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2.6.2 Le ripercussioni del “federalismo fiscale” sull’autonomia differenziata delle Regioni a statuto speciale

Le disposizioni sul “federalismo fiscale” che danno concreta attuazione alla riforma del Titolo V della Costituzione, come già anticipato nel paragrafo precedente, non trovano applicazione nei confronti delle Regioni a statuto speciale dato il rango costituzionale dei loro statuti.

Tuttavia, questo principio generale incontra delle deroghe.

La prima, già menzionata in precedenza, è a tutela delle autonomie speciali e sancisce l’applicabilità delle norme attuative del novellato art. 119 Cost. anche nei confronti delle stesse, in attesa dell’adeguamento dei rispettivi statuti, nel caso in cui queste

86 A simili conclusioni giunge M.LOGOZZO, Il federalismo fiscale: prospettive della legge n. 42/2009 e

autonomia finanziaria degli enti locali, cit., p. 824.

87 In modo analogo G.M.SALERNO-F.STRADINI-T.TASSANI, La contabilità e la finanza regionale, in L.

CALIFANO-G.M.SALERNO (a cura di), Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Marche, Torino,

prevedano forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite (ex art. 10 della L. Cost. n. 3/2001)88.

La seconda, posta a salvaguardia dell’unitarietà della Nazione e del rispetto del principio di solidarietà89, dal valore più politico che precettivo in quanto individua un metodo, stabilisce che le Regioni a statuto speciale sono tenute a «concorrere al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti» e che l’attuazione avverrà attraverso una modifica dei rispettivi statuti (ex art. 27 della L. Delega n. 42/2009).

Comunque, ciò che in questo momento più rileva sottolineare ai fini di questo studio è che, sul piano operativo, la legge delega in materia di “federalismo fiscale” ha fornito un’ulteriore conferma dell’asimmetria del sistema regionale, ovvero dell’esistenza di due differenti relazioni finanziarie intercorrenti fra Stato e Regioni, le quali rivelano due autonomie distinte90.

2.7. Alcune riflessioni sulla riforma costituzionale attualmente

in discussione

Sebbene gli interventi diretti sull’art. 119 della Costituzione siano decisamente limitati, si ritiene opportuno formulare alcune riflessioni sulle modifiche che il ddl costituzionale A.C. 2613 e abb. introduce in relazione all’autonomia finanziaria regionale.

Innanzitutto, in tema di ridefinizione del riparto delle funzioni in materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema finanziario, si rileva la previsione dell’eliminazione di ogni competenza residuale delle Regioni. Nello specifico, il

88 Viene riportato, di seguito, l’art. 10 della L. Cost. 3/2001:

«Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite».

89 Su questo punto si rinvia a G.MARONGIU, Note a margine del “federalismo fiscale”, in A.E.LA SCALA

(a cura di), Federalismo fiscale e autonomia tributaria degli enti territoriali, Torino, 2010, p. 15.

coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario diviene competenza esclusiva dello Stato, ex. art. 30 del ddl costituzionale, e, in secondo luogo, viene precisato chiaramente che l’autonomia tributaria delle autonomie locali trova la sua fonte nella legge dello Stato in materia di coordinamento, ex. art. 32 del ddl costituzionale. La proposta di riforma, quindi, sancisce che l’autonomia di entrata delle Regioni a statuto ordinario trova la propria fonte nella legge ordinaria e, di conseguenza, si riduce a mera attuazione della legge statale. Questa soluzione rivela, se ancora ve ne fosse bisogno, lo svuotamento dell’autonomia finanziaria regionale, in quanto relega le Regioni a mero ente di gestione delle entrate determinate a livello centrale.

Si osserva, in secondo luogo, che attraverso l’attribuzione al Senato della Repubblica della funzione di rappresentanza delle istituzioni territoriali, ex. art. 1 del ddl costituzionale, viene introdotto un luogo di garanzia, volto a tutelare gli interessi regionali. Questa funzione trova attuazione, essenzialmente, attraverso il procedimento legislativo che consente al Senato la possibilità di esaminare i progetti di legge e di proporre modificazioni alla Camera dei Deputati, ex. art. 10 del ddl costituzionale. Tale modifica, sebbene in termini astratti dovrebbe essere valutata positivamente, se analizzata all’interno del complessivo progetto di riforma appare superflua o quantomeno contraddittoria. Questo intervento, difatti, è volto a introdurre una garanzia procedimentale a favore dell’autonomia politica territoriale proprio nel momento in cui, a causa dello svuotamento del ruolo delle autonomie locali, si produce il radicale annullamento dell’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto ordinario91.

Si osserva, in terzo luogo, il mantenimento, ex. art. 29 dell ddl costituzionale, dell’autonomia differenziata di cui all’art. 116, comma 3, della Costituzione.

A questo proposito si vuole semplicemente evidenziare che la previsione di ulteriori forme di asimmetria, all’interno di un sistema costituzionale orientato nella direzione di una sostanziale svuotamento dei contenuti effettivi delle autonomie territoriali, appare

91 Peraltro, si deve evidenziare la presenza di un’incoerenza di fondo fra la nuova funzione affidata al

Senato e gli strumenti messi a sua disposizione. In effetti, la materia di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, essendo qualificata come materia di competenza esclusiva dello Stato, non rientra fra quelle a cui si applica il c.d. procedimento legislativo rafforzato, che prevede la necessità di una deliberazione a maggioranza assoluta della Camera per superare le proposte di modifica del Senato. Detto in altri termini, la traduzione concreta del nuovo ruolo assegnato al Senato della Repubblica dalla riforma costituzionale appare del tutto inadeguata rispetto ai compiti attribuiti a tale organo nel disegno di riforma.

del tutto priva di giustificazione e poco razionale.

Si rileva, infine, che questo progetto di riforma non avvia alcun processo di ripensamento del ruolo dell’autonomia finanziaria delle Regioni a statuto speciale. Difatti, l’art. 38, comma 10, del ddl, affida alla “contrattazione bilaterale” l’adeguamento degli statuti regionali al processo di accentramento a livello statale delle competenze e delle risorse finanziarie.

3. - Il caso spagnolo

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