FIGURA DEL CUSTODE IN FRANCIA E GERMANIA
3. Esiti generali della ricerca all’esito dell’indagine comparatistica.
3.2. La responsabilità oggettiva e la conferma della legislazione complementare.
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Ivi, p. 80.
132 Ivi, p. 88. 133
In definitiva, afferma l’a. Ibidem, “in entrambi i sistemi il mero danno cagionato con colpa o con dolo, non integra di per sé responsabilità, mentre le ipotesi in cui sorge l'obbligo di riparare il danno tendono (ancor oggi) ad essere pressoché identiche nei due sistemi.” Conseguentemente, non viene condivisa la tesi secondo cui, come sostenuto da Saleilles o Weill, il modello di responsabilità civile tedesco è opposto a quello francese e non assicura adeguata tutela agli interessi dei privati.
134 Ibidem. 135
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Pur con le dovute differenziazioni sui tempi e sull’incidenza dei formanti nell’inquadramento delle varie fattispecie, sia l’ordinamento francese che quello tedesco si sono lasciati permeare, soprattutto nel secolo scorso, dalla responsabilità oggettiva. Quest’ultima, in ogni caso, ha avuto un’origine e un percorso di sviluppo diverso in ciascuno dei sistemi giuridici considerati, per come si è avuto modo di constatare. Le peculiarità e le differenziazioni del cammino evolutivo sono osservabili anche attraverso la prospettiva del rapporto tra codice e leggi speciali, che consente al contempo di corroborare la tesi dell’operatività della responsabilità oggettiva.
In Francia il meccanismo evolutivo è consistito in un “graduale approdo [alla responsabilità oggettiva] del diritto giurisprudenziale che ha riorientato vecchie norme da una diversa precomprensione.”136
La formulazione delle diverse disposizioni consentiva già, di per sé, un inquadramento di alcune fattispecie del Code Civil (artt. 1384 comma 1, 1385, 1386, secondo la numerazione precedente al 2016) in termini oggettivi: erano i principi cardine della responsabilità civile a dover essere (ri)orientati in termini diversi, ma comunque coerenti de iure condito, essendo in linea con quanto il legislatore aveva già previsto nella littera legis.
Dapprima, infatti, la strenua difesa del principio “nessuna responsabilità senza colpa”, operata da dottrina e giurisprudenza, portò ad interpretare anche le disposizioni appena richiamate nel senso di ritenere implicito che il responsabile potesse sempre liberarsi dalla responsabilità dimostrando di non essere in colpa, rimanendo questa presupposto ineludibile e principio in grado di permeare di sé l’intero sistema.
Con i tempi moderni e l’avanzamento delle nuove istanze di tutela, l’elaborazione della teoria del rischio (ad opera di Josserand e Saleilles), che è alla base in questo ordinamento della responsabilità oggettiva, dopo un iniziale rifiuto, prese sempre più piede, fino ad essere riconosciuta come finalmente operante da studiosi ed operatori del diritto.
Tale considerazioni, invero, si estendono alla legislazione complementare, che nell’evoluzione normativa ha rappresentato una specie di prova di conferma dell’ingresso nell’ordinamento francese della responsabilità oggettiva137
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C. CASTRONOVO, La nuova responsabilità civile, cit., p. 328.
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La quale ha, come presupposti di rilevanza e operatività nell’ordinamento, la necessità di rispondere alle istanze emergenti nella società progredita (socialmente ed economicamente) e riconosciute meritevoli di tutela.
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Le leggi speciali in materia, infatti, subentrarono per lo più in epoca successiva rispetto alle prime affermazioni dell’operatività della responsabilità oggettiva nel sistema codicistico, risalenti già alla fine dell’Ottocento138
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Si pensi alla responsabilità da navigazione aerea ai sensi della legge 31 maggio 1924, che imputa la responsabilità oggettiva assoluta, anche in caso di forza maggiore, a colui che si serve di un aereo per i danni cagionati dal suddetto mezzo o dagli oggetti che da esso dovessero cadere, a meno che non provi la colpa della vittima (art. 35).
Ancora, la legge 5 luglio 1985 istituisce un particolare regime di responsabilità negli incidenti stradali, escludendo l’operatività dell’art. 1384 al. 1 (oggi art. 1240).
Il percorso di affermazione della responsabilità oggettiva, nel reciproco influenzarsi tra interpretazione delle fattispecie codicistiche e legislazione complementare, si è sviluppato in maniera alquanto diversa nell’ordinamento tedesco. Qui le linee tendenza divergono per metodo di legislazione ed ermeneutica, ma sul piano della ratio di tutela vi è perfetta comunanza rispetto al sistema francese.
Difatti, la quasi totale assenza della responsabilità oggettiva nel BGB non ha comportato ignoranza di essa da parte dei vari formanti in Germania. Se è vero che decisiva in tal senso è stata la diffusione della peculiare dottrina dei Verkehrspflichten139, nondimeno la responsabilità oggettiva aveva già trovato ingresso nel sistema normativo attraverso la legislazione complementare, in un ottica diametralmente invertita rispetto al fenomeno riscontrato in Francia.
Nel diritto transalpino le leggi speciali hanno rappresentato un elemento di conferma della responsabilità oggettiva, in Germania invece sembrerebbero aver costituito una sorta di spinta propulsiva per la diffusione della stessa, legittimandola a tal punto da consentirle poi un ingresso – per quanto inizialmente timido e comunque ermeneuticamente complesso – all’interno del codice.
