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IL GOVERNO LOCALE

6.3 Gli artigli sulla campagna

Diretta emanazione del consiglio cittadino sul territorio veronese erano i titolari dei vicariati della provincia veronese, quelle entità amministrative da cui dipendevano vari comuni di un'area

omogenea. Pur essendo di numero molto inferiore rispetto a quelli dipendenti da privati643 o dalla

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A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 23.

- Gabriele Dionisi in questo riferimento alla decadenza cui vanno incontro città e stati non rispettosi delle leggi, richiama la prefazione storico-filosofica premessa dal consiglio dei XII e L ad un terzo intervento legislativo sempre in tema di conservatori delle leggi del 1607. Di inosservanza delle leggi si era già lamentata l'introduzione alla legge 26 giugno 1565. Quest'altra del 7 dicembre 1607, nel rilanciare la funzione dei conservatori delle leggi, premette densi concetti, tra i quali l'idea che le leggi sapienti siano ispirate all'uomo da Dio o, secondo la concezione precristiana, siano il frutto di una mente divina che guida l'universo e non degli uomini o dei popoli: "Sapientissimorum Hominum sententia fuit, leges neque

mortalium ingenijs excogitatas, nec scitum aliquod populorum fuisse, sed aeternum quiddam, quod

universum orbem regeret" E dopo la concezione dei saggi del paganesimo, la visione cristiana: "Nos vero scimus, humanum genus divino lumine perfusum rationem ab initio mente concepisse, a qua leges ipsae passim emanarunt, docent homines tunc rudes, et agrestes, iustitiam et virtutem; Et mirum quidem quam cito

latis legibus, homines ipsi sociabiles sint effecti, et bonis moribus exculti, et a quam parvis initijs ad

sublime fastigium evectae sint civitates et Respublicae". Come dire che la civilizzazione dell'uomo e la successiva grandezza degli stati si fonda sulla bontà delle leggi che si sono sapute adottare ed osservare. La decadenza è legata alla loro inosservanza. Prosegue infatti la prefazione alla legge 7 dic. 1607: "Porro non sunt silentio praetereundae Athenae, Sparta, Cartago, et ipsa inclita Roma, quae diu in admirationem mortalium florentes legum suarum virtute, et excellentia, aliquando tamen ob neglectas easdem leges cecidère". Dopo l'esempio delle fortune passate costruite sulla genialità delle leggi adottate e la successiva decadenza originata dal mancato rispetto delle stesse, viene adotto l'esempio della Dominante: "At Serenissima Venetorum Respublica micat inter omnes (brilla tra tutti), legesque tam iustas, castasque sanxit (stabilì), ut earum fulgore impleverit universum terrarum orbem, et in omne aevum victura sit". Consapevoli dell'importanza delle leggi gli antichi veronesi si sono dati ottimi ordinamenti che col tempo sono però stati poco a poco trascurati a causa delle guerre e delle faide intestine. Ora è tempo di rilanciare l'osservanza delle leggi stesse, senza le quali può esserci solo imbarbarimento dei costumi e decadenza politico-economica. "Interdum ingruentibus bellis, vigentibusque civilibus discordijs, ipsaemet leges municipales sensim in desuetudinem delapsae fere interierant, cum huius Consilij providentia 1502, 29 Maij, electi sunt tres Syndicatores". "Partes et Ordines super Officio Legum Conservatorum, et Syndicorum omnium officiorum intus Magnificae Civitatis Veronae", in A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 585.

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A.S.VR., Archivio Dionisi-Piomarta, proc. 587, c. 23. - Del marchese Gabriele Dionisi ci sono state conservate interessantissime lettere relative agli anni 1770-1771, da lui inviate in qualità di capitano del lago. Cfr. A.S.VR., Dionisi-Piomarta, proc. 579. Alcune lettere sono state pubblicate in VECCHIATO F.,

Linee di politica annonaria in una città di frontiera tra medioevo ed età moderna, in VECCHIATO F., Economia e società d'antico regime tra le Alpi e l'Adriatico, o.c., pp. 354-355.

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"Un vasto numero di giurisdizioni private, più di sessanta per la precisione, costellava...il territorio veronese, sottraendo alla città il controllo di buona parte del distretto. Vero è che in molti casi gli jura

regalia in esse esercitati erano circoscritti ai normali diritti signorili (decime incluse) e alla sola

Camera Fiscale644, tuttavia i vicariati dipendenti dal consiglio comunale di Verona comprendevano

le comunità più interessanti demograficamente ed economicamente della provincia di Verona645.

