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3.3.1 Aspetti general

L’art. 148 Cost. stabilisce che le CC.AA. possano assumere competenze in tutte le materie elencate in suddetto articolo, tra le quali figurano la sanità, l’assistenza sociale e la realizzazione di opere pubbliche. Sulla base di quanto sancito dall’art. 149.1 n. 30 Cost., benché allo Stato spetti il compito di dettare i principi generali del sistema educativo, alle CC.AA. appartengono anche importanti competenze in tema di istruzione124. Tutte queste materie sono poi specificamente ed espressamente

individuate dai rispettivi Statuti delle CC.AA., i quali possono essere oggetto di revisione al fine di rimodellare le competenze locali alla luce del quadro normativo individuato dal combinato disposto degli artt. 148 e 149 della Costituzione125. Il comma

conclusivo di quest’ultimo articolo, nello specifico, prevede che le CC.AA. possano assumere competenza in tutte quelle materie non espressamente attribuite al livello centrale, spettando però alle stesse l’onere di includerle nel proprio statuto126.

123 Le imposte proprie delle CC.AA., in definitiva, sono ridotte a imposte collegate a finalità extrafiscali a

tutela dell’ambiente o a imposte sul gioco. A questo proposito si veda J. ÁLVAREZ MARTÍNEZ, La

financiación de las Comunidades Autónomas en España: una perspectiva general, cit., pp. 248-249 e

M.D.MORA LORENTE, Impuestos cedidos: implicaciones internas y comunitarias, cit., p. 82.

124 I principi generali in ambito educativo sono attualmente contenuti nella Ley Orgánica n. 2 del 3

maggio 2006.

125 L’art. 149 Cost., dopo aver indicato le materie di competenza esclusiva statale, determina le regole per

l’attribuzione della potestà legislativa residuale.

126 Art. 149.3 de la Consitución española:

«Las materias no atribuidas expresamente al Estado por esta Constitución podrán corresponder a las Comunidades Autónomas, en virtud de sus respectivos Estatutos. La competencia sobre las materias que no se hayan asumido por los Estatutos de Autonomía corresponderá al Estado, cuyas normas prevalecerán, en caso de conflicto, sobre las de las Comunidades Autónomas en todo lo que no esté atribuido a la exclusiva competencia de éstas. El derecho estatal será, en todo caso, supletorio del derecho de las Comunidades Autónomas».

Inoltre, va aggiunto che l’art. 150.2 Cost. contiene la possibilità che lo Stato trasferisca o deleghi, attraverso una legge organica127, materie di sua competenza alle CC.AA., indicando allo stesso tempo le risorse finanziarie per farvi fronte.

Le CC.AA. di regime comune, secondo l’art. 156.1 Cost., sono dotate di autonomia finanziaria, basata sui principi di unità, solidarietà e coordinamento, per lo svolgimento e l’attuazione delle funzioni che vengono loro attribuite. Alla stessa non può che essere collegata un’autonomia politica128. Difatti, l’autonomia finanziaria costituisce un elemento strumentale e imprescindibile per il raggiungimento degli obiettivi politici che le differenti CC.AA. si prefiggono di perseguire129.

La cornice giuridica attuale entro la quale si determina il finanziamento delle CC.AA. è composta dalla LOFCA n. 3/2009130, del 18 dicembre, e dalla Ley 22/2009131, sempre

del 18 dicembre, attraverso le quali viene regolato il sistema di finanziamento delle CC.AA. di regime comune132, il quale è soggetto a revisione periodica quinquennale133.

127 Art. 81 de la Consitución española – Las Leyes Orgánicas:

«1. Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución.

2. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto».

128 M.D.MORA LORENTE, Impuestos cedidos: implicaciones internas y comunitarias, cit. Si veda, nello

specifico, il prologo scritto dal Prof. F.A.GARCÍA PRATS, p. 24.

Su questo aspetto è opportuno citare anche la sentenza del Tribunal Constitucional n. 289/2000, del 30 novembre, nella quale viene detto che l’autonomia finanziaria rappresenta «un instrumento indispensable

para la consecución de la autonomía política».

129 Sentenza del Tribunal Constitucional n. 289/2000, dove viene affermato che l’autonomia finanziaria

costituisce un «instrumento indispensable para la consecución de la autonomía política».

130 Costituisce la versione attuale della Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autonómicas

8/1980, del 22 di settembre.

131 Questa legge, come riportato nel preambolo della stessa, ha funzione complementare rispetto alla Ley

orgánica e serve per porre in essere quelle riforme che non necessitano di una legge di tale rango per

essere attuate.

132 Sul modello di finanziamento delle CC.AA. di regime comune vigente e, di riflesso, sull’attuale

autonomia finanziaria si rinvia a J.A.ROZAS VALDÉS, Las potestades tributarias autonómicas: presente y

futuro de su configuración y ejercicio, in Revista catalana de dret públic, 2013, n. 47, pp. 105 ss.; L.P.

GARRIDO, El nuevo sistema de financiación de las CCAA: autonomía, espacios fiscales propios y

competencias normativas (I), in Crónica Tributaria, 2011, n. 138, pp. 143 ss.; S.ÁLVAREZ GARCÍA, La

cesión tributaria a las comunidades autónomas de régimen común tras la reforma del sistema de financiación, in Crónica Tributaria, 2010, n. 5, pp. 3 ss.; J.J.MARTOS GARCÍA, Financiación autonómica

e IRPF. Corresponsabilidad tributaria versus competencia fiscal y desigualdad interregional, in Crónica Tributaria, 2010, n. 136, pp. 137 ss. e A.I.GONZÁLEZ GONZÁLEZ-S.ÁLVAREZ GONZÁLEZ, Panorama

actual de los tributos propios de las comunidades autónomas españolas, in Crónica Tributaria, 2011, n.

9, pp. 3 ss.

133 Inizialmente, sulla base di un’interpretazione estensiva dell’art. 13.3.d) LOFCA, fu prevista una

revisione quinquennale del modello di finanziamento. Il modello approvato alla fine del 2001, in vigore dal 2002, eliminò la cadenza periodica quinquennale, la quale venne però reintrodotta in modo esplicito nella versione attualmente in vigore attraverso la disposizione addizionale settima alla Ley 22/2009.

3.3.2. - L’autonomia finanziaria e la correlata autonomia tributaria delle

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