Nel BGB, in effetti, mancano ipotesi riconducibili, per mezzo della sola interpretazione letterale, alla responsabilità oggettiva, con l’unica eccezione del danno cagionato da
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La Cassazione si era espressa in questi termini già nel 1896 nella sentenza Guissez, Cousi net Oriolle c. Teffaine, imputando la responsabilità per la morte di un ingegnere, avvenuta su una nave a causa dello scoppio di una caldaia che presentava una crepa nella saldatura, proprio ai proprietari dell’imbarcazione. Vedi par. 1.4.
139 Che formalmente, è opportuno ricordare, rappresentavano nient’altro che un una serie di doveri di
diligenza, la prova dei quali avrebbe consentito – almeno teoricamente – al (potenziale) responsabile di liberarsi.
sebbene la quasi totalità di queste preveda testualmente la possibilità per il soggetto ritenuto responsabile di liberarsi fornendo la prova della propria diligenza (id est assenza di colpa).
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animali non domestici, di cui risponde “colui che li tiene” (una sorta di possessore-custode: § 833, comma 1).
Ma la necessità di adeguamento della tutela degli interessi all’evoluzione tecnologica, economica, giuridica della società aveva alimentato la diffusione di una legislazione di vasta portata orientata proprio ai principi della responsabilità oggettiva secondo il criterio del rischio (Verschuldenshaftung): ciò si era verificato ancor prima dell’entrata in vigore del codice civile tedesco, con un fenomeno di inversione temporale ed anticipatorio della “decodificazione”.
Sebbene mancasse un impianto normativo codicistico che potesse influenzare (più o meno esplicitamente) la legislazione complementare con le sue scelte di politica del diritto, la responsabilità oggettiva era riuscita a fare breccia in un sistema dove teoricamente avrebbe dovuto costituire un caposaldo normativo il principio “nessuna responsabilità senza colpa”. Si pensi alla responsabilità dell’esercente per le immissioni derivanti da impianti industriali140 introdotta ad inizio secolo scorso, o all’ancor più risalente (1865) disciplina dei danni derivanti dall’esercizio delle miniere141
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Nel corso del Novecento, le leggi speciali così improntate continuarono ad essere introdotte. Così, per il § 29 della legge federale tedesca sulla caccia del 29 novembre 1952,
Bundesjagdgesetz, responsabile dei danni a terreni e raccolti cagionati da selvaggina è il
concessionario della riserva o l’Associazione cacciatori; dei danni a persone o cose per l’esercizio di attività legate a ferrovie, miniere, cave, tram, officine di gas ed elettricità risponde l’esercente di dette attività: §§ 1 e 2 Reichshaftpflichtgesetz142; dei danni a persone o cose a causa di un incidente per l’uso di un’automobile, risponde colui che la tiene (Halter), in base alla legge per la sicurezza del traffico sulle strade del 19 dicembre 1952 (Strassenverkehrsgesetz: St VG).
Nessuna tra le leggi appena menzionate, stando al tenore testuale delle disposizioni, consente al responsabile del danno di liberarsi fornendo la prova di aver adottato un comportamento diligente, id est dell’assenza di colpa. Ciò indurrebbe a ritenere che queste ipotesi di legislazione speciale, insieme ad altre anteriori e successive, debbano essere ritenute a pieno titolo fattispecie di responsabilità oggettiva, il cui criterio d’imputazione sarebbe quello del pericolo creato (Gefährdungshaftung). L’ordinamento avrebbe optato per un sistema diverso da quello basato sulla colpa, in ragione della particolarità di alcune
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§ 26 Gewerbeordnung i.d.f. del 26.07.1900; Gew O.
141 § 148 Preuss. Berggesetz del 24.06.1865. 142
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situazioni concrete dovute all’evoluzione economica, in cui emerge la meritevolezza dell’interesse di tutela dei danneggiati; si ritiene giusto imputare la responsabilità a soggetti che, in ragione dell’attività da loro esercitata, possono ben sopportare tanto i benefici quanto le conseguenze negative che da dette attività dovessero derivare143.
Gli autori che hanno elaborato concettualmente questo sistema144, lo hanno ritenuto del tutto autonomo rispetto a quello della colpa. Esso, infatti, è generato da una esigenza di giustizia distributiva: i danni provocati da un’attività devono essere assunti dal soggetto che dalla stessa attività tragga profitto (cuius commoda, eius et incommoda), senza che assuma rilievo, nella formulazione del giudizio, il comportamento più o meno diligente del responsabile e quindi una sua colpevolezza145.
Alla luce di quanto evidenziato, verrebbe da ritenere il nostro ordinamento, sotto questo peculiare profilo, più affine all’esperienza francese. Nel nostro diritto applicato, infatti, “alla quasi assenza di legislazione complementare al codice civile nella quale la responsabilità oggettiva avrebbe potuto trovare luogo, è corrisposta […] una riconversione di alcune delle norme del tit. IX, libro IV del codice civile, operata dagli interpreti all’insegna della responsabilità oggettiva.”146
Avremo modo di verificare la congruità di questa affermazione, volgendo lo sguardo anche alla nostra legislazione complementare, dopo l’analisi del momento applicativo147
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3.3. Individuazione del custode (besitz tedesco, gewere saisine e “diritto muto”) e