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La procedura di presentazione e valutazione della domanda d’asilo

4.3 La normativa in materia d’asilo: status e procedura per il riconoscimento

4.3.2 La procedura di presentazione e valutazione della domanda d’asilo

In questa sezione del presente lavoro verrà affrontato il tema della procedura di presentazione, formalizzazione ed analisi della domanda d’asilo: in questo modo, si potrà comprendere l’iter procedurale che il richiedente asilo deve seguire affinché gli venga riconosciuta o denegata la domanda d’asilo. A tal proposito, è necessario sottolineare che la procedura di asilo differisce in modalità e tempistiche a seconda che la richiesta venga presentata sul territorio spagnolo (presso determinati organi) o nelle zone di confine: nel presente paragrafo saranno messe in luce tali differenze, relazionandole con lo specifico ente statale al quale si presenta detta domanda.

I luoghi abilitati alla presentazione della richiesta d’asilo non sono elencati nel testo della Ley de

Asilo, nella quale si afferma, infatti, che gli stessi saranno specificati nel dettaglio dal

corrispettivo Reglamento. Tuttavia, in considerazione del già menzionato fatto che non esiste tale tipologia di documento, occorre attenersi a quanto affermato nel Regolamento della precedente Legge sull’asilo, ovvero il Regolamento di applicazione della Legge 5/1984.

Così, l’articolo 4 afferma che:

lo straniero che voglia richiedere asilo in Spagna presenterà la sua richiesta di fronte ad uno dei seguenti enti autorizzati:

- Ufficio per l’Asilo e il Rifugio (OAR), a Madrid.

- Posti di frontiera abilitati all’entrata in territorio spagnolo (porti, aeroporti internazionali…). - Uffici per l’Immigrazione.

- Stazioni di polizia autorizzate su ordine del Ministro di Giustizia e dell’Interno.

- Missioni diplomatiche e uffici consolari spagnoli all’estero71 (traduzione della scrivente,

Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, art. 4)

Come già anticipato, la procedura di presentazione della domanda d’asilo differisce a seconda del momento in cui viene presentata e gli enti sopracitati non necessariamente sono coinvolti in entrambe le tipologie di procedure. Di conseguenza, verranno di seguito analizzati a seconda

71 Testo originale: El extranjero que desee obtener el asilo en España presentará su solicitud ante

cualquiera de las siguientes dependencias: a) Oficina de Asilo y Refugio.

b) Puestos fronterizos de entrada al territorio español. c) Oficinas de Extranjeros.

d) Comisarías Provinciales de Policía o Comisarías de distrito que se señalen mediante Orden del Ministro de Justicia e Interior.

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che si tratti di procedura ordinaria o di domanda d’asilo presentata alla frontiera: innanzitutto, verranno trattati gli organi presso i quali è possibile presentare la domanda d’asilo sul territorio; nella sezione successiva, invece, verrà trattata la procedura relativa alle domande presentate alla frontiera.

4.3.2.1 La presentazione della domanda d’asilo sul territorio

Il caso delle domande d’asilo presentate in territorio presuppone che l’individuo abbia già effettuato l’entrata mediante un canale regolare e sia in possesso dei requisiti richiesti per la sua effettuazione. La procedura attuata in questi casi è quella ordinaria, e prevede che la domanda debba essere presentata entro un periodo di tempo massimo di un mese dalla data di ingresso in Spagna: in seguito, la domanda viene comunicata alla OAR (nel caso in cui essa sia stata formalizzata negli altri luoghi sopraelencati), che dispone di un mese per studiare il caso e determinarne l’ammissibilità o l’inammissibilità; una volta trascorso il mese di tempo, qualora la OAR non comunichi la sua decisione, si intende che la richiesta è stata considerata ammissibile e inviata al Ministero dell’Interno, i cui organi competenti disporranno di un lasso di tempo di sei mesi (che, nella realtà dei fatti, risultato essere quasi sempre superati ampiamente) per analizzare la richiesta e decidere in merito al riconoscimento di protezione, internazionale o no, o di denegazione della stessa (CEAR, 2014).

