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Direttiva 2011/95/UE riguardo le norme di attribuzione della qualifica di beneficiario

2.2 Il Sistema Europeo Comune d’Asilo

2.2.1 Direttiva 2011/95/UE riguardo le norme di attribuzione della qualifica di beneficiario

La Direttiva “qualifiche” regola le norme relative all’attribuzione della qualifica di beneficiario di protezione internazionale (ovvero, come detto in precedenza, lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria).

Lo status di rifugiato viene riconosciuto ai sensi dell’articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, mentre quello di beneficiario di protezione sussidiaria, essendo stato elaborato dal diritto europeo, viene definito all’interno della direttiva stessa. Come stabilito dall’articolo 2, della suddetta direttiva, infatti, per “beneficiario di protezione sussidiaria” si intende il

cittadino di un paese terzo o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito all’articolo 15, e al quale non si applica l’articolo 17, paragrafi 1 e 2, e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto paese (Direttiva 2011/95/UE, art. 2, lett. f).

Il capo II tratta la questione della domanda di protezione internazionale, specificando come lo Stato debba gestire la procedura di valutazione della stessa. I fatti addotti dal richiedente come prova della sua richiesta devono essere valutati dentro la cornice del contesto sociopolitico dello Stato di origine, soprattutto nel caso in cui il timore di persecuzione sorga dopo che il richiedente ha già lasciato il Paese. Successivamente, si stabiliscono quali possono essere i soggetti responsabili della persecuzione o danno grave20 e quali i soggetti incaricati di provvedere alla

suddetta protezione21 in maniera esclusiva.

Nei capi III e IV Si trattano i requisiti per considerare un individuo come “rifugiato” e la gestione di tale status. Innanzitutto, si definisce il concetto di “atto di persecuzione” ai sensi dell’articolo 1 A della Convenzione di Ginevra, ovvero si tratta di

20 Ovvero lo Stato, partiti e organizzazioni che controllano lo Stato ed anche soggetti non statuali nel caso

in cui i precedenti soggetti non possano o non vogliano fornire la protezione adeguata (art. 6).

21 Ovvero lo Stato o partiti e o organizzazioni, anche organizzazioni internazionali, che controllano lo Stato

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- atto sufficientemente grave tale da costituire una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare di quelli per cui si esclude qualsiasi deroga;

- somma di differenti misure adottate, le quali provocano violazioni gravi di diritti umani. Successivamente se ne elenca una serie di esempi concreti, tra cui rientrano atti di violenza fisica e psichica; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia giudiziari discriminatori; sanzioni giudiziarie o penali sproporzionate; impossibilità di accesso ai mezzi di ricorso giuridici.

La cessazione dello status di rifugiato avviene in quattro casi:

- il beneficiario torna ad avvalersi della protezione del paese di cui ha la cittadinanza; - in caso di un suo ritorno volontario nel paese da cui è fuggito per timore di persecuzione; - nel caso in cui, perduta la cittadinanza, la riacquisti volontariamente;

- nel caso in cui ottenga una nuova cittadinanza e goda della protezione fornita da tale paese.

L’esclusione dallo status di rifugiato, invece, avviene nei seguenti casi:

- l’individuo rientra nell’ambito di applicazione dell’art 1D della Convenzione di Ginevra, per cui la protezione gli viene fornita da un’agenzia ONU differente dall’UNHCR; - le autorità del paese di residenza gli riconoscono la cittadinanza e i diritti e i doveri che

da essa discendono;

- l’individuo ha commesso un crimine internazionale o, prima di essere ammesso come richiedente asilo, dunque al di fuori del paese d’accoglienza, un reato grave o atti particolarmente crudeli. Tali previsioni si applicano anche a casi di individui che abbiano istigato o in qualche modo partecipato alla commissione del reato.

Lo status di rifugiato, infine, viene revocato, non rinnovato o semplicemente cessa quando il beneficiario abbia fatto ricorso a documentazione falsa, quando costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato membro o per la sua comunità.

Nei capi V e VI si tratta della seconda tipologia di protezione internazionale, ovvero la protezione sussidiaria, e dei requisiti per il suo ottenimento. Ai fini del riconoscimento dello status di beneficiario di protezione sussidiaria, si considerano quali “danni gravi” fatti come la pena di morte, tortura o altro trattamento disumano o degradante o la minaccia grave e individuale alla vita della persona, derivante da un contesto di violenza indiscriminata per l’esistenza di un conflitto armato.

Le previsioni riguardo l’esclusione dallo status di beneficiario di protezione sussidiaria e le sue eventuali revoche, cessazioni o rifiuti di rinnovo sono fondamentalmente le stesse previste per

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lo status di rifugiato; in aggiunta, la protezione sussidiaria cessa qualora vengano meno le cause che hanno portato alla sua concessione.

Nel capo VII si elencano una serie di diritti e garanzie che discendono dal possesso di status di beneficiario di protezione internazionale e a cui lo Stato membro deve provvedere. Si tratta della protezione dal respingimento (ovvero il principio di non refoulement), l’accesso alla dovuta informazione, il mantenimento del nucleo familiare (da realizzare mediante il sistema del ricongiungimento familiare), il rilascio del permesso di soggiorno e di documenti di viaggio, l’accesso al mercato del lavoro e all’istruzione22 in condizioni di parità con i cittadini dello Stato,

l’accesso al sistema di assistenza sociale e sanitaria e ad un alloggio adeguato. Si garantisce ovviamente il diritto alla libera circolazione nel territorio dello Stato membro e l’accesso a programmi di integrazione che ogni Stato membro sceglierà di attuare. Infine, lo Stato può fornire assistenza nei casi di rimpatrio volontario. Nell’attuazione delle suddette garanzie, particolari riguardi devono essere dimostrati nei confronti di minori accompagnati, per i quali si prevede l’inserimento in famiglie affidatarie o in strutture apposite con personale formato.

2.2.2 Direttiva 2013/32/UE sulle procedure per il riconoscimento o la revoca della protezione

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