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5.4 Il sistema di prima accoglienza

5.4.1 L’approccio Hotspot

La creazione dei cosiddetti hotspot (ovvero “punti caldi”) nasce dall’esigenza di creare specifiche strutture in cui realizzare rapidamente le procedure di identificazione dei migranti entrati irregolarmente in territorio europeo, nonché la fotosegnalazione e la raccolta delle impronte digitali entro le quarantotto ore successive all’entrata: contestualmente, si provvede anche ad un controllo medico e ad intervistare i migranti per cercare informazioni circa traffici illegali di persone (Ministero dell’interno, 2015b). Il sistema hotspot, dunque, ha come finalità quella di operare un primo filtraggio dei flussi migratori misti, cercando di diversificare le tipologie di migranti ed incanalare ciascuno di loro nel giusto percorso di accoglienza (o di fuoriuscita del territorio).

Per meglio capire la natura (fisica e giuridica) di questi luoghi, nonché il loro reale funzionamento, è utile analizzare un documento redatto dal Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione e dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ovvero le “Procedure Operative Standard (SOP) applicabili agli hotspot italiani”, all’interno del quale si approfondiscono tali procedure rispetto alle precedenti previsioni contenute nella Roadmap italiana. Si sottolinea che tale documento costituisce una sorta di regolamento di attuazione, nel senso di guida operativa, dunque non è un atto avente forza di legge. La definizione di hotspot fornita è la seguente:

Si tratta di un’area designata, normalmente (ma non necessariamente) in prossimità di un luogo di sbarco, nella quale […] le persone in ingresso sbarcano in sicurezza, sono sottoposti ad accertamenti medici, ricevono una prima informativa cartacea sulla normativa in materia di immigrazione e asilo e quindi vengono controllate, pre-identificate, e, dopo essere state informate sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, vengono foto-segnalate. Successivamente ricevono informazioni accurate sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione e sul rimpatrio volontario assistito. Vengono dunque avviate, nel caso abbiano richiesto protezione internazionale, alle procedure per l’attribuzione di tale status, comprese quelle di ricollocazione per gli aventi titolo che ne abbiano fatto richiesta, altrimenti

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verso le procedure di espulsione (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2016b: 3-4).

Ai contenuti di questo estratto, si aggiunge che gli hotspot costituiscono strutture chiuse, dalle quali i migranti non possono uscire: per entrarvi è dunque necessario un permesso apposito, rilasciato dal Dipartimento delle Libertà Civili, che devono richiedere anche le associazioni che prestano i propri servizi all’interno degli hotspot. Per completezza, si segnala anche che i tempi di permanenza previsti negli hotspot dovrebbero ammontare ad un massimo di quarantotto ore o, in ogni caso, essere il più limitati possibile (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2016b).

La questione della limitazione della libertà di circolazione agli individui appena sbarcati ha sempre costituito una criticità del sistema hotspot: l’ASGI, infatti, ha evidenziato che, nonostante si tratti di limitazioni temporanee, può avvenire che le procedure si dilatino in caso di afflussi massicci di persone, motivo per cui si limita la libertà di movimento senza alcuna base legale, considerando che non esistono strumenti legislativi che disciplinino il funzionamento degli hotspot, in quanto documenti quali linee guida o circolari ministeriali non costituiscono atti aventi forza di legge (Savio, 2018).

In considerazione della loro funzione di fornitura di servizi di prima accoglienza, gli hotspot sono stati creati vicino alle principali aree di sbarco: ad oggi, teoricamente, il loro numero ammonta a sette e sono situati nei porti di Pozzallo, Porto Empedocle, Trapani, Lampedusa, Augusta, Messina e Taranto. Tuttavia, si segnala che gli hotspot di Lampedusa e Taranto sono stati in parte chiusi, anche se temporaneamente, durante il 2018 per poter effettuare dei lavori di ristrutturazione, ma sono ancora operativi (Agenzia Nazionale Stampa Associata, 2019; Associazione Marco Pannella, 2018); inoltre, si sta provvedendo al graduale smantellamento dell’hotspot di Augusta, così da concentrare gli sbarchi nel vicino porto di Pozzallo (Catalano, 2018).

In virtù dei servizi e delle funzionalità degli hotspot, al loro interno lavorano team misti di professionisti: funzionari di Frontex ed Europol, dell’Ufficio Europeo di Supporto per l’Asilo, le Forze di Polizia, personale sanitario, personale di ONG e organizzazioni internazionali che operano nel settore migrazioni ed asilo (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione et al., 2016b).

Per capire nel concreto come gli hotspot si incastonano nel meccanismo di accoglienza, la guida “Procedure Operative Standard” elabora anche la sequenza operativa ideale da eseguire nei casi di sbarchi: nel documento si afferma, infatti, che subito dopo le operazioni di sbarco debba

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essere eseguito un primo screening sanitario, anche per accertare determinate vulnerabilità, e solo dopo gli individui possono essere trasferiti negli hotspot; qui verranno informati circa la normativa in materia di immigrazione e asilo mediante opuscoli realizzati in differenti lingue (nel rispetto delle obbligazioni derivanti dalle direttive europee), dunque anche sulla possibilità di richiedere l’asilo (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione et al., 2016b). Contestualmente, si realizzano le procedure di identificazione e registrazione dei dati personali, le quali ovviamene non possono precludere l’accesso alla procedura d’asilo ed avviene il primo contatto tra l’interessato e le associazioni operanti nel settore dell’accoglienza, che provvederanno alla sistemazione dell’individuo nelle strutture di ricezione dell’hotspot (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione et al., 2016b).

