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Direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione

2.2 Il Sistema Europeo Comune d’Asilo

2.2.5 Direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione

La Direttiva “accoglienza” costituisce l’atto legislativo europeo in materia d’asilo più rilevante ai fini del presente lavoro. Come si afferma nel capo I, infatti, stabilisce le norme relative alle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, così da assicurare loro una parità di trattamento e uno status uniforme nell’Unione, unitamente al proposito di limitare i loro movimenti in territorio europeo dovuti alle differenti condizioni di accoglienza negli Stati membri. La direttiva si occupa anche di disciplinare garanzie e procedure che lo Stato membro deve attuare nei confronti di un richiedente in eventuale stato di trattenimento.

Nel capo II si elencano le disposizioni generali relative alle condizioni di accoglienza.

L’articolo 5 afferma l’obbligo di informazione: i richiedenti, sin dalla prima manifestazione di volontà, devono essere adeguatamente informati delle condizioni di accoglienza fornite dallo Stato membro in questione e delle implicazioni conseguenti alla domanda di asilo, così come dei benefici e delle obbligazioni che ne conseguono per l’interessato.

L’articolo 6 tratta il tema della documentazione: considerando, infatti, che l’atto di presentare una richiesta di protezione internazionale determina lo status specifico di “richiedente asilo” (la cui implicazione più importante è la garanzia del rispetto del principio di non refoulement), è necessario che le autorità competenti dello Stato forniscano al richiedente tutta la documentazione utile ad attestare la sua autorizzazione di soggiorno nel territorio.

L’articolo 7 afferma il diritto di residenza e libera circolazione nel territorio dello Stato membro ospitante quale base essenziale dei successivi benefici elencati. L’eventualità dello stato di trattenimento viene prevista sulla base dell’articolo 8 per situazioni eccezionali e non correlate allo status di richiedente: si tratta di una misura da attuare solo quando non esistano alternative meno coercitive, ma la direttiva rimanda alla normativa nazionale per quanto riguarda i motivi del trattenimento e le disposizioni ad esso alternative.

Fatta questa premessa, negli articoli successivi si elencano le garanzie procedurali del richiedente trattenuto: l’autorità competente deve espletare le procedure amministrative previste con meticolosità, assicurando rapidità ed efficienza delle verifiche; al richiedente si deve sempre fornire una debita informazione riguardo le motivazioni del trattenimento e le

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procedure previste, prevedendo altresì l’accesso all’assistenza e alla rappresentanza legale, nel caso in cui ve ne fosse necessità.

Riguardo le condizioni di trattenimento, si afferma che debba aver luogo in appositi centri di trattenimento: qualora non ve ne fosse la possibilità e si fosse obbligati a sistemare il richiedente trattenuto in istituti penitenziari, è necessaria la sua separazione dai detenuti ordinari. Gli Stati membri devono, inoltre, garantire la possibilità di comunicazione del trattenuto con funzionari dell’UNHCR, familiari, avvocati o consulenti legali e rappresentanti delle ONG competenti: in altre parole, si proibisce qualsiasi tipo di isolamento del trattenuto con il mondo esterno, a meno che non lo impongano misure di sicurezza e ordine pubblico.

Nel caso in cui il trattenuto sia una persona vulnerabile o con esigenze di accoglienza particolari, gli si dovrà assicurare sostegno adeguato; se, invece, si tratta di un minore, si potrà trattenerlo ma in circostanza ancora più eccezionali, garantendo rapidità nei controlli e senza mai alloggiare il minore in istituti penitenziari.

Gli articoli 12 – 16 elencano una serie di diritti che lo Stato riconosce e garantisce al richiedente in virtù del suo status, con il fine di facilitare la sua entrata e partecipazione alla società: il diritto all’educazione e alla formazione professionale, l’accesso al mercato del lavoro23, il

mantenimento del nucleo familiare e la scolarizzazione dei minori.

L’articolo 17 espone le condizioni materiali di accoglienza, affermando che, mediante esse, gli Stati membri debbano provvedere ad un’idonea qualità della vita dei richiedenti. Nello specifico, rientrano in questa categoria il diritto di accesso al sistema sanitario e la possibilità di alloggiare in locali o centri di accoglienza adeguati24 e gestiti da personale formato. In questa eventualità,

particolare riguardo viene dimostrato nei confronti di minori (accompagnati e non), persone con vulnerabilità e vittime di tortura o violenza.

Il capo III tratta della riduzione o revoca delle condizioni materiali di accoglienza: tale eventualità è, infatti, prevista nei casi in cui vengano meno determinati presupposti, fra i quali rientrano il cambio di residenza del richiedente senza la debita comunicazione alle autorità, violazioni delle regole dei centri di accoglienza, contravvenzione all’obbligo di comparire dinnanzi alle autorità…

23 La direttiva rimanda al diritto nazionale per la definizione delle condizioni di accesso al mercato del

lavoro (art. 15).

24 1. Nel caso in cui l’alloggio è fornito in natura, esso dovrebbe essere concesso in una delle seguenti

forme oppure mediante una combinazione delle stesse:

a) in locali utilizzati per alloggiare i richiedenti durante l’esame della domanda di protezione internazionale presentata alla frontiera o in zone di transito;

b) in centri di accoglienza che garantiscano una qualità di vita adeguata;

c) in case private, appartamenti, alberghi o altre strutture atte a garantire un alloggio per i richiedenti. (art. 18).

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Il capo IV tratta nello specifico i casi di persone vulnerabili, ovvero minori, minori non accompagnati, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, vittime di tratta, persone affette da malattie gravi o disturbi mentali, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale25.

Il capo V tratta del ricorso avverso ogni decisione di concessione, riduzione o revoca dei benefici precedentemente esposti, esponendone le procedure.

Il capo VI, infine, riguarda l’obbligo degli Stati membri di svolgere un adeguato controllo dell’efficienza e del livello delle condizioni di accoglienza, stanziando le risorse necessarie, adottando ogni misura volta al suo miglioramento e garantendo che le autorità competenti e tutto il personale che opera a contatto con i richiedenti abbiano ricevuto un’adeguata formazione in materia.

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