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Esistono vere e proprie ragioni del corpo, nelle diverse stagioni della vita, che portano a determinare modalità di abitare, costruire e significare gli spazi vecchi e nuovi della città, oltre i modi e gli usi tradizionali, recuperando talvolta modalità di fruizione antiche, inven- della Repubblica in seguito a quesito referen-

dario e l’introduzione dell’ultimo comma che recita: «Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse genera- le, sulla base del principio di sussidiarietà». Gli altri strumenti legislativi a livello nazio- nale, fondamentali per la cittadinanza attiva e la partecipazione, sono: Legge quadro sul volontariato – L. 266/91; Legge sulle coopera- tive sociali – L. 381/91; Legge sulle Onlus – DL 460/97; Diritti dei consumatori: Legge 281/98; Tutela dei cittadini in sanità: art. 14 del DL 502/92 e art. 12 del DL 229/99; Legge quadro sull’assistenza L. 328/2000; Legge sulla pro- mozione sociale – L. 383/2000.

In Italia, la prima regione a dotarsi di una legge che renda operativi a livello territo- riale i principi sanciti dalla Costituzione è la Regione Umbria. La LR 16/2006 disciplina i rapporti tra l’autonoma iniziativa dei cit- tadini singoli o associati e delle formazioni sociali e l’azione di Comuni, Province, Re- gioni, altri enti locali e autonomie funzio- nali, in ordine allo svolgimento di attività d’interesse generale, secondo i principi di sussidiarietà orizzontale, semplificazione e per la promozione dei principi della cittadi- nanza sociale.

Nel 2007 viene promulgata la legge sulla Partecipazione dalla Regione Toscana: la LR n. 69/2007 si propone come uno strumento innovativo per incentivare e diffondere nuo- ve forme e nuovi metodi di partecipazione, attraverso la costruzione di nuovi istituti partecipativi, percorsi e regole condivise per discutere i problemi grandi e piccoli di una comunità, valutare le possibili soluzioni attra- verso il dialogo e il confronto.

Con Deliberazione legislativa n. 115/2010, la Regione Emilia-Romagna ha approvato la

74 CONTROGEOGRAFIA DEI CORPI

C

tri commerciali usati come campi di gioco

notturni;

s pensiline alle fermate dell’autobus, arric- chite di seggiole dismesse da casa, che si trasformano in ritrovo per anziani nelle ore pomeridiane e serali;

s collegamenti pedonali e ciclabili spontanei attraverso aree “vuote”;

s sponde di torrenti e terre racchiuse da svincoli stradali recuperate come orti urbani;

s …

Il disinteresse delle burocrazie (amministra- zioni urbane) è spesso alle origini della crea- zione dei luoghi di cui qui si parla, ma finisce per essere anche condizione necessaria alla loro sopravvivenza.

La burocrazia urbana è strutturata per rifiuta- re la creatività delle pratiche di vita.

Per la città questi luoghi, questa geografia, sono fondamentali poiché nella molteplicità è la sua energia positiva.

Questa “non organizzazione” degli spazi “re- siduo” andrebbe considerata una ricchezza e a questi andrebbe conferita dignità urbanisti- ca. Praticamente andrebbero tutelati; dimen- ticandoli …

Sono questi gli unici spazi di ogni possibile invenzione attraverso pratiche di vita? Sicuramente no, sicuramente non sempre è stato così e sicuramente non dovrebbe es- sere così, ma purtroppo oggi gli spazi per azioni creative si trovano sempre più, solo, nelle zone di frizione fra le funzioni razio- nali e, sempre più, solo l’esistenza di questi residui permette l’esprimersi di tali azioni. Il loro destino diventa dunque sempre più rilevante per il tema del diritto alla città. Mobile, talvolta effimera, legata al tempo e alle stagioni, la controgeografia dei corpi crea reti di luoghi e “servizi” alternativi che la città uffi- ciale tollera, ignora, combatte. Iacopo Zetti tandone talaltra di nuove e insospettate. Così

ai non luoghi globali si contrappone la geo- grafia delle pratiche minute nelle traiettorie personali e quotidiane.

Tempi e spazi di ogni giorno, bricolage dell’u- so della città e controgeografia inconsapevo- le che emerge silenziosamente, costruendo mappe alternative che erodono i non luoghi della contemporaneità. Riconquista tenace del diritto alla non omologazione e al non uso secondo modi già previsti di spazi a quello predisposti.

Il concetto di non luogo è ben noto, e pro- babilmente abusato, e una critica sensata alla sua utilità potrebbe sostenere che i non luoghi sono possibili solamente là dove esistono non abitanti. Eppure la contrap- posizione che Augé ci ha proposto è utile perché lo scontro fra non luoghi e abitanti reali è invece effettivo, sopratutto da quan- do spazi sempre maggiori della città sono considerati (solo) terminali di funzioni il cui significato e governo avviene lontano da essi (commercio, industria del turismo, sistema fieristico, ecc.) e quindi agli abitanti è sottratto. Chi vive la città invece, volente o no, cosciente o no, la trasforma inciden- done la superficie con i suoi comportamenti e, se lo spazio per far ciò che egli ritiene necessario non c’è, finisce per costruirlo, o almeno per provarci.

La controgeografia dei corpi si localizza negli spazi “residuo”, avanzi prodotti dal tentati- vo di organizzare razionalmente il territorio urbano, ed è il frutto minuto della varietà e molteplicità dei comportamenti che tali spazi accolgono e consentono:

s incroci periferici e banchine di assi di co- municazione che si trasformano in poli della ristorazione locale a base di porchetta trippa e lampredotto;

75 CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO Considerando l’interesse delle popolazioni alla qualità dei propri paesaggi e che tutti i cittadini devono poter partecipare attiva- mente alle decisioni destinate a trasformare i propri paesaggi, la Convenzione stabilisce innanzitutto che «‘Paesaggio’ designa una parte di territorio così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere risulta dall’azio- ne di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni» (art. 1.a). Affinché quindi, sul piano pratico, un paesaggio possa venire a esistenza è necessario che una parte di terri- torio sia percepita da un soggetto (individuale o sociale).

Per far sì che ogni popolazione possa benefi- ciare delle positività derivanti da paesaggi di qualità, la Convenzione ha stabilito che essa «[…] si applica a tutto il territorio degli Stati contraenti […] Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, sia i paesaggi della vita quotidiana, sia i paesaggi degradati» (art. 2). La Convenzione impone agli stati contraenti di «riconoscere giuridi- camente il paesaggio» (art. 5.a), come bene collettivo e immateriale, indipendentemente dal suo valore specifico. La tutela giuridica