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LINEE DI POLITICA FISCALE: L'IMPOSIZIONE INDIRETTA

9.5. Privilegi alle comunità

Non sono solo le famiglie laiche o ecclesiastiche infeudate a complicare terribilmente il quadro complessivo delle società d'antico regime, frammentando il sistema fiscale in un inestricabile groviglio di situazioni, cui non poteva ovviare nessun intervento riformatore che non fosse radicale. Solo disboscando con la brutalità propria dei radicalismi rivoluzionari si poteva venire a capo di un mondo irriformabile. Troppe le posizioni e troppo ramificati i trattamenti differenziati in una giungla contributiva cui partecipano anche le comunità rurali ad iniziare dal Territorio di Verona. In un elenco, che non può che essere provvisorio e parziale, si possono segnalare alcune posizioni che ci aiutano a penetrare in un mondo che tende a riproporsi e rinnovarsi in ogni epoca anche negli stati più evoluti e meglio organizzati. In una lista di fine età moderna, stesa a beneficio dei riformatori veneziani, ci vengono ricordate le seguenti concessioni fatte o confermate in epoche diverse da Venezia:

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Fino al 1671 la giurisdizione in Orti era appartenuta ai padri di S. Giorgio in Braida della Congregazione dei Canonici di San Giorgio in Alga soppressa con breve apostolico del 1668. L'insieme di beni, livelli, decime, feudo, saltaria ed altro erano quindi stati acquistati dalle monache veneziane per 41.000 ducati. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 80.

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Una mappa completa per l'età moderna delle investiture feudali e dei relativi privilegi fiscali non è agevolemente reperibile. Sono tuttavia molti i documenti d'epoca sufficienti a fornirci un quadro di riferimento complessivo.

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A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 80.

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Conflitti si ripeteranno nei decenni successivi. Un accordo tra Territorio e Sanguinetto si ha nel 1552; un altro nel 1583. Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 102-106 ("Accordo con li Conti, e Commun di Sanguinè", 27 settembre 1552). Statuti del Territorio Veronese, o.c., pp. 176-183 ("Sententia per il Territorio, contra il Commun di Sanguinè, in causa d'alloggiamenti").

1°- Il Territorio di Verona non paga dazio “Stadella” sulla legna da ardere ch'esso è tenuto a fornire ai corpi di guardia, e nemmeno sul legname fornito alle fabbriche pubbliche fino ad un tetto massimo annuo di 100 ducati.

2°- La comunità di Soave ha strappato l'esenzione dal dazio “Stadella” a beneficio di tutte le merci condotte sul mercato settimanale, ivi compresa «ogni sorte di Biave».

3°- La comunità di Sirmione è libera da dazi in relazione al proprio pesce e ad ogni altro prodotto della propria campagna, ovunque venga avviato per la commercializzazione.

4°- «Li Comuni, ed Uomini della Pieve della Val di Caprino e Garda» godono dell'esenzione fiscale per le lane fornite dai loro animali.

5°- La comunità di Malcesine è esente dal pagamento del dazio sui «carboni, che si fabbricano nei Boschi di Montebaldo» e che vengano commercializzati a Brescia, in Verona o in altri luoghi dello stato veneto.

6°- I Dieci comuni della Gardesana dell'Acqua fruiscono dell'esenzione dal dazio “Stadella” «per tutte le Merci, che conducono per il Lago dal Tirolo, ed altri Stati Alieni, per solo loro uso»; esenti da dazi sono pure le lane delle loro pecore utilizzate per «fabbricar Panni grossi, e Mezzelane, per solo loro uso».

7°- I comuni della Valpolicella godrebbero di una duplice esenzione sulle lane e sugli animali.