Di fondamentale importanza le incombenze assegnate al vicario, inviato ad amministrare il grappolo di comuni incorporati in un determinato vicariato. Le stesse davano modo di tenere in pugno la vita locale sempre che ovviamente il vicario fosse interessato ad adempiere ai propri doveri d'ufficio. In cima a questi, come conditio sine qua non di tutto il resto, si collocava la presenza personale, nel paese cui era stato assegnato, del vicario in carica al quale era fatto divieto a farsi rimpiazzare da un qualche sostituto. A disposizione del vicario stavano gli immancabili notai, i

famuli e un buon cavallo646. Tra le incombenze incontriamo l'amministrazione della giustizia civile

minore. Il vicario era incaricato di risolvere, infatti, le controversie che prevedessero un'ammenda non superiore alle 10 lire. Aveva competenza anche sulle strade, sui ponti, sugli argini e sui corsi d'acqua. Ne curava la manutenzione in modo da garantire in ogni momento la libertà di transito. Tra le incombenze più delicate c'era quella del controllo della regolarità della vita amministrativa dei singoli comuni appartenenti al suo vicariato. Doveva quindi visitare ogni mese i vari comuni «et examinare quomodo se regunt», in particolare analizzare le voci di spesa entrando nel merito della loro legittimità. Doveva impedire che i comuni indicessero adunanze pubbliche o imponessero aggravi fiscali senza il suo consenso. Se il vicario aveva la sua giurisdizione in paesi posti vicino al

confine di stato, doveva indagare a che non venissero effettuate esportazioni illegali647.

Di grande rilevanza l'azione che lui, uomo della città, doveva svolgere sulla condotta dei

“viatores” e degli “officiales” inviati dal comune di Verona in missione nella provincia veronese648

.

vantare prerogative assai più ampie, talvolta quasi assolute. Il merum et mixtum imperium detenevano il vescovado a Monteforte e Bovolone o il clero intrinseco a Marega; di una giurisdizione parimenti plenaria, per appellarsi alle sentenze della quale ci si doveva rivolgere unicamente a Venezia, fruivano i Bevilacqua nell'omonima circoscrizione". ZAMPERETTI S., I piccoli principi. Signorie locali, feudi e comunità

soggette nello Stato regionale veneto dall'espansione territoriale ai primi decenni del '600, o.c., pp. 137-

138.

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Si veda in questo stesso lavoro in particolare il cap. VII "Camera fiscale e cassa comunale".

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Tra queste ricordo la Valpantena, Lavagno, Soave, Zevio, Cerea, Nogara, Isola della Scala, Villafranca, ecc.

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Parlando di "qualità dell'amministrazione locale" Francesco Vecchiato ebbe a scrivere: "E invece molti

Vicari...'senza conscientia et senza vergogna fanno a poveri mille ingiustizie et estorsioni et peggio fanno i

lor Nodari et famigli bene spesso originarij'. Questi ultimi divenivano poi gli arbitri della situazione quando fossero al servizio di Vicari refrattari all'obbligo della residenza, la cui violazione comportava d'altronde l'unico inconveniente di vedersi costretti a restituire una parte o tutto il salario indebitamente percepito dai Comuni... L'assenteismo suscita, comunque, un minor numero di lamentele del suo contrario e cioè del non certo disinteressato dinamismo di Vicari invadenti, intriganti ed arraffatori". FRANCESCO VECCHIATO,

Il mondo contadino nel Seicento, in "Uomini e civiltà agraria in Territorio veronese", a cura di G. Borelli,

Verona, Banca Popolare di Verona, 1982, p. 362.

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Per quanto riguarda i vicariati privati un'interessante esemplificazione delle competenze del vicario e dei rapporti che lo legano al feudatario e alla comunità rurale si hanno in VECCHIATO F., Una signoria rurale

nella Repubblica Veneta, I Pompei d'Illasi, cit. - Sempre in tema di vicariari privati, una minuta analisi del

ruolo del vicario in relazione alla comunità da lui governata si ha in PASA MARCO, Da feudo a jura: il

vicariato di Colognola (secoli XIV-XVIII), in "Il vicariato di Colognola ai Colli" a cura di Giancarlo

Volpato, Verona, 1990, p. 58 ss. ("La seconda metà del '600: lo sviluppo delle istituzioni comunali di tipo

moderno ed il nuovo ruolo del Vicario"). - Per quanto riguarda le competenze del vicario del vescovo in

Bovolone, si veda SCOLA GAGLIARDI REMO, La mensa vescovile di Verona con particolare riferimento

al territorio di Bovolone dal XV al XVIII secolo, Verona, Archivio Storico Curia Vescovile, 1987, p. 47 ss.

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In particolare sui viatores si veda in questo lavoro il par. 4.7.11. "Una croce zalla in campo azuro" (cap. IV "Gli Statuti del 1450").

Uguale vigilanza svolgeva sugli amministratori locali a cominciare dal massaro e dal sindaco di

ciascun comune incorporato nel suo vicariato649.

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