Gli organi coinvolti nella presentazione della domanda sul territorio sono i seguenti.

Innanzitutto, la OAR stessa, ovvero l’Ufficio di Asilo e Rifugio: si tratta di un organo appositamente creato per la presentazione e gestione delle domande di protezione internazionale che gli vengono presentate e la sua struttura viene regolata dall’articolo 23 della Legge 12/2009. Nello specifico, sottostà alle decisioni della Sottodirezione Generale di Protezione Internazionale, a sua volta parte della Direzione Generale di Politica Interna, che si occupa della gestione di ogni procedura in materia d’asilo, esattamente come dei riconoscimenti degli status di apolidi: in definitiva, dunque, si tratta di un organo alle dipendenze del Ministero dell’Interno (Ministerio del Interior, 2013). Nella capitale spagnola, la città di Madrid, si trova la sede principale, alla quale il richiedente deve recarsi personalmente per poter formalizzare la domanda entro il limite di tempo massimo di un mese dalla data di entrata in territorio spagnolo. La procedura prevede che all’interessato venga effettuato un colloquio personale, durante il quale verranno messi in luce e discussi i punti rilevanti della sua domanda relativi ai requisiti per l’ottenimento di protezione (tra cui rientrano i dati personali, le motivazioni della richiesta d’asilo, la modalità di entrata in Spagna…); inoltre, gli verranno fornite tutte le informazioni

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necessarie riguardo i diritti e i doveri che discernono dallo status di richiedente asilo72, così come

di ogni fase della procedura. Successivamente, la richiesta d’asilo verrà comunicata anche alla sede spagnola dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, di modo che tale ente possa esprimere il suo parere al riguardo (Ministerio del Interior, 2013).

Anche le domande d’asilo presentate da individui che si trovino all’interno dei Centri Di Permanenza Temporanea per Immigrati (CETI), ovvero le strutture presenti nelle Città Autonome di Ceuta e Melilla, vengono considerate come formalizzate sul territorio: inizialmente non era così, tuttavia, nel 2017, l’Audiencia Nacional ha stabilito che tali richieste d’asilo devono essere considerate come effettuate sul territorio e, dunque, soggette a procedura ordinaria (AIDA, 2018b).

Infine, la domanda di asilo può essere presentata anche negli Uffici per l’immigrazione e presso stazioni di polizia abilitate direttamente dal Ministro di Giustizia: è facilmente intuibile che entrambe le tipologie di luoghi si trovino disseminate per tutto il territorio spagnolo, in ogni Comunità Autonoma.

4.3.2.2 La presentazione della domanda d’asilo alla frontiera

Nel caso di persone che si trovino nelle zone di confine con Paesi terzi e non siano in possesso dell’autorizzazione d’entrata, la richiesta dovrà essere formalizzata nei luoghi di frontiera terrestre abilitati, siano essi aeroporti, porti internazionali, i Centri di Identificazione ed Espulsione73 o i Centri di Assistenza Temporanea per Stranieri (CATE)74. Questa procedura

differisce dalla precedente poiché l’individuo viene fermato al confine e trattenuto in attesa di una decisione che confermi o meno l’ammissibilità della sua domanda: di conseguenza, è evidente che non può circolare liberamente.

72 Tali diritti e doveri sono ovviamente in linea con le direttive europee in materia, già affrontate all’interno

del presente lavoro. Nello specifico, secondo quanto si afferma negli stessi documenti, elaborati da appositi uffici dipendenti dal Ministero dell’Interno e dalla Direzione Generale di Politica Interna, e destinati agli stessi richiedenti, tra diritti che discernono dal possesso di tale status rientrano l’autorizzazione di permanenza in territorio spagnolo fino alla conclusione della procedura, l’assistenza giuridica e, eventualmente, linguistica mediante la figura dell’interprete, l’assistenza sanitaria, il possesso della documentazione che attesti il proprio status e l’essere informativo circa gli sviluppi della procedura. Tra i doveri del richiedente rientrano, invece, la piena collaborazione con le autorità spagnole, che i concretizza mediante il rispetto di ogni regola procedurale prevista, e la tempestiva comunicazione di ogni informazione personale rilevante ed eventuali cambiamenti di domicilio (Ministerio del Interior, 2016).

