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Le ragioni della proposta di un’Unione Bancaria nell’area euro.

capitolo 3. Le Autorità comunitarie di vigilanza nel settore del credito 1 La European Banking Authority

2. La Banca Centrale europea

2.1. Le ragioni della proposta di un’Unione Bancaria nell’area euro.

La solidità delle imprese bancarie è in molti casi strettamente collegata agli stati membri in cui esse hanno sede. Per tale motivo i dubbi sulla sostenibilità del debito pubblico e sulle prospettive di crescita dei paesi dell'euro zona ha prodotto rischi per la solidità del sistema finanziario europeo e dunque per la sopravvivenza dello stesso mercato unico326.

La prima risposta dell’Unione Europea per affrontare tali problemi è stata l'istituzione dell'EBA, alla quale ha affidato il compito di promuovere la cooperazione tra le autorità di vigilanza dei singoli stati membri e la creazione di un single rulebook che disciplini in maniera uniforme l'esercizio dell'attività bancaria all'interno del mercato unico. Tuttavia, i fallimenti dell'attività di supervisione sul sistema finanziario delle autorità nazionali, che non hanno affrontato adeguatamente la crisi del 2007-2009, hanno innescato un processo a catena che ha minato ulteriormente la fiducia e aumentato le tensioni nel mercato del debito sovrano.

Per far fronte agli accadimenti culminati nel 2012 nel default ordinato della Grecia e nelle tensioni che hanno riguardato i debiti sovrani di Irlanda, Portogallo, Italia e Spagna, le istituzioni comunitarie hanno deciso di avviare una strategia che attribuisca maggiori responsabilità e maggiori poteri di intervento all'Unione Europea. Questa scelta si è concretizzata in due iniziative principali, tra loro in parte complementari.

La prima di queste è stata la creazione dell’ESM (European Stability

Mechanism), fondo costituito dai contributi degli stati membri e finalizzato al

finanziamento degli stati in difficoltà327. Tale meccanismo potrà essere utilizzato anche

326 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)510 comunicazione del 12 settembre 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio, Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria, paragrafo 1, p.2; COMMISSIONE UE, COM(2012)511, proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, considerando 5; SIGNORINI L.F., L’Unione bancaria, Audizione presso la 6° Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 24 ottobre 2012, p. 1.

327 S

IGNORINI L.F., L’Unione bancaria, Audizione presso la 6° Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 24 ottobre 2012, p. 7. COMMISSIONE UE, COM(2012)511, Proposta di

regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, relazione, p.2.

Questo meccanismo nasce dalle modifiche all'art. 136 del trattato di Lisbona, approvate il 23 marzo 2011 dal Parlamento dell'unione e ratificato il 25 marzo 2011 dal consiglio europeo. Il Consiglio Europeo del 9 dicembre 2011 ha deciso l'anticipazione dell'entrata in vigore del fondo dalla metà del 2013 al luglio

96 per ricapitalizzare direttamente le banche in situazione di crisi, una volta che verrà realizzata la seconda delle iniziative programmate, cioè l'istituzione di un SSM (Single

Supervisory Mechanism), meccanismo decisionale unico della vigilanza sulle banche

della zona euro328. Si tratterebbe di una struttura in cui specifici compiti di vigilanza in materia di stabilità finanziaria di tutte le banche della zona euro dovrebbero essere affidati alla responsabilità ultima della BCE, mentre le autorità dei singoli stati membri saranno chiamate a farvi parte, pur rimanendo titolari di tutte le altre attribuzioni a questo non espressamente affidate329. In tale quadro, all'EBA continuerebbe ad essere affidato il compito di elaborare il single rulebook per l'attività di vigilanza, per effetto delle deleghe attribuite ad essa dal pacchetto CRD.

L’iniziativa di costituire un meccanismo di vigilanza unico per la zona euro, che dovrà essere seguita dall'approvazione della normativa concernente i requisiti patrimoniali delle banche, il fondo di garanzia dei depositi e il risanamento e risoluzione delle crisi330, è stata formalizzata in due proposte di regolamento del Consiglio. L'una ha ad oggetto le nuove attribuzioni della BCE, mentre l'altra ha riguardo alle modifiche 2012. L'attuazione del fondo è tuttavia stata avviata solo dopo il 12 settembre 2011, data in cui la corte costituzionale tedesca si è pronunciata sulla compatibilità del fondo rispetto alla costituzione tedesca. I suoi organi sono il consiglio dei governatori, composto dai ministri delle finanze dell'unione, nonché dal commissario europeo degli affari economici e monetari e dal presidente della BCE, il quale a sua volta nomina un consiglio di amministrazione.

Il capitale totale da conferire all’ESM è di 700 miliardi di euro di cui 80 capitale effettivamente conferito e 620 di capitale a chiamata. Sulla base della garanzia fornita dal capitale versato, l’ESM potrà emettere obbligazioni sul mercato (es: per il 2012 si ipotizza una raccolta di circa 200 miliardi di euro). Con queste risorse il fondo potrà prestare direttamente i soldi ai governi degli stati membri; comprare titoli del debito pubblico sul mercato primario secondario; finanziarie le banche, ricapitalizzandole o assumendone quote di partecipazione (tale ultima iniziativa è subordinata però alla creazione della vigilanza bancaria unificata).

L'effettiva modalità di svolgimento di tali compiti sarà però definita solo da un successivo memorandum d'intesa concluso con i paesi appartenenti alla zona euro.

V. BCE, Rapporto annuale per il 2011, cap. 4 Le tematiche europee, p. 144. 328 S

IGNORINI L.F., L’Unione bancaria, Audizione presso la 6° Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 24 ottobre 2012, p. 7; COMMISSIONE UE, COM(2012)510, Comunicazione del 12 settembre 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio, Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria, paragrafo 3, p. 7; CARMASSI J.– DI NOIA C. – MICOSSI S., Banking Union: a federal model for the

European Union with prompt corrective action, Ceps policy brief, 2012, p. 2. 329 C

ARMASSI J.–DI NOIA C.–MICOSSI S., Banking Union: a federal model for the European Union with

prompt corrective action, Ceps policy brief, 2012, p. 6. 330 S

IGNORINI L.F., L’Unione bancaria, Audizione presso la 6° Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 24 ottobre 2012, p. 6; COMMISSIONE UE, COM(2012)510, Comunicazione del 12 settembre 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio, Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria, paragrafo 3, p. 9; COMMISSIONE UE, COM(2012)511, Proposta di regolamento del Consiglio che

attribuisce alla Banca centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, considerando 10.

97 necessarie al regolamento istitutivo dell'EBA, per coinvolgere nei suoi processi decisionali anche la BCE. Entrambe queste proposte sono state accompagnate da una comunicazione della Commissione che spiega la propria visione dell'Unione Bancaria331.

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