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3.4.4 La discussa compatibilità dell’IRAP con il diritto comunitario

A causa delle argomentazione utilizzate dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 156/2001, a distanza di pochi mesi, la Corte di Giustizia136 è stata chiamata in causa per determinare la compatibilità o meno dell’IRAP con l’ordinamento

132 Sentenza Corte Cost. n. 156/2001, punto 6.2. 133 Sentenza Corte Cost. n. 156/2001, punto 10.

134 F.BATISTONI FERRARA, Prime impressioni sul salvataggio dell’IRAP, in Rass. trib., 2001, n. 3, p. 860;

G.FALSITTA, La sentenza della Consulta sull’Irap e l’insostenibile iniquità di un tributo malfatto, in Il

Fisco, 2001, n. 25, p. 8722; L.CASTALDI, Considerazioni a margine della sentenza n. 156 del 2001 della

Corte Costituzionale in materia di Irap, in Rass. trib., 2002, n. 3, p. 856; M. BASILAVECCHIA, Sulla

costituzionalità dell'Irap: un'occasione non del tutto perduta, in Rass. trib., 2002, n. 1, p. 292 e G.

MARONGIU, Irap, lavoro autonomo e Corte Costituzionale: le possibili conseguenze pratiche, in Dir.

prat. trib., 2001, n. 4, II, p. 659.

135 Si veda, soprattutto, il punto 9.2 della Sentenza Corte Cost. n. 156/2001, dove viene affermato che

«l'IRAP non è un'imposta sul reddito, bensì un'imposta di carattere reale che colpisce - come già si è osservato - il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate». In merito a questo aspetto si rinvia a G. FALSITTA, La sentenza della Consulta sull’Irap e l’insostenibile iniquità di un

tributo malfatto, cit., p. 8725, il quale osserva che «nel momento in cui si afferma a chiare lettere - da parte del giudice delle leggi - che l’Irap si trasferisce sui consumatori ed ha in questi ultimi i suoi veri soggetti passivi, acquista forza e verità la tesi che vede nell’Irap niente altro che una Iva bis».

136 Corte di giustizia, sentenza 3 ottobre 2006, causa C-475/03, Banca popolare di Cremona Soc. coop. a

comunitario e, in modo specifico, con il divieto assoluto di introdurre tributi che abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari137.

La Corte, in questa circostanza, non ha seguito le conclusioni presentate, a distanza di un anno l’una dall’altra, da due differenti Avvocati generali.

Prima l’Avvocato generale F.J. Jacobs138, dopo aver analizzato e riscontrato nell’IRAP le quattro caratteristiche fondamentali dell’iva, qualificava l’imposta italiana incompatibile con l’ordinamento comunitario. In merito alla generalità, il fatto che l’IRAP non si applica alle attività economiche non organizzate, non veniva ritenuto soddisfacente per renderla un’imposta specifica139. Mentre pochi erano i dubbi sull’applicazione a tutte le fasi del processo di produzione e distribuzione140, la differente struttura dell’imposta, in quanto non esattamente proporzionale141 e poiché

calcolata sull’ammontare della produzione netta anziché sulle singole operazioni142, era

sottoposta a un vaglio attento ma non veniva ritenuta determinante per superare la sostanziale analogia tra le due imposte.

Successivamente l’Avvocato generale C. Stix-Hackl143, nella verifica della sussistenza delle quattro caratteristiche si è soffermato in modo particolare sulla proporzionalità e ha affermato che erano riscontrabili due differenti nozioni all’interno della giurisprudenza della Corte144. Una più restrittiva, che richiedeva uno stretto rapporto di proporzionalità o un metodo di calcolo che permettesse di determinare il preciso

137 Ex art. 33 direttiva 77/388/CEE. Il contenuto di quella disposizione è ora previsto dall’art. 401

direttiva 2006/112/CE,

138 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs del 17 marzo 2005, causa C-475/03, Banca popolare

di Cremona Soc. coop. a r.l. v. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona, in Racc., I-09373.

139 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs del 17 marzo 2005, causa C-475/03, Banca popolare

di Cremona, punti 30 e 31. Inoltre, al punto 38, l’Avvocato generale sottolinea come «l’IRAP possa

essere sotto parecchi profili persino di applicazione più generale rispetto all'IVA».

140 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs del 17 marzo 2005, causa C-475/03, Banca popolare

di Cremona, punti 55-58.

141 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs del 17 marzo 2005, causa C-475/03, Banca popolare

di Cremona, punti 59-69. Al punto 69, l’Avvocato generale statuisce che «se uno Stato membro potesse

introdurre quella che è essenzialmente un'imposta sul valore aggiunto ma sfuggire al divieto di cui all'art. 33 della sesta direttiva garantendo che l'ammontare dell'imposta non debba necessariamente rimanere costante come quota proporzionale del prezzo di ogni singola cessione di beni o servizi, tale divieto sarebbe in realtà reso inoperante e l'armonizzazione richiesta dal mercato interno potrebbe essere elusa».

142 Conclusioni dell’Avvocato generale F.J. Jacobs del 17 marzo 2005, causa C-475/03, Banca popolare

di Cremona, punti 41-54.

