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2.2 Il divieto delle restrizioni quantitative

La libera circolazione delle merci ha raggiunto un livello tale di integrazione che gli artt. 3435 e 3536 del TFUE, fatte salve le limitazioni espressamente riconosciute dall’art. 36 TFUE37, vietano qualsiasi disposizione, anche non produttiva di effetti discriminatori, che costituisca un ostacolo, di diritto o di fatto, all’esercizio della libera circolazione delle merci.

Va immediatamente osservato che le eccezioni espressamente riconosciute dal Trattato non sembrano poter essere applicabili alla materia fiscale. La Corte, tuttavia, nella

delle Comunità europee v. Repubblica ellenica, in Racc., I-08923, in merito all’ouzo, bevanda alcolica di

produzione greca, che scontava una accisa inferiore rispetto alle altre bevande alcoliche.

33 Corte di giustizia, causa C-168/78, Commissione delle Comunità europee v. Repubblica francese, p.

355 e sentenza 15 luglio 1982, causa C-216/81, COGIS v. Amministrazione delle Finanze dello Stato, in Racc., 02701, punto 7.

34 Va ricordato che, a proposito della concorrenzialità, la Corte ha stabilito che questa può essere anche

solo parziale, indiretta o meramente potenziale. Sul punto, Corte di giustizia, causa C-166/98, Socridis v.

Receveur principal des douanes, punto 17.

35 L’art. 34 del TFUE sancisce che «sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative

all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente».

36 L’art. 35 del TFUE statuisce che «sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative

all'esportazione e qualsiasi misura di effetto equivalente».

37 L’art. 36 del TFUE stabilisce che «le disposizioni degli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i divieti

o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri».

sentenza Cassis de Dijon38 ha aperto la possibilità al fatto che gli Stati membri possano avvalersi di altre cause di giustificazione legate a esigenze imperative, senza elencarle in modo tassativo, tra le quali a titolo esemplificativo viene inclusa l’efficacia dei controlli fiscali, purché le limitazioni siano necessarie e proporzionate all’obiettivo perseguito39.

Il divieto di restrizioni di carattere quantitativo ha una portata molto ampia e assolve la finalità di creare una rete di sicurezza, al fine di ricomprendervi tutti quei provvedimenti che non ricadono sotto altre disposizioni più specifiche dei Trattati. In questo contesto, perciò, assume il carattere di lex generalis in un contesto di lex specialis40.

Il rispettivo ambito di applicazione, inoltre, è distinto da quello degli artt. 28 e 110 del TFUE. Quindi, sulla base dell’analisi effettuata nel precedente paragrafo, le tre norme hanno una portata distinta e non sono applicabili in modo cumulativo.

Pertanto, il divieto di limitazioni quantitative costituisce una norma a chiusura del sistema che troverà un’applicazione residuale rispetto a quelle più specifiche contenute agli artt. 28 e 110 del TFUE41.

Inoltre, bisogna notare che in caso di applicazione degli artt. 34 e 35 del TFUE non rileva la presenza di prodotti interni similari o concorrenti. In questa circostanza, difatti, ai fini della verifica dell’effettiva esercitabilità della libertà di movimento viene valutato esclusivamente l’effetto restrittivo della normativa interna.

Il divieto di restrizioni quantitative, di conseguenza, ha la funzione di contrastare le norme applicabili indistintamente sia ai prodotti nazionali sia a quelli stranieri che pregiudicano la circolazione dei prodotti all’interno del mercato unico42.

38 Corte di giustizia, sentenza 20 febbraio 1979, causa C-120/78, Rewe-Zentral AG v.

Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, in Racc., 00649.

39 Corte di giustizia, causa C-120/78, Rewe-Zentral AG v. Bundesmonopolverwaltung für Branntwein,

punto 8, la Corte ha affermato che «gli ostacoli per la circolazione intracomunitaria derivanti da disparità delle legislazioni nazionali relative al commercio dei prodotti […]vanno accettati qualora tali prescrizioni possano ammettersi come necessarie per rispondere ad esigenze imperative attinenti, in particolare, all'efficacia dei controlli fiscali, alla protezione della salute pubblica, alla lealtà dei negozi commerciali e alla difesa dei consumatori».

40 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs del 27 febbraio 2003, causa C-383/01, De Danske

Bilimportører e Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen, in Racc., I-06065, punto 30.

41 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs, causa C-383/01, De Danske Bilimportører e

Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen,, punto 32.

42 Corte di giustizia, sentenza 4 aprile 1968, causa C-31/67, A. Stier v Hauptzollamt Hamburg-Ericus, in

Racc., 00347, p. 322; sentenza 11 dicembre 1990, causa C-47/88, Commissione delle Comunità europee

v. Regno di Danimarca, in Racc., I-04509, punti 12-13; sentenza 17 giugno 2003, causa C-383/01, De

DanskeBilimportører v Skatte- ministeriet, Told- og Skattestyrelsen, in Racc., I-06065, punti 40-42 e

Un esempio della sua applicazione in ambito tributario è rinvenibile nel caso C-18/8443, Commissione delle Comunità europee v. Repubblica francese. La Corte, in questa fattispecie specifica, ha giudicato incompatibile con il divieto di istituire misure di effetto equivalente a una restrizione quantitativa, una misura francese relativa alla fiscalità diretta che, attraverso la concessione di benefici fiscali alle imprese che producevano i giornali sul territorio francese, creava un ostacolo alle pubblicazioni stampate all’estero44.

