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Dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) al Sistema d

5.5 La seconda accoglienza

5.5.2 Dal Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR) al Sistema d

(SIPROIMI)

All’interno di questa sezione conclusiva del capitolo sulla seconda accoglienza verrà illustrato il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati; allo stesso tempo, verranno esposte le più recenti modifiche allo stesso, riguardanti in particolare i requisiti per l’accesso a tali progetti ed alla modifica del nome, modificato in Sistema di Protezione per Titolari di Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati.

Come si può leggere dal sito ufficiale dello SPRAR, tale meccanismo entra a far parte del sistema pubblico statale per l’accoglienza con la Legge 189/2002, sebbene una rete decentrata di attori locali del terzo settore, impiegati nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione dei migranti, esistesse già sin dagli anni Novanta: di conseguenza, il merito della Legge 189/2002 è stato quello di istituzionalizzare una buona pratica nata dal basso, elaborando anche una forma di controllo e monitoraggio centralizzata, chiamata Servizio Centrale; in altre parole, si ufficializza quella che, in precedenza, era un’intesa fra il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) e l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati per la gestione del Programma Nazionale Asilo (Servizio centrale del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 2016).

All’interno della Legge Bossi-Fini leggiamo che “gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza” (Legge 189/2002, art. 32, co. 1-sexies).

La gestione di tale sistema avviene in modo centralizzato, nel senso che il coordinamento di base viene affidato al Servizio Centrale, la cui gestione spetta all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Un coordinamento centralizzato è, infatti, essenziale in considerazione del fatto che lo SPRAR è composto da una rete capillare di centri, disseminati per tutto il territorio

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italiano. Circa le funzioni del Servizio Centrale, all’interno della legge 189/2002 si afferma che tale ente deve provvedere a

a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario;

b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati;

c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali […]

e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario (Legge 189/2002, art. 32, co. 5-sexies).

Lo SPRAR è dunque costituito da una rete di enti locali che si occupano di portare avanti progetti di seconda accoglienza: trattandosi della modalità di accoglienza diffusa, essa viene realizzata mediante la gestione di piccoli centri (generalmente appartamenti) da parte di enti del terzo settore, i quali lavorano in collaborazione con enti locali, tra cui la Prefettura e il Comune di riferimento.

Si tratta di un sistema basato sul principio di volontarietà, nel senso che ogni ente locale deve esplicitamente decidere di aderire al progetto SPRAR presentando una richiesta di ammissione ai contributi: una volta realizzata l’adesione, l’ente affida la gestione delle singole strutture ad entità no profit (come, ad esempio, le cooperative sociali o altre realtà del mondo associazionista) mediante la pubblicazione di un bando: queste saranno poi le vere incaricate dell’effettiva fornitura dei beni e dei servizi previsti (Camera dei Deputati, XVII Legislatura, 2018). La caratteristica della volontarietà ha come fine quello di evitare l’obbligazione coatta all’accoglienza di migranti nel proprio territorio, favorendo dunque l’idea per la quale, se vi è volontarietà, vi è anche motivazione. Questo costituisce un primo punto a favore dello SPRAR, a differenza di quanto è stato visto per i CAS: tuttavia, il carattere della volontarietà ha avuto anche l’ovvia conseguenza della disomogeneità dei progetti SPRAR nel territorio italiano, in quanto molti Comuni non hanno mai aderito al progetto.

Per capire l’entità di tale sistema, si può far riferimenti ai dati pubblicati nel sito web del Servizio Centrale, aggiornati all’anno corrente: leggiamo, dunque, che vi sono complessivamente 875 progetti di varie tipologie (ordinari, per minori stranieri non accompagnati, per casi vulnerabili); gli enti locali attualmente aderenti al progetto si suddividono in Comuni, Province, Aziende Sociali Consortili, Comuni Associati, Consorzi, Distretti Sanitari ed altri, per un totale di oltre

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1.800 Comuni. In totale si hanno, dunque, circa 35.650 posti attualmente presenti nelle strutture (Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, 2019).

Per quanto riguarda la questione dei finanziamenti ai progetti SPRAR, questi vengono reperiti da varie fonti: in parte dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, in parte dal Fondo Europeo per i Rifugiati, e vengono totalmente utilizzate per la gestione delle strutture (fornitura di beni, servizi, personali), dunque non vi è profitto in termini economici. A tal proposito, inoltre, il modello SPRAR ha da sempre previsto procedure standardizzate e rigide di rendicontazione e monitoraggio delle spese, motivo per cui vi è più trasparenza e sicurezza circa la destinazione dei fondi ricevuti, a differenza di quanto avviene nei CAS (Action Aid, Openpolis, 2018).

Basandosi sulla cornice generale sinora esposta riguardo il contesto del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, è possibile ora analizzarne l’organizzazione nel dettaglio, con particolare riguardo verso l’approccio che ci si propone di attuare e che risulta essere, ad oggi, in parte smantellato dal decreto-legge 113/2018.

