FIGURA DEL CUSTODE IN FRANCIA E GERMANIA
1. Responsabilità extracontrattuale e danni da cose nell’ordinamento francese.
1.1. Cenni sulla storia e la struttura del Code Napoléon L’illecito civile.
Il Code civil francese del 1804 rappresenta l’acme della formalizzazione giuridica dei nuovi valori borghesi e liberali e del pensiero Illuministico. Diversamente dalle codificazioni coeve, come l’ALR prussiano ed il codice austriaco, fu il frutto non già di un despota illuminato1, ma dell’elaborazione borghese che con la Rivoluzione Francese aveva sovvertito l’ordine sociale, ponendo fine all’Ancien Régime che non aveva tenuto conto del fondamentale principio di libertà ed uguaglianza tra i cittadini.
Tuttavia, non vennero eliminati completamente dal codice alcuni istituti giuridici tradizionali, tipicamente conservatori; sicché esso può dirsi un mixtum compositum tra le due tendenze ed esigenze: l’una, quella liberal-rivoluzionaria, propugnatrice di istituti innovativi; l’altra, quella tradizionale, ancora legata da un lato al diritto scritto (droit écrit) romano, dall’altro al diritto consuetudinario (droit coutumier) proveniente dal mondo germanico2.
Determinante ai fini della codificazione fu anche il pensiero di due grandi giuristi, Domat (1625-1696) e Pothier (1699-1772), considerati i veri ispiratori del codice. Il primo, in particolare, rielaborò i concetti giuridici romani alla luce del pensiero giusnaturalista e delle nuove esigenze di quei tempi3.
La spinta propulsiva definitiva venne però dalla Rivoluzione francese, che fece assurgere come preminenti gli ideali illuministici e liberali, ma soprattutto da Napoleone Bonaparte (tanto che il codice viene anche indicato come Code Napoléon), il cui autoritarismo fu
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Sebbene l’impulso alla codificazione si deve a Napoleone.
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Cfr. K. ZWEIGERT, H. KÖTZ, Introduzione al diritto comparato, vol. I - Principi fondamentali, Giuffrè, 1998, pp. 93 ss. Invero, un primo passo verso la codificazione fu compiuto proprio da quei sovrani francesi (il primo fu Carlo VII che nel 1454 promulgò la storica ordinanza di Montils-les-Tours) che tentarono di uniformare le divergenze tra diritto scritto e diritto consuetudinario, provvedendo a far ordinare e redigere in forma scritta delle Coutumes locali: ciò consentì la graduale formazione di un diritto comune.
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determinante per dare vita al progetto, consacrando il nuovo ordine giuridico fondato sulla supremazia della legge, che a sua volta era espressione della volontà della nazione.
Il progetto di codificazione fu avviato nel 1800. Napoleone ne affidò la redazione a quattro grandi menti giuridiche del tempo: Tronchet, Maleville, Bigot-Préamneu e Portalis. A loro fu richiesto di dar vita ad un’opera che si distinguesse per concretezza e comprensibilità, piuttosto che per raffinate elaborazioni concettuali4.
Il code civil è strutturato in tre libri: il primo dedicato alle persone; il secondo ai “beni ed alla proprietà”; il terzo, intitolato “Des différentes manières dont on acquiert la propriété”, disciplina una serie diversificata di istituti: successioni, donazioni, contratti in generale e singoli contratti, altre forme di obbligazione e, per quanto a noi maggiormente interessa, la responsabilità extracontrattuale. Ma sono disciplinati in questo libro anche il regime patrimoniale tra coniugi, i privilegi, l’usucapione e la prescrizione.
Nella sua architettura di fondo5, il codice civile francese è rimasto inalterato fino ai giorni nostri: le diverse novelle intervenute negli anni ne hanno preservato l’architettura di fondo, nonostante le profonde modifiche che hanno interessato singole parti e capitoli. A tal proposito, la recentissima riforma del 20166 ha cambiato la collocazione di numerose disposizioni, ivi incluse quelle sulla responsabilità civile.
In ogni caso, l’ordinamento giuridico francese è stato costantemente integrato da una continua legislazione complementare di natura civilistica.
Quanto al generale impianto normativo in materia di responsabilità extracontrattuale, occorre osservare che dall’ottobre 2016 le relative disposizioni non sono più contenute nel
4 Tuttavia, G. ALPA, La lettura del code civil in Italia e le proposte di ricodificazione in Francia, in Nuova giur.
civ. comm., 2005, 2, p. 6 ss., osserva che, pur possedendo limpidezza e precisione, il Code comunque “conserva un pregevolissimo stile letterario che ben diverge dal linguaggio più semplice e per certi aspetti sciatto ed impreciso di altri codici, come il codice civile svizzero promulgato all’inizio del Novecento proprio con il proposito di offrire ai destinatari un prodotto accessibile ad “ogni” individuo. Insomma, il code è un documento scritto da borghesi colti per borghesi colti.”
