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La valutazione degli elementi acquisit

capitolo 3. La disciplina del procedimento 1 Determinazione dei confini dell’analis

3. La fase preliminare di accertamento delle irregolarità 1 L’acquisizione dei fatt

3.2. La valutazione degli elementi acquisit

Le informazioni apprese della Banca d'Italia nell’ambito dei controlli cartolari o ispettivi, sono oggetto di una successiva attività di valutazione da parte dell'organo di vigilanza, diretta a verificare la riconducibilità dei fatti accertati alle fattispecie sanzionatorie previste dalla legge. In tale momento l'organo di vigilanza elabora i dati e le notizie di cui è venuto in possesso e valuta se qualificarli come rilevanti ai fini dell'avvio della procedura sanzionatoria, in quanto antigiuridici. Tale attività di valutazione confluisce in un verbale di accertamento, nonostante ciò non sia necessariamente richiesto dall'art. 13 della L. 689/1981582, poiché in materia trova applicazione il principio di verbalizzazione degli atti del procedimento sanzionatorio, sancito dall'art. 24 della legge sul risparmio. Il verbale di accertamento è perfezionato con l’apposizione del visto del Direttore Centrale della vigilanza bancaria e finanziaria583 agli atti predisposti dalle strutture competenti per la vigilanza.

Poiché ai procedimenti sanzionatori della Banca d'Italia si applica la L. 689/1981, all'accertamento di un'infrazione deve necessariamente conseguire l'avvio del procedimento sanzionatorio, come previsto espressamente dall'art. 14 comma 1 della richiamata legge. Tuttavia, nella fase di accertamento delle irregolarità, l'operazione di

580

Tar Lazio, sez. I, n. 7236/2001.

581 Corte d’appello di Roma, decr. 20 maggio 2002. 582 C

ERBO P., Atti di accertamento della violazione, in CAGNAZZO A. (a cura di), La sanzione

amministrativa, Giappichelli, Torino, 2012, p. 417 conferma che la L. 689/1981 non prevede

espressamente l’obbligo di redazione di un verbale, seppure esso sembrerebbe necessario almeno in vista della successiva contestazione degli addebiti. V. anche TRAVI A., I verbali amministrativi come mezzo di

prova nei giudizi civili di opposizione a sanzione pecuniaria, in Foro it., 1993, I, 2235.

583 Par. 1.1 provvedimento della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa.

169 accertamento dell'esistenza o meno di un'infrazione può anche essere estremamente complessa. In altre parole, la Banca d'Italia deve molto spesso compiere complesse valutazioni di natura tecnica, necessarie per l'inquadramento della fattispecie concreta nel modello astratto tratteggiato dalla norma sanzionatoria e tali apprezzamenti sono da ricondurre alla sfera della discrezionalità tecnica dell'organo di vigilanza, trattandosi di valutazioni dirette ad accertare la violazione di norme ad alto contenuto tecnico584.

Pertanto, nei casi nei quali l'accertamento dell'infrazione è piuttosto semplice, perché fondato su semplici accertamenti tecnici, l'accertamento è un atto dovuto e ad esso non può che conseguire la contestazione formale degli addebiti agli interessati. Nei casi in cui invece l'attività di accertamento riguardi fattispecie giuridicamente complesse, forte è l'elasticità nella configurazione delle ipotesi sanzionabili, di modo che l’accertamento dell’irregolarità è rimesso in ultima analisi alla valutazione tecnica della Banca d'Italia585.

Prendendo atto di ciò, il processo di valutazione delle irregolarità riscontrate nell'attività di vigilanza avviene con diverse modalità organizzative e procedimentali, in relazione al grado di complessità della fattispecie esaminata. Qualora l'esame della fattispecie non richieda valutazioni complesse, le unità organizzative responsabili delle attività di accertamento materiale possono, in via monocratica, disporre l'avvio del procedimento sanzionatorio previo visto del Direttore Centrale per la vigilanza bancaria e finanziaria, ovvero decidere di non assumere ulteriori iniziative. Qualora invece la valutazione della fattispecie richieda valutazioni complesse, il capo della struttura che ha svolto le attività di accertamento può sottoporre la fattispecie all'esame di una

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discrezionalità, pareri e merito, Bari, 2003. 585 G

ALANTI E., Discrezionalità delle autorità indipendenti e controllo giudiziale, in Quaderni di Ricerca

Giuridica

170 struttura collegiale, il Gruppo per l'esame delle irregolarità, chiamata ad esprimere un parere motivato circa la sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura sanzionatoria, indirizzato al capo della struttura che ha sottoposto la questione al GEI, in capo al quale rimane in ultima istanza il potere di decidere l’avvio del procedimento sanzionatorio, sempre previo visto del Direttore Centrale.

Nonostante il principio di distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie affermato dall’art. 24 L. 262/2005 e attuato dalProvvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011586 e sebbene nell’attuale assetto organizzativo della Banca d’Italia587 il Direttorio ha “competenza ad assumere provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi

all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla banca”, l’art. 7 comma

2 del Tub indica il Governatore come destinatario esclusivo delle informazioni concernenti le irregolarità rilevate dai dipendenti della Banca d’Italia nel corso dell'azione di vigilanza, anche quando essi assumono la veste di reati.

Tale previsione potrebbe confliggere con il principio della separazione tra le funzioni istruttorie e decisorie qualora il Governatore, unico destinatario degli accertamenti effettuati dai dipendenti della Banca d’Italia, potesse esercitare poteri inerenti alla decisione dell'avvio dell'azione sanzionatoria, dal momento che il Direttorio sarebbe chiamato a prendere una decisione su una serie di elementi sui quali uno dei suoi componenti ha già svolto una valutazione, dalla quale non potrebbe non essere condizionato. Tuttavia, l’art. 7 Tub non indica una disciplina idonea ad incidere sullo svolgimento dei procedimenti sanzionatori amministrativi di competenza della Banca d’Italia. Questa disposizione, dalla formulazione non coerente con l’individuazione dell’organo titolare della funzione di vigilanza, si preoccupa solo di esonerare i dipendenti della Banca d'Italia dall'obbligo di presentare all'autorità giudiziaria un rapporto sui fatti ritenuti penalmente rilevanti dei quali gli stessi siamo venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, in deroga a quanto previsto per tutti i pubblici ufficiali ai sensi dell'articolo 331 del c. p. p.588.

586 Provvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011 recante Disciplina della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. 385/93 e dell’art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l’attuazione del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, comma 1, della L. 28.12.2005, n. 262).

587 Cfr. Statuto della Banca d’Italia, approvato con D.P.R. 12 dicembre 2006. 588 C

OSTI R., L’ordinamento bancario, Il mulino, Bologna, 2012, p. 575. La ratio di questa disposizione sarebbe quella di escludere il panico che si potrebbe produrre nel pubblico risparmio a causa della divulgazione di notizie in seguito ad un rapporto all'autorità giudiziaria, che potrebbe seriamente

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