Trattandosi di un modello di accoglienza diffusa, il principio base è quello di un’integrazione a tutto tondo nel territorio di residenza, che sviluppi percorsi individuali e calibrati sul potenziale di ogni richiedente asilo o beneficiario di protezione internazionale. Non vi è, dunque, assistenzialismo, bensì il potenziamento del protagonismo di ogni individuo, per cui ogni persona non solo entra in confidenza ed impara a conoscere il territorio di residenza, ma crea attivamente la propria rete locale di contatti mediante varie tipologie di attività, prevalentemente di carattere sociale, lavorativo, culturale ed eventualmente anche scolastico (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 2018).

Per esporre nel dettaglio quali tipologie di servizi sono previsti nei confronti dei beneficiari dei progetti SPRAR, è sicuramente utile il manuale operativo redatto periodicamente dal Servizio Centrale. Tale documento è stato aggiornato l’ultima volta nel mese di agosto del 2018, dunque non risulta essere completamente attuale, non includendo le modifiche operate dal decreto- legge 113/2018: tuttavia, costituisce comunque un’utile pezza d’appoggio per fornire un quadro generale dell’organizzazione interna ai progetti territoriali dello SPRAR.

La premessa necessaria all’esposizione dei servizi offerti riguarda la personalizzazione dei progetti personali dei beneficiari dello SPRAR: trattandosi di centri piccoli e di appartamenti, infatti, per gli operatori è possibile fornire attenzioni specifiche ad ogni utente delle strutture, affiancandolo/a quotidianamente con il fine di elaborare in maniera congiunta il piano per la propria integrazione. Per questo motivo, per ogni utente viene creato un apposito fascicolo, all’interno del quale si inserisce tutta la sua documentazione.

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L’operatore, in particolare, dovrebbe avere la capacità di creare una relazione di reciproca fiducia con ogni utente, così da poterlo indirizzare verso il percorso migliore per la realizzazione dei propri progetti senza, però, adottare atteggiamenti paternalistici, in quanto il fine principale e il senso dello SPRAR consiste nella “(ri)conquista dell’autonomia individuale […] intesa come una loro effettiva emancipazione dal bisogno di ricevere assistenza” (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 2018: 6).

In ogni caso, si sottolinea il fatto che gli operatori lavorano sempre in gruppo: nelle strutture aderenti allo SPRAR, infatti, si prevede un modello lavorativo basato su équipe multidisciplinari, con competenze professionali diversificate (in quanto differenti sono anche i servizi offerti agli utenti delle strutture). Ciascun professionista, dunque, avrà le proprie mansioni sulla base del proprio ruolo e delle sue competenze, ma si prevede la realizzazione di riunioni periodiche di équipe (generalmente settimanali) per programmare le attività, per decidere come agire in determinati casi, o anche solo per condividere problemi e punti critici.

A titolo informativo, si elencano di seguito le figure professionali maggiormente presenti nei progetti del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati: operatori specializzati nell’accoglienza118 e gli operatori di integrazione119, i mediatori linguistici e culturali, i

coordinatori di équipe, operatori legali, assistenti sociali e, infine, gli educatori (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 2018).

Di conseguenza, tra i principali servizi di cui si prevede l’erogazione nei confronti degli utenti di strutture SPRAR rientrano:

- corsi di lingua italiana;

- gestione della documentazione personale: nello specifico, gli operatori all’accoglienza provvedono ad effettuare l’iscrizione di ogni utente all’anagrafe del Comune di residenza, al Servizio Sanitario Nazionale, a far apportare modifiche dei documenti personali qualora dovessero esservi errori;120

118 Si tratta di un operatore incaricato di gestire le prime fasi di inserimento della persona in un progetto

SPRAR: di conseguenza, sarà prevalentemente incaricato di gestire la documentazione dell’individuo (eventuale iscrizione all’anagrafe e al sistema sanitario nazionale, contratto d’affitto, …

119 A differenza dell’operatore all’accoglienza, questa figura di operatore di occupa dell’integrazione vera

e propria, fornendo supporto nella ricerca di percorsi di formazione o di un lavoro, ad esempio, e indirizzando gli utenti delle strutture alla costruzione delle proprie reti sociali e risorse sul territorio.

120 I dati personali riportati sulla documentazione di ogni richiedente asilo o beneficiario di protezione

sono quelli comunicati dallo stesso nei momenti successivi agli sbarchi, o comunque negli hotspot e nelle strutture di prima accoglienza (a meno che, appunto, l’interessato non ne comunichi l’inesattezza ad un operatore delle strutture). Non è raro, dunque, che riportino errori: è una procedura realizzata in un momento in cui la persona, nella maggior parte dei casi, si trova in stato di shock o comunque non è lucida, dunque può confondersi. Tale eventualità è ancora più probabile se la persona in questione è analfabeta.

