordinamenti stranieri, che da decenni avevano già sperimentato soluzioni di questo tipo647.
Con la legge in esame, poi modificata dal d. l. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012648, si è introdotta una procedura di composizione della crisi
da sovraindebitamento, all’esito della quale il debitore istante può ottenere la liberazione dai debiti residui vantati dai creditori che hanno aderito all’accordo di ristrutturazione degli stessi.
Dal punto di vista dell’ambito soggettivo di applicazione, la legge mira a risolvere le situazioni di sovraindebitamento non assoggettabili alle procedure fallimentari.
I soggetti non fallibili potranno dunque concludere un accordo con i creditori, nell’ambito della procedura di composizione della crisi, disciplinata dalla legge stessa. Ed infatti è espressamente previsto che la proposta di accordo presentata dal debitore è ammissibile solo se il debitore non è assoggettabile alle procedure previste dalla legge
646 Sulla distinzione fra sovraindebitamento attivo, passivo e differito, quest’ultimo caratterizzato da una
manifestazione estesa ad un arco temporale ampio, cfr. E. Pellecchia, op. cit., p. 16 ss.
647 Per un’analisi comparatistica degli strumenti di gestione del sovraindebitamento dei debitori civili, cfr.
D. Cerini, Sovraindebitamneto e consumer bankruptcy: tra punizione e perdono, cit., p. 228 ss.
648 Cfr. G. Lo Cascio, La composizione delle crisi da sovraindebitamento. (Introduzione), in Fallim., 2012, n. 9, p.
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fallimentare649. Un’ulteriore possibilità disciplinata dalla l. 3/2012 è la liquidazione del
patrimonio650.
Il legislatore ha poi individuato, nell’ambito della categoria dei “debitori” non fallibili, una sub categoria, quella del consumatore, che deve essere inteso, ai sensi dell’art. 6, comma 2º, lett. b), l. n. 3/2012, come la “persona fisica, che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta651”.
In sostanza, l’ambito di applicazione delle procedure di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguarda qualsiasi persona fisica o giuridica inadempiente. In tal senso, si ritengono soggetti alla nuova procedura sia le persone fisiche, sia gli enti collettivi e persino i soci illimitatamente responsabili di società fallibili in base alla nuova procedura, la quale “non costituirebbe così un’alternativa all’esecuzione individuale, ma una sorta di esdebitazione azionabile soltanto dal debitore”652.
In particolare, al debitore-consumatore spetta la facoltà di presentare una proposta di piano (il c. d. piano del consumatore, appunto), redatto con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi, avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti.
Quest’ultima procedura risulta di più agevole realizzazione rispetto all’accordo coi creditori, poiché non richiede l’adesione degli stessi, bensì prevede l’omologazione del piano direttamente da parte del giudice competente. Peraltro, ulteriore condizione di ammissibilità della proposta è che il debitore non abbia fatto ricorso nei precedenti tre anni alla stessa procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento653.
Dal punto di vista oggettivo, il presupposto su cui si fonda l’attivazione della procedura è proprio lo stato di sovraindebitamento, definito, dall’art. 6 della l. 3/2012, come la “situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio
649 V. G. Lo Cascio, op. cit., p., 1022, che osserva come si sia voluto riservare la procedura di
sovraindebitamento a coloro che non raggiungono la soglia minima per la dichiarazione di fallimento, distinguendo in tal modo procedure fallimentari in senso stretto e procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento.
650 Sui relativi profili di novità, cfr. G. Di Marzio, L’estensione e la tutela del patrimonio oggetto di liquidazione nella novella legislativa, in F. Di Marzio, F. Macario, G. Terranova (a cura di), Composizione della crisi da sovraindebitamento, Milano 2012, p. 81 ss.
651 L’art. 6, c. 2, lett. b) della l. 3/12 definisce quale consumatore “il debitore persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”. La definizione ricalca dunque quella generale di “consumatore” , di cui all’art. 3, lett. b), d.lgs. del 6.09.2005, n. 206, c.d. codice del consumo.
