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2.3 Le conseguenze sull’autonomia tributaria locale

Nel capitolo precedente, quando è stata analizzata la causa Carbonati Apuani52,

si è subito osservato come la libera circolazione delle merci influenzi in modo significativo l’autonomia tributaria degli enti territoriali, vietando tout court i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente.

Invece, per quanto concerne l’applicabilità dell’art. 110 all’autonomia tributaria locale, questa è stata sancita dal giudice europeo in varie decisioni, nelle quali sono state poste sotto scrutinio le disposizioni adottate da alcune regioni ultraperiferiche spagnole e francesi.

La Corte53, a metà degli anni novanta, si è trovata a esaminare una normativa fiscale dell’Ayuntamiento di Ceuta54, in Spagna, la quale in linea teorica colpiva sia i prodotti locali che quelli importati. La stessa prevedeva però l’esenzione per molti dei prodotti locali. Il giudice europeo, rimandando a quello interno la decisione nel merito sulla disposizione dei Trattati da utilizzzare, sanciva che indipendentemente dall’applicabilità del divieto discendente dall’attuale art. 110 del TFUE o all’art. 30 del TFUE, la norma era da considerarsi incompatibile con l’allora ordinamento comunitario.

Nello specifico, la Corte evidenziava l’esistenza di tre differenti scenari possibili, i quali però, nella sostanza, conducevano al medesimo risultato finale.

La prima ipotesi era rappresentata dal caso in cui, pur essendo la maggior parte della produzione locale esente, l'imposta veniva riscossa in base a criteri oggettivi, che si applicavano in maniera identica ai prodotti locali e a quelli importati. In questo caso trovava applicazione l'attuale art. 110 del TFUE55.

Nella seconda circostanza, i prodotti locali non esenti appartenevano solo a una categoria definita di prodotti. Conseguentemente, la normativa doveva ritenersi istitutiva di due regimi di imposta distinti, uno per questa categoria di prodotti, locali e

52 Corte di giustizia, sentenza 9 settembre 2004, causa C-72/03, Carbonati Apuani Srl v. Comune di

Carrara, in Racc., I-08027.

53 Corte di giustizia, sentenza 7 dicembre 1995, causa C-45/94, Cámara de Comercio, Industria y

Navegación di Ceuta v. Ayuntamiento di Ceuta, in Racc., I-04385.

54 Deve essere specificato che Ceuta, come Melilla, è un territorio spagnolo situato sulla costa

settentrionale del continente africano che gode di uno statuto speciale, il quale include anche aspetti di autonomia fiscale.

55 Corte di giustizia, causa C-45/94, Cámara de Comercio, Industria y Navegación di Ceuta v.

importati, e l'altro per tutte le altre tipologie di merci importate. Mentre il primo regime rientrava nella sfera di applicazione dell'art. 110, il secondo era paragonabile all'istituzione di una tassa d'effetto equivalente a un dazio doganale56. Nell’ultima ricostruzione effettuata dalla Corte, solo una piccola parte dei prodotti locali veniva sottratta all'imposizione. L’imposta, in questo caso, era qualificabile come una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale57.

Successivamente, nelle sentenze Sodiprem58 e Chevassus59, la Corte ritornava ad analizzare i dazi francesi d’oltremare60. Questi, al fine di non essere classificati come tasse di effetto equivalente a un dazio doganale, erano stati incorporati all’interno del sistema fiscale generale, rendendoli applicabili alla totalità delle merci commercializzate nei dipartimenti d’oltremare per poi prevedere l’esenzione per i prodotti locali.

La Corte assumeva una posizione moltro restrittiva nei confronti di queste regioni ultraperiferiche, per le quali il Consiglio61, tenendo conto della particolare realtà socio- economica dell’area, aveva espressamente previsto la possibilità di prevedere deroghe al fine di agevolare i prodotti nazionali e, più in generale, l’economia di questi territori. In entrambe le decisioni, difatti, il Giudice europeo statuiva che il divieto derivante dall’attuale art. 110 TFUE vincolava tutte le regioni ultraperiferiche e che le deroghe concesse sulla base dell’autorizzazione ricevuta dal Consiglio, oltre che avere una durata temporale limitata, non potevano ripristinare un dazio d’effetto equivalente, in quanto questa scelta, alla luce delle disposizioni del Trattato, non era nella disponibilità dello stesso.

