capitolo 3. Le Autorità comunitarie di vigilanza nel settore del credito 1 La European Banking Authority
1.3. La struttura del sistema europeo di vigilanza finanziaria.
Il sistema europeo di vigilanza finanziaria (SEVIF), così come risulta dai regolamenti sopra richiamati, si compone del Comitato europeo per il rischio sistemico (ESRB)249, delle tre autorità di vigilanza microprudenziale, del Comitato congiunto di queste e infine delle autorità di vigilanza nazionali degli stati membri.
Nel rispetto del principio di leale cooperazione (art. 4 comma 3 nuovo TUE) gli enti che compongono il SEVIF devono cooperare con fiducia nel pieno rispetto reciproco, garantendo lo scambio di informazioni utili ed affidabili. Inoltre essi devono esercitare la vigilanza sul mercato finanziario conformemente agli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione250 nelle materie indicate nella direttiva di ciascun settore (bancario, assicurativo e mobiliare).
L’ESRB , disciplinato dal regolamento n. 1092/2010, è composto di un consiglio generale, di un comitato direttivo, di un segretariato, di un comitato scientifico- consultivo e di un comitato tecnico-consultivo251.
Ogni autorità di vigilanza microprudenziale invece si compone di un consiglio delle autorità di vigilanza, cui sono affidati tutti i compiti principali dell'autorità come l'adozione degli atti istituzionali, l'approvazione del bilancio, l'adozione del programma di lavoro, la nomina del presidente252; un consiglio di amministrazione, che ha il compito di proporre al consiglio il programma di lavoro annuale e pluriennale, ha competenza in materia di bilanci e altri compiti amministrativi e nomina la
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AMANDINI M., I regolamenti europei istitutivi del Comitato Europeo per il rischio sistemico e delle
autorità europee di vigilanza su assicurazioni, banche, strumenti finanziari, mercati, in Nuove leggi civili commentate, n. 2 del 2012, p. 214.
249 Per una descrizione dei compiti dell’ESRB, v. anche BCE, Rapporto annuale per il 2011, cap. 3, Stabilità finanziaria, compiti collegati con l’ESRB e integrazione finanziaria, punto 2, Compiti riguardanti il funzionamento dell’ESRB, p. 125.
250 Questo dovere esiste anche in capo alle singole autorità nazionali. Per la Banca d’Italia, cfr. art 6 Tub. 251 art. 4 regolamento del Parlamento europeo e del consiglio n. 1092 del 24 novembre 2010.
252 art. 43 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
76 commissione di ricorso253; un presidente, che ha la rappresentanza dell'autorità ed è incaricato di preparare i lavori del consiglio delle autorità e di presiedere quest'ultimo e il consiglio di amministrazione254; un direttore esecutivo, che si occupa della gestione dell'autorità e prepara i lavori del consiglio di amministrazione.
Il comitato congiunto dei presidenti delle tre autorità assicura l'uniformità intersettoriale per quanto attiene, tra l'altro, ai conglomerati finanziari, ai prodotti di investimento al dettaglio, alle misure di contrasto al riciclaggio, allo scambio di informazioni con l’ESRB. In materia di conglomerati finanziari le autorità adottano posizioni congiunte e atti comuni255 ed istituiscono un apposito sottocomitato256.
Condizione essenziale per l'esercizio dei compiti istituzionali ad esse attribuiti, è l'indipendenza delle autorità di vigilanza sul mercato finanziario. Ciò è confermato dalle previsioni riguardanti i requisiti di indipendenza contenute nel regolamenti istitutivi.
Posto che ciascuna delle tre autorità, nello svolgimento dei propri compiti, “agisce in maniera indipendente e obiettiva nell'interesse esclusivo dell'Unione”257, i singoli regolamenti istitutivi declinano tale indipendenza nelle forme dell'indipendenza funzionale, personale e finanziariaarticolo 66 Tub258.
