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Appartenenze politiche e rappresentanze di interess

La prova della Costituzione

2. Gli antefatti della Costituzione

2.4 Appartenenze politiche e rappresentanze di interess

Il metodo della Convenzione permise di mostrare molto più chiaramente di quanto non fosse avvenuto in precedenza i vari raggruppamenti per famiglie politiche. Il paradosso della storia ha voluto che la coppia franco-tedesca, da sempre promotrice di riforme europee, sia stata particolarmente efficace quando il liberale Giscard d’Estaing cooperava con il socialdemocratico Schmidt o il socialista Mitterrand con il cristiano-democratico Kohl. Le grandi famiglie politiche rappresentate al Parlamento europeo non si scontrarono in realtà sul tipo

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di progetto europeo, dal momento che esse contavano, fra i loro membri, sostenitori di tutti i diversi tipi di progetti di integrazione230. L’ultimo mese di lavoro della Convenzione, in particolare, ha mostrato chiaramente l’importanza delle famiglie politiche, che sono state uno dei luoghi importanti di elaborazione dei compromessi. L’appartenenza di uno dei vicepresidenti, Dehaene, alla famiglia cristiano democratica e dell’altro, Amato, alla famiglia socialista, ha permesso loro di giocare un ruolo di catalizzatore fra i due grandi gruppi, con l’appoggio dei liberali. Le quattro principali famiglie politiche europee, ovvero i popolari, i socialisti, i verdi e i liberali, hanno manifestamente dato via libera a compromessi che la logica individualista delle Cig non avrebbe probabilmente consentito231.

In effetti le Cig sono sempre state il luogo di mercanteggiamento fra interessi nazionali, culminati addirittura nel riconoscimento, tanto a Maastricht che ad Amsterdam, di regimi derogatori a favore della Danimarca e del Regno Unito. La dinamica della Convenzione, conformemente alle speranze dei suoi promotori, si è rivelata molto diversa, anche se ciò non toglie che gli interessi nazionali e istituzionali fossero ben presenti e visibili. Tutti gli Stati hanno cercato di promuovere i propri interessi, sia i primi quindici membri dell’Unione, sia quelli che ne sarebbero entrati a far parte in tempi più o meno brevi232. Il testo non

230 Cfr. U. Morelli, La Costituzione europea: il modello federalista, in G. Zagrebelsky (a cura di),

Diritti e Costituzione nell'Unione europea, Laterza, Roma-Bari 2005. Ad esempio, il partito

popolare europeo, così come il partito socialista europeo, i liberaldemocratici e i riformatori sono stati tra i maggiori sostenitori della Convenzione. I Verdi europei e l’Alleanza libera europea, che si sono uniti come gruppo unico all’interno del Parlamento europeo, si collegavano più chiaramente al progetto federalista, mentre l’estrema sinistra era più vicina al nazionalismo antimondializzazione.

231

Cfr. F. Clementi, Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: dalla Convenzione alla

Conferenza intergovernativa, in F. Bassanini, G. Tiberi (a cura di), La Costituzione europea: un primo commento, Il Mulino, Bologna 2004. Nella Convenzione, tuttavia, sono stati presenti anche

i tradizionali contrasti politici, alcuni dei quali sono riscontrabili in alcuni compromessi della Costituzione. Per quanto riguarda, ad esempio, il tema tradizionalmente delicato della «governance economica», il connubio di posizioni conservatrici e di un profondo attaccamento all’intergovernamentalismo ha condotto all’assenza di un reale progresso verso una soluzione, come sarebbe potuta essere un Consiglio dei ministri dell’economia con poteri chiaramente definiti e rafforzati, sul quale la stessa Costituzione non ebbe molto da dire.