143 Conclusioni dell’Avvocato generale C. Stix-Hackl del 14 marzo 2006, causa C-475/03, Banca

popolare di Cremona Soc. coop. a r.l. v. Agenzia delle Entrate, Ufficio di Cremona, in Racc., I-09373.

144 Conclusioni dell’Avvocato generale C. Stix-Hackl, causa C-475/03, Banca popolare di Cremona,

importo dell’imposta ripercossa sul consumatore145, e una più estensiva, come quella evidenziata nel caso Dansk Denkavit146. L’Avv. generale concludeva optando per l’incompatibilità della norma italiana in quanto riteneva preferibile utlizzare un’interpretazione più estensiva al fine di non mettere in pericolo il funzionamento dell’iva147.

La Corte, invece, nella sua decisione ha disatteso le conclusioni dei due Avvocati generali e ha dichiarato l’imposta italiana compatibile con l’ordinamento comunitario. Nella sua sentenza, la Corte si è soffermata sulle modalità di calcolo dell’IRAP giungendo alla conclusione che, innanzitutto, non può essere considerata proporzionale148 e che, inoltre, non è possibile verificarne in modo certo l’incidenza sul consumatore finale149, facendo dunque un passo indietro rispetto a quello aveva statuito

nel caso Dansk Denkavit150.

Infine, va sottolineato come in questa circostanza era emerso un interesse regionale correlato alle necessità di finanziamento delle Regioni, alla quali era destinata la totalità del gettito riscosso. Questo fattore era stato preso in considerazione dagli Avvocati

145 Corte di giustizia, causa C-295/84, SA Rousseau Wilmot v. Organic, punto 16; causa C-109/90, NV

Giant v. Comune di Overijse, punto 14 e cause riunite C-338/97, C-344/97 e C-390/97, Erna Pelzl e al.,

punti 24 e 25.

146 In questa circostanza, come già rilevato, l’imposta non era calcolata singolarmente su ogni operazione

ma sull’ammontare complessivo delle operazioni attive e passive realizzate in un determinato periodo di tempo.

147 Conclusioni dell’Avvocato generale C. Stix-Hackl, causa C-475/03, Banca popolare di Cremona,

punto 92. L’Avvocato generale osserva che «non sembra possibile ritenere che un'imposta interferisca con il sistema dell'iva se è strettamente proporzionale ai prezzi delle operazioni; può invece interferire se la proporzionalità è solo approssimativa. Come l'avvocato generale Jacobs ha precisato, sinteticamente, al paragrafo 69 delle sue conclusioni, ciò consentirebbe ad uno Stato membro di eludere il divieto, magari ricorrendo a qualche minuscolo aggiustamento, ma continuando nondimeno a riscuotere un'imposta che, nella sua funzione, coincide sostanzialmente con l'iva»

148 Corte di giustizia, causa C-475/03, Banca popolare di Cremona, punto 30, la Corte afferma che la

base imponibile IRAP «comprende elementi come le variazioni delle rimanenze, gli ammortamenti e le svalutazioni, che non hanno un rapporto diretto con le forniture di beni o servizi in quanto tali. L'IRAP non deve pertanto essere considerata proporzionale al prezzo dei beni o dei servizi forniti».

149 Corte di giustizia, causa C-475/03, Banca popolare di Cremona, punti 31-34, la Corte prima osserva

che «si può collocare all'esterno dell'ambito applicativo dell'art. 33 della sesta direttiva un'imposta la quale colpisca le attività produttive in modo tale che non sia certo che la stessa vada, in definitiva, a carico del consumatore finale, come avviene per un'imposta sul consumo come l'IVA» e poi conclude dicendo che nel caso di specie, riferendosi all’IRAP, «tale imposta non è stata concepita per ripercuotersi sul consumatore finale nel modo tipico dell'IVA».

150 Per una critica all’approccio utilizzato dalla Corte di giustizia nella causa C-475/03, Banca popolare di

Cremona, si rimanda a E.TRAVERSA, L’autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales face au

generali che, nelle loro conclusioni151, avevano proposto di limitare nel tempo gli effetti di una eventuale dichiarazione di incompatibilità.

Trovandoci nel campo dell’armonizzazione positiva, all’interno di un divieto assoluto, in caso di incompatibilità non sarebbe stato mai ammissibile una ponderazione da parte della Corte del principio violato con altri, anche solo idealmente parimenti degni di protezione. Quindi, la proposta di limitare nel tempo gli effetti della sentenza che dichiarava l’IRAP incompatibile con l’ordinamento comunitario non è da sottovalutare, in quanto rappresentava l’unico risultato concretamente conseguibile.

Questo elemento, ovverosia il fatto che il giudice europeo e gli Avvocati generali prendano e tengano in considerazione l’interesse regionale nelle loro decisioni, avvalora l’idea dell’emersione di un riconoscimento dell’importanza del ruolo svolto dalle autonomie locali all’interno dell’Unione, il quale, proprio per questa ragione, risulta meritevole di tutela non solo all’interno dei singoli Paesi membri ma anche a livello europeo.

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