Con riferimento al primo profilo, il presidente, i membri con diritto di voto del consiglio, i membri del consiglio di amministrazione ed il direttore esecutivo di ciascuna delle autorità dell'unione, nonché i membri del consiglio del comitato direttivo dell’ESRB agiscono in piena indipendenza e obiettività, nell'interesse esclusivo dell'unione nel suo insieme, senza chiedere né ricevere istruzioni né dai governi degli stati membri, né dalle istituzioni o dagli organi dell'unione. Per converso, le istituzioni e
253 art. 47 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
254 art. 48 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
255 art. 56 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
256 art. 57 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA. Non costituisce parte del SEVIF un organismo congiunto delle tre autorità di vigilanza, la commissione di ricorso, che ha il compito di decidere ricorsi contro gli atti adottati dalle autorità dell'unione in sostituzione di quelle nazionali ai sensi degli artt. 17, 18 e 19 di ognuno dei regolamenti istitutivi.
257 art. 1 comma 5 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
258 Il modello BCE non è tuttavia seguito fino in fondo, poiché le autorità non dispongono di competenze normative loro proprie, bensì devono passare per la commissione per l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di attuazione ex art. 10 e 15 dei rispettivi regolamenti istitutivi.
77 gli organi dell'unione e dei governi degli stati membri o degli altri soggetti pubblici o privati, non devono cercare di influenzare i membri degli organi decisionali delle autorità259.
Con riferimento all'indipendenza personale, i regolamenti stabiliscono che il presidente ed il direttore esecutivo delle autorità durino in carica cinque anni, rinnovabili per una sola volta260, attraverso una procedura articolata per la loro nomina261, che prevede l'intervento del Parlamento, che può opporsi alla nomina del presidente ed è chiamato a confermare la nomina del direttore esecutivo, nonché le regole restrittive in materia di revoca del mandato262.
Infine, a tutela dell'indipendenza finanziaria delle autorità, esse hanno un proprio bilancio autonomo, distinto da quello dell'Unione Europea, con entrate provenienti principalmente dai contributi obbligatori delle autorità nazionali di vigilanza e dal bilancio generale dell'unione263.
A fronte dei requisiti di indipendenza, sono previsti obblighi di trasparenza e
accountability delle autorità di vigilanza microprudenziale e dell’ESRB. Innanzitutto, è
prevista la loro responsabilità politica nei confronti del Parlamento e del Consiglio264. In secondo luogo, è stabilito che il Parlamento ed il Consiglio possono richiedere al presidente di ciascuna delle autorità di riferire e di trasmettere una relazione scritta, che deve indicare nel suo contenuto minimo le informazioni sulle norme tecniche di regolazione e sull'esercizio dei poteri sostitutivi delle autorità e sulle relazioni internazionali265.
259 artt. 42, 46, 49 e 52 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA e art. 7 del regolamento istitutivo dell’ESRB.
260 Artt. 48 comma 3 e 51 comma 3 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA
261 Artt. 48 comma 4 e 51 comma 4 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
262 Artt. 48 comma 5 e 51 comma 5 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
263 considerando n. 59 e art. 62 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
264 art. 3 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
265 art. 50 dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1093, 1094 e 1095 del 24 novembre 2010, regolamenti istitutivi dell’EBA, dell’EIOPA e dell’ESMA.
78 Le autorità di vigilanza microprudenziale sono state assimilate al modello delle agenzie europee266, la cui ammissibilità sembra confermata da alcune previsioni del TFUE, che fanno riferimento, oltre che alle istituzioni, anche, in via generale, ad organi organismi dell'unione267. Tuttavia, rispetto a questo modello, le agenzie europee si caratterizzano per i ricordati i requisiti di indipendenza, la cui ratio potrebbe essere ricondotta all'esigenza di evitare non solo il rischio di cattura da parte dei privati, ma anche la soggezione agli orientamenti della maggioranza politica, al fine di garantire ad alcune politiche regolatorie quella stabilità e credibilità che il ciclo politico legato alle scadenze elettorali non riesce necessariamente garantire.