56 Corte di giustizia, causa C-45/94, Cámara de Comercio, Industria y Navegación di Ceuta v.

Ayuntamiento di Ceuta, punto 39.

57 Corte di giustizia, causa C-45/94, Cámara de Comercio, Industria y Navegación di Ceuta v.

Ayuntamiento di Ceuta, punto 40.

58 Corte di giustizia, sentenza 30 aprile 1998, cause riunite C-37/96 e C-38/96, Sodiprem SARL e altri,

Roger Albert SA v. Direction générale des douanes, in Racc., I-02039.

59 Corte di giustizia, sentenza 19 febbraio 1998, causa C-212/96, Paul Chevassus-Marche v. Conseil

régional de la Réunion, in Racc., I-00743.

60 La Corte di Giustizia aveva già posto sotto scrutinio i dazi francese d’oltremare rilevandone

l’incompatibilità con il divieto di istituire tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. A questo proposito si rinvia al Cap. III - par. 2.4. Cfr., Corte di giustizia, sentenza 16 luglio 1992, causa C-163/90,

Administration des douanes e droits indirects v. Legros e al., in Racc., I-04625 e sentenza 9 agosto 1994, cause riunite C-363/93, C-407/93, C-408/93, C-409/93, C-410/93 e C-411/93, René Lancry SA v.

Direction générale des douanes, in Racc., I-03957.

A questo proposito va evidenziato che con l’entrata in vigore del Trattato di Amsterdam e con l’introduzione del rinnovato art. 229, par. 2, TCE62, è stata resa evidente la volontà degli Stati membri di non limitare i provvedimenti di sostegno a queste regioni a misure impraticabili63. Espressione concreta di questa volontà è rappresentata dalla decisione del Consiglio64 di prorogare la precedente deroga e che, quindi, riconosce la particolarità di queste aree.

A livello europeo, in conclusione, vista la rigida posizione assunta dalla Corte di Giustizia, si è dovuto procedere alla modifica dei Trattati istitutivi affinché venisse riconosciuta in modo espresso la specificità delle autonomie locali ultraperiferiche. Tuttavia, la loro peculiarità che si è dimostrata degna di tutela a livello europeo deve essere ricondotta alla loro ultraperifericità, piuttosto che alla loro qualità di enti sub- statali in quanto tali.

Il divieto di discriminazione fiscale, dunque, vincola l’esercizio della potestà impositiva sia dello Stato centrale che degli enti autonomi.

L’impossibilità di prevedere restrizioni quantitative, inoltre, costituendo una norma complementare al divieto di discriminazione fiscale dei prodotti in ragione della loro provenienza e alla proibizione di istituire tasse di effetto equivalente ai dazi doganali, non può che applicarsi a tutti i livelli di governo degli Stati membri, proprio come le disposizioni che intende completare.

In merito ai limiti all’esercizio della potestà impositiva, infine, deve essere sottolineato che le conseguenze giuridiche sono differenti. Il divieto di qualsiasi restrizione quantitativa all’importazione o all’esportazione, difatti, come nel caso di dazi doganali e di tasse dell’effetto equivalente, proibisce in maniera assoluta l’introduzione di tributi di tale specie e, dunque, l’esercizio della potestà tributaria sia da parte dello Stato che delle autonomie locali. Differentemente, il divieto di tributi discriminatori si limita a imporre agli Stati membri, e alle autonomie locali nelle materie di loro competenza, che

62 Attuale art. 349 del TFUE.

63 E. TRAVERSA, L’autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales face au droit

communautaire, cit., p. 222.

64 Decisione del Consiglio 2004/162/CE, del 10 febbraio 2004, con la quale viene sancito in modo

espresso che le autorità francesi possono derogare agli artt. 28, 30 e 110 del TFUE. Una decisione simile, è utile evidenziarlo, è stata presa anche nei confronti della CC.AA. delle Isole Canarie, si tratta della Decisione del Consiglio 2002/546/CE, del 20 giugno 2002.

l’esercizio della potestà tributaria non produca un differente trattamento fra prodotti interni e stranieri65.

3. - Le altre libertà fondamentali

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