Ciò nonostante, deve essere osservato che questa disposizione, in ambito fiscale, è stata relegata a un ruolo marginale45, questo alla luce della definizione di “imposta interna” elaborata dalla Corte di Giustizia nella sua giurisprudenza46 e in ragione della possibilità di impiegare tale disposizione solo in via residuale, ovvero quando non risultino applicabili gli artt. 110 e 28 del TFUE.

A questo riguardo merita di essere menzionato il caso C-383/0147, relativo a una tassa

danese che veniva riscossa alla prima immatricolazione delle autovetture. Non essendo presente in Danimarca una produzione nazionale, queste erano tutte importate. La successiva rivendita di veicoli già immatricolati, diversamente, non comportava il

Mithouard, in Racc., I-06097, punti 15-17, dove la Corte ha sancito, in tema di misure che colpiscono indistintamente tutte le merci a prescindere della loro origine, l’applicabilità del divieto di restrizioni quantitative o di misure di effetto equivalente solo alle misure riguardanti le caratteristiche del prodotto, escludendone invece la rilevanza nei confronti di quelle relative alle modalità di vendita.

43 Corte di giustizia, sentenza 7 maggio 1985, causa C-18/84, Commissione delle Comunità europee v.

Repubblica francese, in Racc., 01339.

44 Corte di giustizia, causa C-18/84, Commissione delle Comunità europee v. Repubblica francese, punti

2, 3, 5 e 16. La Corte ha concluso il suo ragionamento affermando che «appare così evidente che la disposizione fiscale contestata dalla Commissione, in quanto incoraggia le imprese editoriali a far stampare le loro pubblicazioni in Francia piuttosto che in altri Stati membri, è tale da frenare le importazioni di prodotti stampati originari di tali Stati e che essa deve pertanto essere qualificata come una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, vietata dall' [allora] art. 30».

45 In modo analogo E.TRAVERSA, L’autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales face au

droit communautaire, cit., pp. 175-178.

46 Corte di giustizia, causa C-193/85, Cooperativa Co-Frutta SRL, punti 10 e 11. Si veda, inoltre, Corte di

giustizia, sentenza 11 marzo 1992, causa C-78/90, Sociétés Compagnie Commerciale de l'Ouest e altri v.

Receveur principal des douanes de La Pallice-Port, in Racc., I-01847 e causa C-383/01, De Danske

Bilimportører v. Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen.

47 Corte di giustizia, causa C-383/01, De Danske Bilimportører v. Skatteministeriet, Told- og

Skattestyrelsen. Questa controversia ha un antecedente, Corte di giustizia, causa C-47/88, Commissione delle Comunità europee v. Regno di Danimarca. In questo caso era stata ritenuta incompatibile con

l’attuale art. 110 del TFUE la previsione di una tassa di prima immatricolazione sulle auto usate importate, quando invece gli autoveicoli utilizzati venduti in Danimarca non erano mai soggetti a imposizione. Viceversa, la tassa di prima immatricolazione sulle auto nuove non era stata ritenuta incompatibile in quanto, non essendo presente un prodotto interno comparabile, avrebbe dovuto essere valutata alla luce del divieto di limitazioni quantitative, il quale non poteva però essere impiegato dalla Corte nella sua valutazione dal momento che il ricorso presentato dalla Commissione si fondava esclusivamente sulla violazione dell’attuale art. 110 del TFUE.

pagamento di una ulteriore tassa di immatricolazione. In questa occasione la Corte, giungendo a conclusioni discutibili, ha cercato di delineare il campo d’applicazione della normativa relativa alle restrizioni quantitative. Difatti, benché la Danimarca non avesse un mercato interno di produzione di autovetture e, di conseguenza, mancasse l’elemento comparativo, ciò nonostante il giudice europeo, seguendo le conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs, ha dichiarato applicabile l’attuale art. 110 del TFUE, in quanto la normativa rientrava in un sistema generale di tributi interni che gravavano sistematicamente su categorie di autovetture secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall’origine dei prodotti48.

In questo modo è stata segnata una stretta linea di demarcazione tra misure fiscali e non fiscali, restringendo in misura considerevole la possibilità di impiego del divieto di restrizioni quantitative in materia tributaria49. Lo stesso, difatti, potrà essere impiegato

esclusivamente nella circostanza in cui la disposizione interna conduca a un livello di tassazione talmente elevato da compromettere la libera circolazione delle merci, facendo così perdere alla misura, in quanto avulsa dal contesto dell’ordinamento in cui è inserita, la connotazione di tributo interno50.

In conclusione, tratteggiandone i tratti salienti, la libera circolazione delle merci, oltre alla rimozione delle discriminazioni fiscali non giustificabili in ragione della provenienza dei prodotti, prescrive altresì l’eliminazione di tutte le misure che provocano restrizioni quantitative, qualora rappresentino un ostacolo all’esercizio di tale libertà, questo anche nella circostanza in cui le stesse risultino applicabili in maniera non discriminatoria51.

48 Corte di giustizia, causa C-383/01, De Danske Bilimportører v. Skatteministeriet, Told- og

Skattestyrelsen, punto 35.

49 Corte di giustizia, causa C-383/01, De Danske Bilimportører v. Skatteministeriet, Told- og

Skattestyrelsen, Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs, punti 33 ss. e 75 ss.

50 Corte di giustizia, causa C-31/67, Stier v. Hauptzollamt Hamburg-Ericus, p. 322.

51 G. BIZIOLI, Il principio di non discriminazione, in A.DI PIETRO-T.TASSANI (a cura di), I principi

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