8°- Più ricca di tutti la dotazione accumulata dal Vicariato della Montagna alta del Carbone,

abitata da una minoranza alloglotta di origine germanica913. I cimbri ivi insediati sono esenti «da

ogni sorte di Dazio, e da Fazioni reali, personali e miste, eccettuate le imposizioni de' mandato Dominij». Il trattamento privilegiato viene fatto risalire a concessioni del 31 dicembre 1350 e 11 novembre 1389; e per l'età veneta al 16 febbraio 1405 e al 13 giugno 1517. Successive precisazioni delimitano la portata delle concessioni con questa dichiarazione: «riguardo a Dazj, s'intendino Dazj locali de' lor Paesi, ed imposti prima delle lor antichissime concessioni». Pienamente esenti da dazi sono invece le lane dei loro allevamenti utilizzate per produrre «panni ordinarj, soliti fabbricarsi da essi, e per proprio loro uso». In cambio di tale concessione, i cimbri della Montagna alta del Carbon (la moderna Lessinia) si sono impegnati a consegnare la lana eccedente ai produttori di panni in

Verona sempre a corto di materia prima914.

9°- Complesso è anche il quadro riservato al vescovado di Verona. Esso conserva giurisdizione feudale di «mero e misto impero» sui paesi di Bovolone e Monteforte, nei quali

riscuote i dazi di «beccaria, osteria, e del contratto del vivo per gl'Animali»915. Piena libertà da ogni

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F. VECCHIATO, "Gheltet sust gier ghet in presaon". I 13 Comuni in età moderna, in "700 anni di storia cimbra veronese" a cura di G. Volpato, Verona, 1987. Ripubblicato in VECCHIATO F., Economia e società d'antico regime tra le Alpi e l'Adriatico, o.c. Sull'Alpe di Valpantena e sui conflitti per il suo controllo, si veda VECCHIATO FRANCESCO, Il dominio dei signori, in "Grezzana e la Valpantena", a cura di Eugenio Turri, Verona, 1991, pp. 163-164.

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I documenti su cui si fondano i privilegi della Montagna del Carbon portano le seguenti date: 31 dicembre 1350, 11 novembre 1389, 16 febbraio 1405, 10 novembre 1416, 22 novembre 1429, 13 giugno 1517, 19 maggio 1601, 27 maggio 1619, 24 settembre 1671. A.S.VE., Tariffe Mercantili, b. 80. Il più recente lavoro sulla Lessinia e sui privilegi di cui godettero i suoi abitanti è VARANINI GIAN MARIA, Una montagna

per la città. Alpeggio e allevamento nei Lessini veronesi nel Medioevo (secoli IX-XV), in PIETRO BERNI-

UGO SAURO-GIAN MARIA VARANINI (a cura di), Gli alti pascoli dei Lessini veronesi, Verona, 1991, pp. 13-106. Per l'età moderna si rimanda nello stesso stupendo volume, curato da Berni-Sauro-Varanini, al saggio LANARO SARTORI PAOLA, Note sull'alpeggio in Lessinia nell'età moderna (sec. XVI-XVIII), pp. 123-146.

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Questa la normativa citata a sostegno dei diritti vescovili: Investitura del "Re dei Romani" del 1154 (si tratta del solito Federico I Barbarossa, 1152-1190, cui viene fatta risalire una gran parte delle investiture feudali di cui godono famiglie, istituzioni, e comunità dell'Italia settentrionale); ratifiche degli Scaligeri (1338, 1345, 1351); Dedizione a Venezia, 16 luglio 1405; Capitoli 26° e 29° degli Statuti di Verona; Consiglio dei Dieci, 10 dicembre 1520. Oltre a ciò, rinnovi e conferme varie di organismi veneziani, tra cui

pagamento è garantita alle merci che affluiscano ai mercati settimanalmente indetti nelle due

località vescovili916. Rientra nella norma anche l'esenzione dai dazi alle porte sulle merci introdotte

in città e provenienti dalle due località di Bovolone e Monteforte. Privo di riscontri con altre situazioni è il diritto esercitato dal Vescovo di Verona di prelievo fiscale sulle «mercanzie passanti per la Dogana di Isolo sull'Adige», e sulle merci e commestibili che entrano in Verona attraverso le

porte del Vescovo e di San Giorgio917.

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