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Il regime giuridico degli atti dell’EBA

capitolo 3. Le Autorità comunitarie di vigilanza nel settore del credito 1 La European Banking Authority

1.5. Il regime giuridico degli atti dell’EBA

Come poc’anzi descritto, la European Banking Authority è competente per la redazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione276, e per l'elaborazione di norme tecniche di attuazione277, entrambe sottoposte all'approvazione della Commissione. In secondo luogo, essa può emanare orientamenti e formulare raccomandazioni indirizzate alle autorità nazionali competenti o alle istituzioni finanziarie come definite nel regolamento278. Inoltre, essa può emanare decisioni ai sensi degli art. 17, 18 e 19 del regolamento istitutivo.

Nei casi della redazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e dell'elaborazione di norme tecniche di attuazione, disciplinati dagli art. 10 e 15, l’autorità deve effettuare consultazioni pubbliche e analizzare i potenziali costi e benefici, salvo che “dette consultazioni e analisi siano sproporzionate in relazione alla

portata e all'impatto” dei medesimi o “alla particolare urgenza della questione”,

nonché chiedere il parere del gruppo delle parti interessate nel settore279. Se l'approvazione da parte della Commissione degli atti proposti dalle autorità avrebbe potuto far concludere che quelle misure assurgessero a misure di livello 2 della procedura Lamfalussy, l’explanatory memorandum e la cd. direttiva omnibus le qualificano invece come misure di livello 3, confinando il potere di azione normativa delle autorità in un mero potere di proposta che, dal punto di vista del contenuto, deve

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autorità europee di vigilanza su assicurazioni, banche, strumenti finanziari, mercati, in Nuove leggi civili commentate, n. 2 del 2012, p. 216.

276 art. 10 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

277 Art. 15 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

278 Art. 16 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

279 art. 10 comma 1 e 15 comma 1 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

82 avere solo natura genuinamente tecnica, priva di alcuna valenza sul piano delle scelte di

policy280.

Nel caso dell’emanazione di orientamenti e raccomandazioni indirizzate alle singole autorità nazionali ed istituzioni, disciplinato dall’art. 16, l’autorità può effettuare consultazioni pubbliche e analisi dei costi e benefici, purché esse siano proporzionate alla sfera di applicazione, alla natura e all'impatto degli orientamenti e delle raccomandazioni281 e può chiedere pareri e consulenza al gruppo delle parti interessate nel settore. Ciascun gruppo delle parti interessate nel settore di competenza è disciplinato nell'art. 37 del regolamento istitutivo: ogni gruppo, composto di 30 membri, rappresenta proporzionalmente gli intermediari, i loro dipendenti, i consumatori, gli utenti di servizi, le PMI, il mondo accademico. I membri del gruppo sono nominati dal consiglio dell’autorità. Essendo definito a monte l'ambito degli atti in questione e le finalità cui l’autorità deve improntare la propria azione, gli spazi per una regolazione condivisa dei destinatari non possono che riguardare l'adeguatezza del raggiungimento degli obiettivi medesimi ed il relativo costo per i vigilati. Ecco perché l'intervento dei gruppi delle parti interessate nel settore assicura sostanzialmente il rispetto del principio di proporzionalità. L'omessa consultazione del gruppo delle parti interessate nel settore, obbligatoria, oltre a costituire una violazione del principio di proporzionalità, costituisce una violazione dei principi in materia di partecipazione al procedimento, autonomamente impugnabile ex art. 263 TFUE. Vale la pena di sottolineare che le raccomandazioni e gli orientamenti, tradizionali misure di convergenza previste dalla disciplina di vigilanza europea confermata dal regolamento, comportano che le autorità nazionali facciano ogni sforzo per conformarvisi e, dove non si conformino, ne informino l'autorità giustificando tale scelta, in base al principio comply or explain. Tuttavia, anche se l'autorità comunitaria non è soddisfatta dalla giustificazione addotta della singola autorità nazionale, nonostante vi sia un chiaro interesse europeo alla sua adozione, essa non ha alcun potere sostitutivo né può rendere in alcun modo la propria

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autorità europee di vigilanza su assicurazioni, banche, strumenti finanziari, mercati, in Nuove leggi civili commentate, n. 2 del 2012, p. 219.