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- riguardo l’inserimento nel mondo del lavoro, gli utenti SPRAR vengono iscritti ai Centri per l’Impiego della zona e supportati nella ricerca di un corso professionalizzante: - per i casi più vulnerabili, è prevista l’assistenza di psicologi, psicoterapeuti e assistenti

sociali;

- per quanto riguarda i minori o i ragazzi in età della scuola dell’obbligo, questi vengono iscritti ad una delle scuole del territorio, con relativa fornitura del materiale scolastico; - per tutti, si prevede anche il supporto nella ricerca di attività socioculturali che

corrispondano ai propri interessi (per i ragazzi, vanno per la maggiore le iscrizioni alle squadre di calcio), oppure ad attività socialmente utili: questo contribuisce in maniera esponenziale alla creazione di reti sociali sul territorio;

- infine, si prevede ovviamente una funzione di supporto e ausilio, quando necessario, nella ricerca dell’alloggio in vista dell’uscita dal progetto. Una buona pratica che talvolta si realizza in maniera spontanea è la ricerca della casa in maniera congiunta fra coinquilini di una stessa struttura e che magari prevedono di uscire dal progetto indicativamente nello stesso periodo (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 2018).

Oltre ai servizi alla persona, si prevede anche l’erogazione di beni materiali per tutta la durata della permanenza in struttura. Tra questi, troviamo:

- prodotti per l’igiene personale e della casa (svolta dagli utenti autonomamente); - vitto (per il quale vengono generalmente erogati dei buoni pasto con cadenza mensile); - abbigliamento (per il cui acquisto si consegnano buoni di un certo valore da spendere

nei negozi convenzionati);

- attrezzature ed utensili vari per la casa;

- infine, abbonamenti e/o biglietti di corse singole (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati, 2018).

A questi beni materiali, infine, è da sommare l’erogazione mensile del pocket money, ovvero una cifra di 2,50€ giornaliera che ogni individuo può spendere come preferisce (nel caso in cui la persona percepisca un salario, il pocket money non viene erogato).

A conclusione della presente sezione, si vogliono qui evidenziare le modifiche imposte dal recente decreto-legge 113/2018, il quale ha fondamentalmente cambiato l’intera impostazione dello SPRAR, modificandone di conseguenza il nome in Sistema di Protezione per Titolari di

Gli operatori degli hotspot o il personale autorizzato, dal canto suo, può sbagliarsi circa la trascrizione di nome e cognome, o delle date.

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Protezione Internazionale e per Minori Stranieri non Accompagnati. Come è facilmente intuibile, vengono modificati i requisiti di accesso, nel senso che potranno essere inseriti in una struttura SPRAR unicamente le seguenti categorie di persone:

- quanti abbiano già ottenuto il riconoscimento di protezione internazionale; - i minori stranieri non accompagnati:

- quanti siano in possesso del permesso di soggiorno per cure mediche, calamità, atti di valore civile;

- titolari del permesso di soggiorno per casi speciali a patto che non abbiano potuto avere accesso ad altri sistemi di protezione;

- infine, i nuclei familiari in cui vi sia almeno un membro titolare di protezione internazionale.

Al contrario, i richiedenti asilo dovranno permanere in un Centro di Accoglienza Straordinaria per tutta la durata della procedura di formalizzazione ed esame della richiesta d’asilo, il quale, come si è visto, presenta tempistiche dilatate che spaziano dall’anno di tempo ai due.

Infine, è prevista una norma transitoria dedicata a quanti si trovino all’interno di un progetto SPRAR, al momento dell’entrata in vigore della nuova legge, senza tuttavia soddisfarne i nuovi requisiti: questi potranno rimanere nella struttura sino alla conclusione del proprio progetto di accoglienza, ovvero i canonici sei mesi (Testo del decreto-legge 113/2018 coordinato con la legge di conversione 132/2018, art. 12).

Per quanto riguarda le tempistiche di accoglienza, prima del nuovo decreto-legge il limite di tempo massimo per la permanenza negli alloggi dipendeva dallo status dell’individuo:

- i richiedenti asilo e i ricorrenti potevano stare in struttura sino alla ricezione di notifica di avvenuta decisione della Commissione territoriale o alla sentenza dell’organo giudiziario;

- quanti fossero già in possesso dello status di beneficiario di protezione, avevano a disposizione un tempo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabile per altri sei mesi, dopo il quale uscivano dal progetto.

Tali tempistiche rimangono invariate, nel senso che la durata ordinaria dell’accoglienza nelle strutture SPRAR continua ad essere di sei mesi rinnovabili: tuttavia, sulla base di quanto previamente esposto circa i requisiti di accesso, è evidente che essa si applicherà unicamente alle categorie sopraelencate, dunque non a quelle dei richiedenti asilo e dei ricorrenti.

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