In questa fase della procedura, il percorso si può diramare, nel senso che l’interessato sarà destinato a specifiche strutture a seconda di determinati parametri: in altre parole, si possono verificare i seguenti casi.

Se l’individuo afferma di essere cittadino di uno Stato la cui nazionalità rientra tra quelle per le quali il tasso di riconoscimento di protezione internazionale è uguale o superiore al 75% (sulla base dei dati Eurostat), questi potrà usufruire del processo di relocation115; al contrario, se

presentasse richiesta d’asilo senza rientrare nella suddetta categoria di persone, verrà inserito nel sistema di accoglienza italiano e trasferito ad uno degli hub regionali, di seguito illustrati, in attesa di essere definitivamente spostato all’interno di altri centri locali, come ad esempio i Centri di Accoglienza Straordinaria.

L’approccio hotspot prevedrebbe anche l’individuazione di eventuali vulnerabilità durante la fase sinora illustrata, così da poter inserire l’individuo nel percorso più appropriato: di conseguenza, qualora si trattasse di un minore non accompagnato, di vittima di tratta o di persona con altra vulnerabilità, questa avrà accesso, come già anticipato, alla procedura prioritaria e ad un percorso a parte.

Infine, qualora il migrante non presentasse richiesta d’asilo e non avesse modo di regolarizzare la sua posizione in territorio italiano, le autorità provvederanno al suo trasferimento all’interno

115 Il meccanismo europeo della relocation è già stato nominato all’interno del presente lavoro: vale,

tuttavia, la pena richiamarne le principali caratteristiche. Si tratta di un meccanismo finalizzato a ridurre le richieste d’asilo negli Stati membri particolarmente interessati dai flussi migratori (tra i quali rientrano la Spagna e l’Italia), poiché prevede il trasferimento ad un altro Stato membro di quanti affermino di possedere una nazionalità che rientra tra quelle che hanno ricevuto un tasso di riconoscimento pari o superiore al 75%. Così facendo, sarà lo Stato membro destinatario ad analizzare la domanda d’asilo, riducendo il carico di richieste d’asilo per lo Stato di prima entrata dell’interessato (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, 2016a).

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di uno dei Centri di Permanenza per i Rimpatri in attesa di ricevere un ordine di respingimento o espulsione, oppure per effettuare il rimpatrio assistito (Dipartimento per le Libertà Civili e l’immigrazione et al., 2016b).

A conclusione di questa sezione dedicata agli hotspot, vale la pena esporre alcuni dati e questioni circa il loro reale funzionamento, in virtù del fatto, già messo in luce, che spesso le previsioni teoriche e normative non coincidono con le pratiche effettivamente realizzate.

Ad esempio, varie associazioni hanno riportato casi di diniego di regolare accesso alla procedura d’asilo sulla base della nazionalità dichiarata dall’individuo:

quelli che vengono identificati come migranti economici tout court ricevono una notifica dell’ordine di respingimento/espulsione e, se ci sono posti disponibili nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR), vengono trattenuti in tali strutture. […] Le persone vengono spesso classificate solo in base alla propria nazionalità. Migranti provenienti dalla Nigeria, Gambia, Senegal, Algeria e Tunisia vengono facilmente classificati come migranti economici116 (traduzione della scrivente, AIDA, 2018a: 25).

Sempre riguardo alle procedure di identificazione post-sbarco, fa riflettere quanto scrisse la Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani nel 2016, in una relazione che trattava, fra altre cose, la situazione dell’hotspot di Lampedusa. Il passaggio che si riporta di seguito fa riferimento alla compilazione del foglio notizie, ovvero di un documento cartaceo contenente non solo i dati personali del migrante, ma anche informazioni circa le motivazioni che lo hanno spinto a venire in Italia:

questo passaggio fondamentale e necessario a "una prima differenziazione tra le persone richiedenti asilo/potenziali ricollocabili e quelle in posizione irregolare" - come scritto nella Roadmap del ministero dell'interno - si svolge dunque quando i profughi, soccorsi in mare e appena sbarcati, sono spesso evidentemente ancora sotto shock […] Non tutti gli stranieri, infatti, sono in grado di comprendere quanto viene richiesto poiché le zone di provenienza sono diverse e l'accesso alle quattro lingue tradotte dai mediatori non è scontato. Inoltre, la presenza di persone analfabete o poco alfabetizzate è evidentemente molto alta (Commissione straordinaria per la tutela e la promozione dei diritti umani, 2016: 19).

116 Testo originale: those identified as economic migrants tout court are notified with a rejection /

expulsion order and, where places are available in pre-removal detention centres (CPR), are detained in such facilities. […] People are often classified just solely on the basis of their nationality. Migrants from Nigeria, Gambia, Senegal, Morocco, Algerian and Tunisia are easily classified as economic migrants.

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Come diretta conseguenza di questo passaggio, non si riesce a adempiere all’obbligo di informazione in maniera integrale, in quanto non solo non vi è adeguata copertura linguistica, ma non sempre si provvede a realizzare la trasmissione delle informazioni in ambienti consoni. In conclusione, si sottolinea che gli hotspot si trovano in una fase di transizione strutturale, nel senso che alcuni di essi sono in procinto di essere smantellati (o, comunque, un dibattito al riguardo è in atto), mentre altri sono in fase di ristrutturazione. In considerazione del fatto che gli sbarchi sulle coste italiane stanno diminuendo, inoltre, due di essi non sono praticamente più utilizzati (ovvero quello di Taranto e quello di Augusta).

Di conseguenza, prossimamente si vedrà come le autorità decideranno di adeguarsi ai cambiamenti per quanto concerne la gestione e la manutenzione di tali strutture, ovvero se potenziare quelle restanti per renderle più consone alla loro funzione o se ipotizzare altre soluzioni.

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