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Gli adattamenti di carattere organizzativo

capitolo 3. Le Autorità comunitarie di vigilanza nel settore del credito 1 La European Banking Authority

2. La Banca Centrale europea

2.3. Gli adattamenti di carattere organizzativo

Sul piano organizzativo, la governance della BCE dovrà essere strutturata in maniera da garantire la separazione tra lo svolgimento della funzione monetaria e quella di vigilanza, stanti i possibili conflitti di interesse tra le stesse348. È noto infatti che da un lato le esigenze di politica monetaria, essendo indirizzate a garantire la stabilità dei prezzi nel medio periodo, tenderanno, anche attraverso un aumento dei tassi di interesse nel mercato interbancario, a contenere la liquidità monetaria. Al tempo stesso, il perseguimento delle finalità di vigilanza bancaria, consistendo principalmente nella garanzia della solvibilità delle banche, tenderà invece all'adozione di interventi che producono un aumento della liquidità del sistema, e che potrebbero anche indurre alla scelta di diminuire il costo della raccolta sul mercato interbancario349.

Poiché tuttavia la coesistenza delle funzioni di politica monetaria e di vigilanza in capo ad un unico soggetto può determinare una serie di positive sinergie, soprattutto sotto il profilo della circolazione delle informazioni350, è sembrato più opportuno fare in modo che le attività preparatorie ed esecutive in materia di vigilanza bancaria venissero realizzate da strutture separate nell'ambito del medesimo ente, attraverso la creazione di un supervisory board, i cui vertici verranno nominati dal governing council della BCE,

347 L’analisi dei poteri sanzionatori attribuiti alla BCE verrà svolta nella Parte II, cap. 4, par 5 e ss.

348 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)511, Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca

centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, considerando 35 e Capo IV; SIGNORINI L. F., L’Unione bancaria, Audizione presso la 6° Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 24 ottobre 2012, p. 9.

349 C

ARMASSI J.–DI NOIA C.–MICOSSI S., Banking Union: a federal model for the European Union with

prompt corrective action, Ceps policy brief, 2012, p. 4. 350 V. Q

UINN B., Rules Vs discretion: the case of bankimg supervision in the light of the debate on

monetary policy, in The emerging framework of financial regulation, 1998, Central Banking publications,

103 il quale comunque rimarrà responsabile dell'adozione delle decisioni, e che comunque potrà anche delegare alcuni compiti al supervisory board351.

La BCE è strutturata in modo da garantire l'indipendenza rispetto al potere politico europeo e dei singoli stati membri. Inoltre, essa dovrà operare garantendo lo scambio di informazioni con le altre autorità europee ed i singoli stati membri, essendo tenuta al segreto d'ufficio nell'ambito della disciplina stabilita dalla legislazione comunitaria. Nello svolgimento delle sue funzioni, la banca centrale europea dovrà garantire la propria accountability rispetto al Parlamento europeo e alle altre istituzioni comunitarie, attraverso un'attività di reporting regolare e attraverso la risposta alle interrogazioni poste dalle singole istituzioni352.

Per quanto attiene invece ai rapporti con l’EBA, la Commissione ha proposto di emendare il regolamento istitutivo dell’EBA per permetterle di esercitare i propri poteri e di coinvolgere nelle proprie procedure anche la BCE, nell'esercizio delle sue nuove specifiche attribuzioni di vigilanza353.

Dunque la formulazione degli artt. 4, 18 e 35 del regolamento n. 1093 del 2010 verrà modificata per assicurare che l'EBA possa portare a compimento i propri compiti anche nei confronti della Banca Centrale Europea, chiarendo che la nozione di “autorità

competenti” include anche l’Istituto di Francoforte354.

Per assicurare che l'EBA porti a compimento i suoi compiti di comporre i disaccordi e di agire in situazioni di emergenza anche nei confronti della BCE, negli artt. 18 e19 saranno introdotte disposizioni che prevedono una specifica procedura in

351 C

ARMASSI J.–DI NOIA C.–MICOSSI S., Banking Union: a federal model for the European Union with

prompt corrective action, Ceps policy brief, 2012, p. 7;COMMISSIONE UE, COM(2012)511, Proposta di

regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, considerando 36 e art. 19.

352 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)511, Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca

centrale Europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, relazione, p. 7.

353 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)510, Comunicazione del 12 settembre 2012 al Parlamento europeo e al Consiglio, Una tabella di marcia verso l’Unione bancaria, paragrafo 3, p. 7; COMMISSIONE UE, COM(2012)511, Proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla Banca centrale Europea

compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi,

considerando 11; SIGNORINI L.F., L’Unione bancaria, Audizione presso la 6° Commissione permanente del Senato della Repubblica, Roma, 24 ottobre 2012, p. 10.

354 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)512, Proposal for a regulation of the Parliament and of the Council

amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions.

104 relazione alle decisioni prese dall'EBA355. Questa procedura prevede che se la BCE non si adegua a quanto stabilito dall’EBA come risoluzione di un disaccordo tra autorità o come soluzione ad una situazione di emergenza, essa dovrà spiegare le proprie ragioni. Qualora si versi nell’ambito di requisiti stabiliti dal diritto comunitario direttamente applicabile, l’EBA potrà adottare una decisione individuale indirizzata alla specifica istituzione finanziaria al fine di portare a compimento i propri intenti.

Inoltre, il fatto che la BCE coordinerà la posizione degli stati membri dell'Unione richiederà un aggiustamento delle modalità di voto per l'adozione degli atti di regolazione dell’EBA. La soluzione è stata individuata nel conferire il potere di proposta ad una struttura indipendente e a predisporre un meccanismo di voto che assicuri che le proposte preparate siano supportate sia dai paesi dell'area euro sia dai paesi non partecipanti alla moneta unica. Così l'art. 41 del regolamento istitutivo dell’EBA verrà emendato al fine di attribuire un potere di proposta ad un indipendent

panel in materia di violazioni del diritto comunitario, composizione dei disaccordi e di

adozione delle regole. L’art. 44 sarà emendato affinché stabilisca che le decisioni proposte dalla struttura indipendente siano adottate a maggioranza semplice, a meno che non siano rifiutate da una maggioranza semplice, che include almeno tre voti di stati partecipanti ed almeno uno degli Stati non partecipanti alla moneta unica356.

Infine, è previsto che la composizione del Management board dell'EBA sia costituita almeno da due membri appartenenti agli Stati non partecipanti all’SSM, al fine di dare piena rappresentanza ai paesi membri dell'Unione Europea357.

355 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)512, Proposal for a regulation of the Parliament and of the Council

amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, art. 1.

356 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)512, Proposal for a regulation of the Parliament and of the Council

amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, art. 1.

357 C

OMMISSIONE UE, COM(2012)512, Proposal for a regulation of the Parliament and of the Council

amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards its interaction with Council Regulation (EU) No…/… conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, art. 1.

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parte 2. La funzione sanzionatoria delle Autorità di vigilanza nel settore del

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