652 V. ancora G. Lo Cascio, op. cit., p. 1022.
653 G. Lo Cascio, op. cit., p. 1023, il quale rileva come ciò confermi l’idea che la procedura è concepita
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prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.”
L’avanzamento della proposta non richiede dunque il consenso dei creditori e, se viene omologata dal giudice, vincola tutti i creditori aventi causa o titolo anteriori al momento in cui è effettuata la pubblicità prevista. In tal caso ai creditori sarà inoltre inibito iniziare o proseguire azioni esecutive individuali.
L’omologazione del piano preclude poi ai creditori con titolo posteriore di iniziare o proseguire azioni esecutive sui beni oggetto del piano, e produce effetti altresì nei confronti dei crediti assistiti da privilegio, pegno od ipoteca, che possono essere soddisfatti non integralmente, purché ne sia assicurato l’adempimento in misura non inferiore a quella che deriverebbe dalla liquidazione del patrimonio del debitore654.
All’omologazione del piano consegue l’effetto di esdebitazione655, relativamente
alla parte di debiti non soddisfatti.
Al beneficio dell’esdebitazione è però ammesso il solo consumatore che si dimostri diligente: nell’impianto complessivo della l. 3/2012, assume infatti un’importanza centrale il carattere “passivo” dello stato di sovraindebitamento del consumatore656. Si tratta, in verità, di una novità prevista dal d.l. n. 179/2012, che
introdusse la stessa alternativa del “piano del consumatore”, rispetto all’accordo per la ristrutturazione o alla liquidazione del patrimonio.
Prima di tutto, la proposta di piano deve essere accompagnata da una relazione estremamente dettagliata redatta dall’organismo di composizione della crisi, che contenga l’indicazione di tutta una serie di indici che comprovanti la meritevolezza657 del
debitore ad essere ammesso alla procedura, con conseguente possibilità di accedere, dunque, anche al beneficio dell’esdebitazione.
654 Per vari profili ricostruttivi della disciplina in esame, cfr. F. Di Marzio, Introduzione alle procedure concorsuali in rimedio del sovraindebitamento, in Il fallimentarista, 21 dicembre 2012, p. 1 ss., e L. Panzani, La composizione della crisi da sovraindebitamento dopo il D.L. 179/2012, in www.treccani.it, 2013, p. 1 ss.
655 Sul fondamento dell’istituto, in prospettiva storica e comparatistica, cfr. l’analisi, condotta col metodo
della Behavioral Law and Economics, di G. Rojas Elgueta, L’esdebitazione del debitore civile: una rilettura del rapporto civil law-common law, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, n. 1, p. 310 ss.
656 Cfr. E. Pellecchia, op. cit., p. 226 ss.
657 Sulla “valutazione di meritevolezza”, anche alla luce degli sviluppi giurisprudenziali più recenti, v. E.
Pellecchia, Chi è il consumatore sovraindebitato? Aperture e chiusure giurisprudenziali, in Nuova giur. civ. comm., 2016, n. 9, p. 1228 ss. L’autrice si interroga anche, in chiave critica, sulla persistente utilità di un regime specifico relativo al consumatore, letto in contrapposizione rispetto ad un sistema più ampio, che riguardi il debitore civile.
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In particolare, si dovrà dimostrare che lo stato di sovraindebitamento non è stato causato da negligenza del debitore, e quindi si tratterà di indicare le cause dell’indebitamento, riferire circa la diligenza da questi impiegata nell’assumere le obbligazioni, ed esporre le ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere658.
Inoltre, anche la stessa omologazione del piano del consumatore è strettamente condizionata al rispetto di una serie di parametri che confermino il carattere “virtuoso” del comportamento del consumatore-debitore.
Così, costituisce ostacolo all’omologazione il fatto che il debitore abbia contratto obbligazioni “senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere” ovvero abbia “colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali”659.
5. Disciplina del sovraindebitamento e impatto sugli istituti del diritto