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1 Un quadro introduttivo

L’instaurazione di un mercato comune, da un punto di vista economico, oltre a presupporre l’eliminazione dei dazi doganali interni, richiede che le imprese di tutto il territorio europeo possano competere tra di loro alle medesime condizioni.

I Trattati costitutivi, per questa ragione, si preoccupano di dettare norme al fine di prevenire le alterazioni delle condizioni concorrenziali. Queste, nel dettaglio, sono suddividibili in tre differenti categorie, espressione di specifiche proibizioni: le pratiche concordate4, l’abuso di posizione dominante5 e gli aiuti di Stato6.

Di questi tre settori, che vanno a delineare altrettanti divieti, l’unico rilevante in ambito fiscale è quello rappresentato dalla disciplina relativa alla proibizione di aiuti di Stato. Gli altri due, difatti, riguardano i comportamenti delle imprese, ovvero soggetti di diritto privato con esclusione del Fisco. Questi non devono in alcun modo pregiudicare, né attraverso strategie concertate e nemmeno per il fatto che il potere economico e commerciale sia concentrato in pochi operatori, il libero manifestarsi delle dinamiche concorrenziali7.

La Corte di Giustizia ha sancito per la prima volta l’applicabilità di questa disposizone alla materia fiscale nella metà degli anni settanta8; la Commissione, invece, ha iniziato a occuparsi in modo specifico di questo tema, non considerandolo più solamente uno dei possibili profili inerenti la proibizione degli aiuti di Stato ma come obiettivo specifico

4 Ex art. 101 TFUE. 5 Ex art. 102 TFUE. 6 Ex art. 107 ss. TFUE.

7 G. BIZIOLI, Il processo di integrazione dei principi tributari nel rapporto fra ordinamento

costituzionale, comunitario e diritto internazionale, Padova, 2008, p. 169.

8 Corte di giustizia, causa C-173/73, Italia v. Commissione, punto 28, dove la Corte ha statuito che «né il

carattere fiscale, né il fine sociale del provvedimento in questione sarebbero comunque sufficienti a sottrarlo all’applicazione dell’art. 92», ora art. 107 TFUE.

della sua azione, a partire dagli anni novanta9. Ne è conferma la “Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure di tassazione diretta delle imprese”10, la quale risale al 10 dicembre 1998 e costituisce il primo documento ufficiale nel quale vengono stabilite le linee guida da seguire in questo specifico settore.

Infine, deve essere rilevato che fin dal Trattato CEE, a differenza di quello che era stato stabilito nel Trattato istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio11, questo divieto non è mai stato assoluto. Al contrario, sono state previste diverse esclusioni12 e deroghe13, alcune delle quali tengono espressamente in considerazione l’interesse regionale14. La previsione di queste eccezioni e la necessità di verificare ex

ante la compatibilità delle disposizioni degli Stati membri con il diritto europeo hanno

9 Sulla sempre maggiore importanza del divieto di aiuti di Stato in materia fiscale, a titolo

esemplificativo, si veda l’editoriale di P.PISTONE, The Growing Importnace of the Prohibition of State

Aids in Tax Matters, in Intertax, 2012, n. 2, p. 84.

10 Comunicazione della Commissione sull’applicazione delle norme relative agli aiuti di Stato alle misure

di tassazione diretta delle imprese, in GUCE 10 dicembre 1998, C 384, 3.

11 Il Trattato istitutivo della Comunità europea del Carbone e dell’Acciaio, d’ora in poi CECA, è stato

firmato a Parigi il 18 aprile 1951 ed è entrato in vigore il 25 luglio 1952. Questo trattato, giunto a scadenza il 25 luglio 2002, è stato inglobato all’interno dell’allora Tratto CE tramite il Trattato di Nizza.

12 L’art. 107, par. 2, TFUE, riportato di seguito, elenca in modo specifico gli aiuti che si considerano ad

ogni modo compatibili con il mercato interno. Art. 107, par. 2, TFUE:

«Sono compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;

b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali; c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la presente lettera».

13 L’art. 107, par. 3, TFUE, riportato di seguito, prevede le circostanze in cui gli aiuti possano essere

considerati compatibili con il mercato comune. Art. 107, par. 3, TFUE:

«Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:

a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;

b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro;

c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;

d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione».

14 L’art. 107, par. 3, lett. a) e c), difatti, in modo specifico afferma che la Commissione può considerare

compatibili con i Trattati dell’Unione quelle misure volte a promuovere l’economia di determinate aree di un Paese che sono sottosviluppate o comunque in ritardo da un punto di vista economico. Per un approfondimento si rimanda a E.TRAVERSA, L’autonomie fiscale des Régions et des collectivités locales

reso opportuna la procedimentalizzazione di una procedura di controllo preventiva, rispetto alla quale la Commissione ricopre un ruolo determinante, di tutti i progetti formulati dai Paesi membri volti a istituire nuovi aiuti ovvero o a modificare quelli esistenti15.

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