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Finalità, competenze e poteri attribuiti all’EBA.

capitolo 3. Le Autorità comunitarie di vigilanza nel settore del credito 1 La European Banking Authority

1.4. Finalità, competenze e poteri attribuiti all’EBA.

Le finalità che l’autorità bancaria europea deve perseguire sono indicate all'art. 1 comma 5 del suo regolamento istitutivo. Esso dispone infatti che “l'obiettivo

dell'autorità è proteggere l'interesse pubblico contribuendo alla stabilità e all'efficacia a breve, medio e lungo termine del sistema finanziario, a beneficio dell'economia dell'unione, dei suoi cittadini e delle sue imprese.”. In particolare, l’autorità contribuisce

a “migliorare il funzionamento del mercato interno, con particolare riguardo a un

livello di regolamentazione di vigilanza valido, efficace ed uniforme; garantire l'integrità, la trasparenza, l'efficienza e il regolare funzionamento dei mercati finanziari, rafforzare il coordinamento internazionale in materia di vigilanza; impedire l'arbitraggio regolamentare e a promuovere pari condizioni di concorrenza; assicurare che il rischio di credito e gli altri rischi siano adeguatamente regolamentati e oggetto di opportuna vigilanza; aumentare la protezione dei consumatori.”268.

In vista del perseguimento di tali fini, l'art. 8 del regolamento stabilisce che i principali compiti dell’autorità comunitaria sono: contribuire allo sviluppo di norme e

266 C

HITI M., L’organizzazione amministrativa comunitaria, in trattato di diritto amministrativo europeo, Milano, 2007, I, p.442 e ss.

267 Cfr. art. 263 TFUE, secondo cui “La Corte di giustizia dell'Unione europea esercita un controllo di legittimità sugli atti legislativi, sugli atti del Consiglio, della Commissione e della Banca centrale europea che non siano raccomandazioni o pareri, nonché sugli atti del Parlamento europeo e del Consiglio europeo destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi. Esercita inoltre un controllo di legittimità sugli atti degli organi o organismi dell'Unione destinati a produrre effetti giuridici nei confronti di terzi.”

268 art. 1 comma 5 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

79 prassi comuni in materia di regolamentazione e di vigilanza; contribuire a una coerente applicazione della legislazione comunitaria, facilitare la delega di funzioni tra autorità di vigilanza, operare con il comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB); svolgere analisi delle attività svolte dalle varie autorità nazionali al fine di rafforzare la coerenza dei risultati della supervisione; monitorare e analizzare gli sviluppi del mercato nell'area di propria competenza; contribuire al funzionamento dei collegi dei supervisori; svolgere ogni altro incarico affidato dalla legislazione comunitaria. Inoltre, l'art. 9 del regolamento attribuisce all’autorità specifici compiti relativi alla protezione dei consumatori e alle attività finanziarie.

In relazione allo svolgimento di ciascuna delle funzioni sopraelencate, all’autorità sono attribuiti una serie di poteri indicati nell'art. 8 comma 2 del regolamento istitutivo.

Tali poteri consistono, in primo luogo, nella redazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione, nei casi indicato dall’art. 10 paragrafo 1 del regolamento, cioè quando il Parlamento ed il Consiglio delegano alla Commissione il potere di emanare norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati, a norma dell’articolo 290 TFUE, al fine di garantire un’armonizzazione coerente nei settori specificati negli atti legislativi nelle materie individuate dalle direttive di cui all’art. 1 comma 2 del regolamento269 e nell'elaborazione, nelle medesime materie, di progetti di norme tecniche di attuazione ai sensi dell’art. 291 TFUE270. Le norme ex art. 10 reg. 1093/2010 sono norme che integrano o modificano elementi non essenziali dell’atto legislativo comunitario, mentre gli atti emanati ex art. 15 del medesimo regolamento rappresentano l’elaborazione di condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell’Unione. La distinzione tra le due tipologie di norme, riconducibili rispettivamente agli art. 290 e 291 TFUE, è chiarita dalla Commissione UE nella comunicazione del 9 dicembre 2009, in cui è affermato che, attraverso gli atti delegati ex art. 290, “la Commissione è autorizzata a integrare o modificare il lavoro

del legislatore. Una delega del genere è sempre facoltativa: è a fini di maggiore efficacia che alla Commissione vengono delegati poteri che competono al legislatore”;

269 art. 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

270 art. 15 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

80 viceversa, “nel sistema istituito dall'art. 291, la Commissione non esercita alcuna

prerogativa di natura quasi legislativa; il suo è un mero potere esecutivo. L'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione compete naturalmente agli Stati membri ma, non appena si rendono necessarie condizioni uniformi di esecuzione, la Commissione deve esercitare la propria competenza esecutiva. Il suo intervento cessa di essere facoltativo, come siano riunite le condizioni previste dall'art. 291, e diventa obbligatorio”271.

Gli ulteriori poteri esercitati dall’EBA consistono nell'adozione di orientamenti o nella formulazione di raccomandazioni indirizzate alle autorità nazionali272, nell'adozione di atti in sostituzione delle autorità nazionali nei casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 dei regolamenti e nell’emanazione di pareri rivolti al Parlamento europeo, al Consiglio o alla Commissione273.

E’ stato osservato che l'art. 114 TFUE avrebbe costituito di per sé una base giuridica sufficiente per attribuire all' EBA non solo poteri normativi, ma anche di vigilanza informativa ed ispettiva diretti, perlomeno con riferimento agli intermediari di rilevanza sistemica europea. Ciò sarebbe confermato dalle originarie proposte di regolamento della Commissione che, pur non proponendo di istituire immediatamente una vigilanza europea accentrata di conglomerati finanziari europei, prefiguravano comunque di attribuire alle autorità europee poteri di vigilanza diretta su enti finora non regolamentati a livello europeo, come ad esempio le casse di compensazione e garanzia, nonché in futuro su entità di livello comunitario274. Tuttavia, a causa delle pressioni principalmente inglesi, il regolamento istitutivo dell’EBA ha continuato a puntare sul principio della responsabilità primaria del supervisore nazionale e dell'home country

control, pur avendo rinforzato il ruolo dei collegi dei supervisori e introdotto

meccanismi di cooperazione volontaria. Tale scelta, pur ispirata a finalità di pragmatismo politico, è apparsa rappresentare un limite alle innovazioni introdotte dai

271 C

OMMISSIONE UE, COM(2009)673 comunicazione del 9 dicembre 2009, Attuazione dell'articolo 290

del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, paragrafo 2.2, p.3.

272 art. 16 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

273 art. 34 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

274 Cfr. art. 6 comma 3 della proposta di regolamento 1093/2010 della Commissione Europea, in cui era previsto ad esempio che “the Authority shall execute any exclusive supervisory powers over entities with

81 regolamenti istitutivi delle autorità di supervisione finanziaria nel mercato unico europeo275.

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