L’imposta sugli atti giuridici è stata introdotta nel 1993152 e costituisce una delle tre fattispecie imponibili incluse nell’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti giuridici documentati153.
151 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs del 17 marzo 2005, causa C-475/03, Banca popolare
di Cremona, punto 80 e Conclusioni dell’Avvocato generale C. Stix-Hackl, causa C-475/03, Banca popolare di Cremona, punto 162.
152 Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Per un
approfondimento su questo tributo si rinvia a J.M. QUERALT-J.M.TEJERIZO LÓPEZ-A.C. GALIARDO,
Manual de derecho tributario – Parte especial, Navarra, 2014, pp. 510 ss.; J.M.QUERALT-C.LOZANO
Questa imposta154, gravando sulla formalizzazione di determinati documenti notarili che avvengono in Spagna o all’estero, quando da questi scaturiscano effetti sul territorio spagnolo, a prescindere dalla qualità del soggetto che la richiede, dava luogo a circostanze in cui si creava una doppia imposizione indiretta in quanto l’imposta sugli atti giuridici si andava ad aggiungere all’iva.
Per questa ragione, la questione fu sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia155 per una presunta incompatibilità con l’allora art. 33 della direttiva 77/388/CEE.
Il giudice europeo, nella sua decisione, ha ripercorso la sua giurisprudenza al fine di verificare la sussistenza o meno dei quattro requisiti ritenuti essenziali al fine di stabilire se l’imposta oggetto di analisi presentasse o meno le caratteristiche di un’imposta sul volume d’affare.
La Corte, evidenziando che l’imposta ricadeva esclusivamente su determinati atti notarili specificati dalla legge, in particolare quelli legati ai trasferimenti di immobili, giungeva alla conclusione che non poteva considerarsi verificato il requisito della generalità156. Il giudice europeo è andato oltre affermando che detta generalità non sarebbe nemmeno sussistita neanche nel caso in cui fossero stati assoggettati ad imposta tutti gli atti inscrivibili in un pubblico registro157.
Nonostante questo fosse sufficiente per decretare la compatibilità dell’imposta sugli atti giuridici documentati con la direttiva in tema di imposta sul valore aggiunto, la Corte ha precisato che non erano altresì mancanti le condizione della riscossione in tutte le fasi
2013, pp. 707 ss. e J.M. QUERALT-C. LOZANO SERRANO-F. POVEDA BLANCO, Derecho tributario, Navarra, 2013, pp. 463 ss.
153 Le altre due fattispecie imponibili, ai sensi dell’art. 1 del Real Decreto Legislativo 1/1993, sono: i
trasferimenti patrimoniali onerosi, specificati all’art. 7, e le operazioni societarie, definite all’art. 19. Per un approfondimento su questa imposta si rimanda a M.D. MORA LORENTE, Impuestos cedidos:
implicaciones internas y comunitarias, cit., pp. 334 ss. e ad A.R.RIBES, Poder normativo autonómico y
tributos cedidos, cit., pp. 207 ss.
154 L’imposta sugli atti giuridici o, più correttamente, l’imposta sui trasferimenti patrimoniali e sugli atti
giuridici documentati rientra tra i tributi ceduti. Questa, difatti, è stata istituita con una legge statale e alle CC.AA., che compartecipano al gettito, sono state devolute specifiche competenze normative.
155 Corte di giustizia, sentenza 27 novembre 2008, causa C-151/08, N.N. Renta, S.A. y Tribunal
Económico-Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Generalidad de Cataluña, in Racc., I-00164.
156 Corte di giustizia, causa C-151/08, Renta, punto 38, la Corte statuisce che «dicho impuesto sólo recae
sobre la formalización de escrituras notariales relativas a determinados actos jurídicos especificados por la ley, esencialmente, las transmisiones de inmuebles. Por lo tanto, no cabe considerar que dicho impuesto recae con carácter general sobre todas las transacciones que tengan por objeto bienes o servicios».
157 Corte di giustizia, causa C-151/08, Renta, punto 41, il giudice osserva che «aun cuando dicho
impuesto grava todas las transacciones económicas inscribibles en un registro público, no es menos cierto que, como en la situación descrita en la sentencia citada, tal impuesto no recae con carácter general sobre todas las transacciones que tengan por objeto bienes o servicios».
del processo di produzione e distribuzione e l’incidenza esclusivamente sul valore aggiunto158.
La Corte, conseguentemente, ha dichiarato l’imposta compatibile con l’allora diritto comunitario. Comunque, si ritiene opportuno precisare che nella decisione non ha assunto nessun rilievo la circostanza che ciascuna CC.AA. godesse di una discrezionalità, sebbene limitata, nella determinazione del carico fiscale159.
Questo aspetto è molto importante e convalida la tesi espressa in precedenza, ovverosia che le direttive possono limitare il potere tributario statale solo nella misura in cui disciplinano la normativa oggetto di armonizzazione e non nella parte in cui lasciano tale potestà in capo agli Stati membri. El impuesto sobre actos juridicos, difatti, non avendo le stesse caratteristiche dell’iva e non colpendo prodotti già soggetti ad accisa, rientra tra quelle ulteriori imposte indirette che il diritto europeo ritiene compatibili con l’ordinamento sopranazionale ai sensi dell’attuale art. 401 della direttiva 2006/112/CE. Queste ulteriori imposte non sono oggetto di armonizzazione e gli Stati membri, in questo ambito, non si vedono privati della loro potestà impositiva e, conseguentemente, la possono esercitare nel modo che ritengono più opportuno, ivi compresa la possibilità di differenziare l’imposta su base regionale all’interno del territorio di competenza. Questa decisone della Corte di Giustizia, infine, assume ancora più valore se si tiene in considerazione che siamo all’interno dell’imposizione indiretta, quella nella quale al momento è stato raggiunto il maggior livello di armonizzazione.
158 Corte di giustizia, causa C-151/08, Renta, punto 43, la Corte statuisce che «además, dicho impuesto no
se percibe en el marco de un proceso de producción y de distribución que establezca que, en cada fase de éste, pueden deducirse del impuesto las cantidades pagadas en fases anteriores del referido proceso. En efecto, se trata de un impuesto percibido únicamente cuando un bien inmueble entra en el patrimonio de un comprador, y que tiene por objeto, no el valor añadido de dicho bien, sino, según el artículo 30, apartado 1, de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el valor declarado, sin perjuicio de una comprobación por parte de la Administración, sin posibilidad de deducir el impuesto pagado por razón de una eventual transacción anterior».
159 UTANDE SAN JUAN J.M., Corresponsabilidad fiscal de las CC.AA. y Derecho de la UE: Un difiícil
equilibrio, in ESCRIBANO LÓPEZ F. (Et. Al.) (Coordinadores), El impacto del Derecho de la UE en el