281 art. 16 comma 2 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

83 raccomandazione vincolante282, visto che il regolamento 1093/2010 limita ai casi previsti dagli articoli 17, 18 e 19 l’esercizio di poteri sostitutivi da parte delle autorità attraverso le decisioni.

Un discorso più articolato deve essere riservato per la disciplina di questi ultimi. Nell'ordine, l’autorità attiva poteri sostitutivi rispetto alla sfera delle attribuzioni delle autorità di vigilanza nazionali, che non abbiano applicato le disposizioni comunitarie o abbiano “omesso di assicurare che un partecipante ai mercati finanziari rispetti gli

obblighi stabiliti in tali atti”283. In tal caso, fatta salva la procedura d'infrazione attivabile dalla Commissione ex art. 258 TFUE, l'autorità comunitaria, dopo aver informato la Commissione europea, che può emanare parere formale con cui richiede all’autorità nazionale di attenersi al diritto comunitario. Qualora la violazione sussista e vi sia necessità di intervento, “può adottare una decisione nei confronti di un singolo

partecipante ai mercati finanziari, imponendogli di prendere misure per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica”284. Poteri di intervento sostitutivo analoghi l’autorità ha anche nel caso in cui sia “necessaria un'azione coordinata delle autorità nazionali per rispondere sviluppi

negativi che possono seriamente compromettere il regolare funzionamento dell'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione”285 o in caso di controversia tra autorità nazionali286. In tutti questi casi, è il Consiglio, di sua iniziativa o su richiesta dell'autorità comunitaria, in consultazione con la Commissione o con l’ESRB, che invia all'EBA una decisione in cui dichiara l'esistenza di una situazione di emergenza. A fronte di tale decisione, l'EBA può assumere a sua volta una decisione con cui chiede ad un’autorità nazionale di prendere determinate iniziative al fine di rimuovere i rischi di instabilità finanziaria. Se l'autorità nazionale non ottempera, senza pregiudicare i poteri della Commissione europea ex art.

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autorità europee di vigilanza su assicurazioni, banche, strumenti finanziari, mercati, in Nuove leggi civili commentate, n. 2 del 2012, p. 220.

283 art. 17 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

284 art. 17 comma 6 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

285 art. 18 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

286 art. 19 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

84 258 TFUE, l'autorità comunitaria, esercitando poteri sostitutivi, può indirizzare decisioni verso singoli istituti finanziari, imponendogli di prendere misure necessarie per rispettare gli obblighi imposti dal diritto dell'Unione, tra cui la cessazione di ogni eventuale pratica.

La decisione finale deve indicare le ragioni sulle quali essa si basa, i mezzi di ricorso esperibili dal destinatario ed è pubblicata menzionando l'autorità nazionale competente, l'istituto finanziario interessato e i principali elementi della decisione, a meno che la pubblicazione non sia in conflitto con gli interessi legittimi degli istituti finanziari alla protezione dei loro segreti commerciali o possa compromettere gravemente il regolare funzionamento e l'integrità dei mercati finanziari o la stabilità generale o parziale del sistema finanziario dell'Unione287.

Avverso le decisioni dell’autorità è ammesso ricorso288 dinanzi all'apposita Commissione di cui all'art. 58, che è un organismo congiunto delle tre autorità europee di vigilanza sul mercato finanziario. Non essendo previsti limiti all'azione, tale ricorso dovrebbe ritenersi esteso sia a profili di legittimità che a profili di merito289. Le decisioni della Commissione di ricorso e gli atti dell'autorità per i quali non è spendibile il ricorso dinanzi alla Commissione, sono poi impugnabili dinanzi alla Corte di giustizia

ex art. 263 TFUE290, dunque soltanto per vizi di legittimità. Legittimati al ricorso sono, oltre alle persone fisiche o giuridiche lese dall'atto, anche gli stati membri e le istituzioni dell'Unione. Sempre la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è competente a conoscere le controversie relative al risarcimento dei danni cagionati dall'autorità stessa o dal suo personale nell'esercizio delle sue funzioni291.

287 art. 39 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

288 art. 60 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

289 art. 60 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

290 art. 61 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

291 art. 69 del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093 del 24 novembre 2010, regolamento istitutivo dell’EBA.

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