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2.5.1 Aspetti generali dell’autonomia delle Regioni a statuto speciale

Le Regioni a statuto speciale, la cui autonomia è espressamente riconosciuta a livello costituzionale, come già emerso all’interno di questo capitolo, godono di regole finanziarie specifiche per ciascun Ente. Queste, sulla base di quanto disposto dall’art. 116 Cost., sono contenute all’interno del propri statuti che assumono rango di leggi costituzionali.

Gli statuti di queste cinque Regioni che beneficiano di una autonomia differenziata, il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige49 e la Valle d’Aosta, conferiscono alle stesse un’autonomia peculiare che è più ampia di quella attribuita alle altre Regioni. Tuttavia, le autonomie speciali, in quanto individuate dai rispettivi statuti, presentano e sono caratterizzate da connotati assolutamente singolari e unici, che le rendono differenti l’una dall’altra.

Tale diversità si manifesta sia dal lato delle competenze, perché tali Regioni esercitano un numero più consistente di funzioni rispetto a quelle a statuto ordinario, sia dal lato finanziario, perché i limiti alla potestà tributaria sono ridotti50.

Sebbene il sistema di finanziamento delle Regioni a statuto speciale sia disciplinato in modo specifico da ciascuno statuto, si possono rinvenire alcune caratteristiche comuni. Innanzitutto, anche a queste Regioni vengono attribuiti i tributi propri derivati, i quali, però, come già analizzato parlando delle Regioni a statuto ordinario, non consentono uno sviluppo apprezzabile dell’autonomia tributaria regionale.

In secondo luogo, l’autonomia finanziaria regionale è sostanzialmente garantita da compartecipazioni, in quanto a ciascuna Regione, secondo percentuali differenti

49 Per quanto riguarda il Trentino-Alto Adige, va precisato che la Regione è costituita dalle Province

Autonome di Trento e Bolzano, ex art. 116, comma 2, Cost., alle quali viene attribuita, dallo statuto speciale che ha fonte costituzionale, la titolarità della funzione legislativa. Qualsiasi riferimento alla Regione a statuto speciale del Trentino-Alto Adige, quindi, deve necessariamente intendersi comprensivo anche delle Province Autonome.

50 Le Regioni a statuto speciale, quindi, godono di un “privilegio finanziario” rispetto alle Regioni

ordinarie. L’espressione è utilizzata da L. ANTONINI, Il regionalismo differenziato: la politica delle

differenze, la welfare society e le prospettive del regionalismo italiano anche nel confronto con la riforma del regime speciale per il T.A.A., Milano, 2000, p. 24.

determinate dagli statuti e dalle leggi di attuazione51, viene attribuita una quota del gettito delle imposte statali riscosse sul proprio territorio52. La Regione Sicilia, sotto questo aspetto, costituisce una particolarità in quanto il proprio statuto prevede che le spetti l’intero gettito relativo alle entrate tributarie erariali riscosse nell’ambito del suo territorio53.

I tributi propri, invece, rivestono un ruolo decisamente marginale all’interno del sistema di finanziamento di questi enti. Questo, a differenza di quanto visto per le Regioni a statuto ordinario, non è dovuto alla ridotta autonomia tributaria concessa alle autonomie speciali ma, piuttosto, a una inattività dei governi regionali, la quale è strettamente connessa al fatto che il gettito loro garantito dalle compartecipazioni è decisamente maggiore rispetto a quello spettante alle altre Regioni54.

51 Si fa riferimento, nello specifico, agli artt. 69, 70 e 75 dello Statuto del Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31

agosto 1972, n. 690); all’art. 49 dello Statuto del Friuli-Venezia Giulia (Legge Cost. 31 gennaio 1963, n. 1); agli artt. 3, 4 e 5 della L. 26 novembre 1981, n. 690, che regola l’ordinamento finanziario della Regione Valle d’Aosta; all’art. 8 dello Statuto della regione Sardegna (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 1).

52 G.BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, cit., pp. 95-97, osserva che «tale criterio

può generare situazioni in cui, seppur il fatto economico generatore del tributo si sia realizzato fuori dal territorio regionale, il tributo è versato (e quindi riscosso o percetto) all’interno del territorio regionale. Ciò si verifica, in particolare, per i tributi che hanno natura personale, che individuano un criterio di collegamento col territorio di tipo soggettivo (soggetti passivi o sostituti d’imposta), quali, per esempio, le imposte sui redditi. Nell’ipotesi opposta, ovvero in cui il soggetto passivo (o il sostituto d’imposta) è “situato” fuori dal territorio regionale e il fatto generatore entro i confini della Regione, il gettito riscosso fuori dal territorio non concorre alla determinazione delle entrate delle autonomie speciali». In ogni caso, «il criterio dell’attribuzione del gettito dei tributi statali in ragione del luogo della riscossione era (e continua a essere) giustificato, oltre che dalla tendenziale correlazione fra il concorso alla spesa pubblica e il territorio, anche da ragioni pragmatiche, ovvero dalla necessità di individuare un criterio generale, sicuro ed efficiente, di riparto del gettito trbutario (in un contesto storico completamente differente rispetto a quello attuale)».

Infine, va puntualizzato che questo criterio incontra una deroga nell’art. 37 dello Statuto della Regione Sicilia, il quale statuisce che «per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi». Questa deroga è stata avvallata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 116/2010, del 25 marzo. Per un approfondimento sulla stessa e, più in generale, sull’autonomia tributaria della Regione Sicilia, si veda A.E.LA SCALA, L’autonomia tributaria e finanziaria della regione siciliana ai tempi del c.d. federalismo

fiscale, in Dir. prat. trib., 2011, n. 4, I, p. 687 e S. SAMMARTINO, Federalismo fiscale e autonomia

finanziaria della Regione siciliana, in A.E.LA SCALA (a cura di), Federalismo fiscale e autonomia degli

enti territoriali, Torino, 2010, pp. 19 ss.

53 Si veda l’art. 2 e le annesse Tabelle del D.P.R. n. 1074 del 1965, il quale disciplina l’attuazione dello

Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria. Nello specifico, il primo comma del richiamato art. 2 precisa che spettano alla Regione Sicilia «tutte le entrate tributarie riscosse nell’ambito del suo territorio, dirette o indirette».

54 G.BIZIOLI, L’autonomia finanziaria e tributaria regionale, cit., p. 95 e, in termini più generali, F.

PALERMO, Federalismo fiscale e Regioni a statuto speciale. Vecchi nodi vengono al pettine, in Ist. Fed.,

2012, n. 1, p. 12, il quale osserva che molte delle Regioni speciali «hanno storicamente sfruttato poco o pochissimo il proprio potenziale di differenziazione, sia in chiave istituzionale che politica».

Infine, va evidenziato che, tranne per la Sicilia, tutti gli statuti o le connesse leggi di attuazione contengono disposizioni in tema di accertamento e riscossione dei tributi propri derivati55. L’accertamento dei tributi propri, invece, spetta chiaramente alle Regioni in quanto segue la potestà legislativa.

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