232 Cfr. J. Ziller, La nuova Costituzione europea, Il Mulino, Bologna 2004. In due casi, in effetti, la protezione dei propri interessi è avvenuta in maniera appariscente. Il primo caso fu quello dell’aperta opposizione da parte del rappresentante del governo spagnolo Alfonso Dastis che, nelle ultime settimane di lavoro, manifestò al progetto di abbandono della ponderazione di voti in seno al Consiglio presentato dalla presidenza della Convenzione, di cui ne resta una traccia (riferimento alla costituzione, articolo I-24, comma 3, p. 27). Il secondo caso fu quello del rappresentante del governo britannico Peter Hain, che si oppose strenuamente all’introduzione della Carta nella

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conteneva, comunque, alcuna nuova disposizione specificatamente a favore degli interessi di uno Stato membro e le modifiche apportate alla terza parte contribuivano piuttosto a cancellare alcune situazioni straordinarie precedentemente esistenti. Anzi, una delle novità della Convenzione in tal senso fu la piena partecipazione dei rappresentanti delle istituzioni europee ai suoi lavori. La Corte di giustizia e la Banca centrale europea, a differenza degli organi consultivi e del mediatore europeo, non avevano lo status di osservatori ma i loro presidenti sono stati più volte ascoltati nei gruppi di lavoro e nei circoli di discussione. La diversa struttura della Convenzione permise, dunque, agli interessi istituzionali di esprimersi con forza: la Commissione europea non difese apertamente i propri interessi istituzionali, nonostante la partecipazione e l’attivismo dei suoi due rappresentanti, Barnier e Vitorino, entrambi membri del Praesidium, a causa dell’assenza di coesione da parte del collegio dei commissari sulle diverse questioni esaminate dalla Convenzione, dovuta in parte ai metodi poco collegiali del presidente Prodi, ma, soprattutto, all’esistenza di profonde divergenze tra i vari commissari sull’obiettivo stesso della Convenzione, mentre il Parlamento europeo è stato molto più efficace e i suoi rappresentanti hanno saputo difendere i suoi interessi con costanza, anche contro i parlamenti nazionali quando se ne presentava la necessità233.

All’epoca la stampa e gli altri media hanno prestato poca attenzione ai lavori della Convenzione in sé, salvo riferire, quando se ne aveva la possibilità, i contrasti tra i suoi membri. In particolare diversi giornalisti avevano attribuito alla divisione tra vecchia e nuova Europa (ma si potrebbe anche dire tra Europa

Costituzione, di cui resta una traccia in una bizzarra frase contenute nel preambolo della Carta stessa: “In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell’Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l’autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta” (Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, Lussemburgo, 2005, Parte II, Preambolo, in http://europa.eu/eu- law/decision-making/treaties/pdf/treaty_establishing_a_constitution_for_europe/treaty_establishi ng_a_constitution_for_europe_it.pdf, p. 47).

233

Cfr. F. Clementi, Il trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: dalla Convenzione alla

Conferenza intergovernativa, in F. Bassanini, G. Tiberi (a cura di), La Costituzione europea: un primo commento, Il Mulino, Bologna 2004. Questo modo di procedere è stato particolarmente

visibile nell’opposizione sistematica che i membri del Parlamento europeo presenti alla Convenzione hanno fatto all’idea di un Congresso dei popoli d’Europa sostenuta da Giscard d’Estaing. Il presidente della Convenzione dichiarava di tenere in modo particolare a quest’innovazione, ma ha saputo lasciarla cadere nel momento in cui ha avuto più bisogno dell’appoggio dei parlamentari contro i sussulti intergovernamentalisti di alcuni paesi.

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occidentale e orientale) il fatto che i progetti di articoli relativi alle istituzioni siano stati presentati per ultimi e che siano stati più volte modificati, o accusando ancora i contrasti tra i paesi grandi e quelli piccoli. Tralasciando l’attività e la professionalità, o meno, degli organi di stampa, e andando al di là della volontà dei vari paesi di rappresentare i propri interessi, non è possibile riscontrare una tale divisione fra vecchia e nuova Europa, né esaminando i lavori della Convenzione né leggendo la Costituzione stessa. Al contrario, i membri della Convenzione hanno più volte sottolineato come la situazione234 avesse fatto piuttosto da catalizzatore, in conformità a quanto più volte accaduto nella storia dell’integrazione europea. Anche se le decisioni di politica estera e di sicurezza comune restavano soggette alla regola dell’unanimità, la divisione tra i sostenitori dell’unanimità, da un lato, e della maggioranza qualificata, dall’altro, non ricalcavano affatto i due gruppi opposti di paesi.