5 In cui Il diritto scritto di origine romana emerge in maniera preponderante nella disciplina dei beni, dei
contratti, del testamento, laddove il campo del diritto di famiglia ha rappresentato terreno di influenza del diritto consuetudinario.
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La cui entrata in vigore è sopraggiunta proprio durante le fasi finali di redazione della presente ricerca: in data 11 febbraio 2016 è stata pubblicata nel Journal Officiel della Repubblica Francese l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, con la quale è stata data esecuzione da parte del Governo francese alla Loi n. 2015-177 del 16 febbraio 2015. La delega aveva ad oggetto la modernizzazione e la semplificazione del diritto dei contratti, del regime generale e della prova delle obbligazioni. Il nuovo atto normativo è entrato in vigore ufficialmente l’1 ottobre 2016. Per un quadro della riforma, cfr. G. ALPA, Sulla riforma del diritto dei contratti in Francia: una lettura sinottica del Projet e della Ordonnance, in www.giustiziacivile.com, 3 maggio 2016.
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Titolo IV, Capitolo II, del Libro III (agli articoli 1382-1386), ma nel Titolo III7, “Sottotitolo” II (“La responsabilité extracontractuelle”). La loro formulazione letterale è tuttavia rimasta intatta anche a seguito del mutamento di collocazione operata dalla sopracitata e recente riforma, che si è piuttosto occupata di modificare la formulazione e la conseguente portata normativa di articoli riguardanti la materia contrattuale8.
Passando al contenuto sostanziale della materia, il suo principio ispiratore – nelle intenzioni dei compilatori – era quello di agganciare la responsabilità ad atti illeciti colposi. Esso venne cristallizzato nell’art. 1382 cod. civ., oggi divenuto art. 1240: la paternità si deve a Domat e Pothier9.
La suddetta disposizione contiene il “manifesto” della disciplina dei fatti illeciti, prevedendo una norma di portata ampia e generale. Provvederemo a breve ad esaminarne ogni elemento strutturale.
Il successivo art. 1241 specifica che la responsabilità deriva altresì da negligenza o imprudenza, aprendo di fatto alla responsabilità per omissione.
L’articolo più lungo del capitolo in questione è il 1242: anch’esso – come i precedenti – prevede un’estensione dell’area dei fatti rilevanti ai fini degli effetti risarcitori, delineando alcune particolari ipotesi di responsabilità. Il primo comma prevede l’obbligo al risarcimento per i fatti causati non dal responsabile direttamente, ma da persone delle quali egli debba rispondere, ovvero da cose poste sotto la sua custodia: è questa la disposizione di cui ci occuperemo più approfonditamente. Ai commi successivi è disciplinata la responsabilità per danno derivante da incendio (commi II e III), nonché quella degli esercenti la responsabilità genitoriale, di maestri e committenti, di insegnanti ed artigiani per i danni cagionati rispettivamente dai minori, dai domestici e preposti, dagli alunni ed apprendisti (commi IV, V e VI).
Ancora, l’art. 1243 disciplina l’ipotesi del danno cagionato da animali, di cui risponde il proprietario o colui che se ne serve. L’art. 1244 individua il responsabile dei danni
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Che è intitolato “Des sources d’obligations”, comprendendo la disciplina di tutte le fonti delle obbligazioni (articoli da 1110 a 1303-4).
8 Al di là dell’ammodernamento dello stile redazionale delle disposizioni, sotto il profilo sostanziale risalta
certamente la scomparsa della nozione di causa del contratto, eliminata dagli elementi essenziali dello stesso così come individuati dal nuovo art. 1128 (già art. 1108). Il legislatore non ha così inteso eliminare la funzione di “controllo” (economico-sociale-politico) svolta dalla causa, ma solo farla transitare su altre disposizioni. In proposito, è stato introdotto l’obbligo generale di informazione (art. 1112-1) tra i contraenti, cui fa da contraltare l’ampliamento del margine di libertà negoziale per gli stessi.
9 I quali a loro volta furono influenzati da Grozio e Pufendorf, che avevano rielaborato il concetto
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derivanti dalla rovina di un edificio e dovuti ad un difetto di manutenzione o ad un vizio di costruzione nel proprietario del bene suddetto.
Tutte queste ipotesi particolari di responsabilità verranno esaminate dopo aver inquadrato i singoli elementi costitutivi della figura principale di illecito.