73 Si tratta dei Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE): verranno descritti in un paragrafo successivo

del presente lavoro in quanto strutture adibite alla permanenza temporanea, all’identificazione e all’eventuale espulsione dell’individuo.

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La domanda d’asilo deve essere formalizzata entro 72 ore dall’attraversamento della frontiera e le autorità competenti hanno un tempo di quattro giorni per pronunciarsi sull’ammissibilità, inammissibilità o denegazione: in questi ultimi due casi, l’individuo dispone di due giorni ulteriori per chiedere che venga riesaminata, e si dispone sempre di due giorni per il riesame; nel caso in cui il limite di tempo venga superato, le richieste d’asilo verranno gestite secondo modalità e tempistiche della procedura ordinaria, nonostante si tratti di domande presentate al confine (CEAR, 2014). Nel caso specifico di quanti si trovino all’interno dei Centri di Identificazione ed Espulsione, questi sono autorizzati a presentare la propria domanda d’asilo di fronte alla Direzione del centro, affinché questa provveda alla comunicazione della richiesta alla stazione di polizia corrispondente o alla stessa Oficina de Asilo y Refugio.

4.3.2.3 La decisione in merito alla domanda d’asilo

Per quanto riguarda la decisione finale in merito alla domanda d’asilo, stando al contenuto del Regolamento di applicazione della Legge 5/1984, e come già accennato, nessuno degli enti finora citati ha competenze al riguardo: l’unico organo ad avere un certo ruolo in tale processo è la OAR, cui compete lo studio del singolo caso. La decisione finale in merito al riconoscimento di protezione (o ad una denegazione della domanda) spetta alla Commissione Interministeriale di Asilo e Rifugio75, mentre la risoluzione finale, che autorizza ufficialmente tale decisione e

conclude la procedura di richiesta d’asilo, è competenza del Ministero dell’Interno.

La CIAR è un organo collegiale alle dipendenze del Ministero dell’Interno che si occupa principalmente della valutazione e decisione finale delle richieste d’asilo effettuate in territorio spagnolo, motivo per cui è in stretta collaborazione con la OAR e il Ministero; inoltre, in relazione con tale competenza, si occupa anche di elaborare la documentazione da fornire ai richiedenti asilo, informarsi riguardo gli specifici contesti sociopolitici dei Paesi e delle zone geografiche da cui ogni richiedente, all’atto di formalizzare la propria domanda, afferma di provenire e, infine, di stabilire e revisionare i criteri di inammissibilità delle domande (CEAR, 2014).

Si compone di differenti funzionari, ciascuno in rappresentanza di dipartimenti dell’organizzazione statale che abbiano a che fare con la questione dell’immigrazione e dell’asilo: in particolare, si tratta del Ministero dell’Interno, del Ministero di Giustizia (Ministerio

de Justicia), del Ministero del Lavoro, Migrazioni e della Sicurezza Sociale (Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social) e, infine, del Ministero degli Affari Esteri, Unione europea e

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Cooperazione (Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación), a cui è da sommare la presenza di un rappresentante della sede spagnola dell’UNHCR, che assiste alla riunioni ma senza diritto di voto (CEAR, 2014).

Le tempistiche previste per la valutazione della richiesta d’asilo e per una decisione in merito da parte della CIAR ammontano ad un massimo di sei mesi dalla ricezione della domanda: durante questo periodo di tempo, il richiedente asilo sarà inserito nel circuito dell’accoglienza, potrà circolare liberamente per il territorio spagnolo e sarà dotato di uno specifico documento, ovvero la cosiddetta Carta rossa (Tarjeta roja), che attesta lo status di richiedente asilo e si compone di dati personali e fotografia del possessore.

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