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Le opzioni di governo: cosa prevedono i patti di collaborazione

Nel documento Manuale di diritto dei beni comuni urbani (pagine 168-171)

LE FORME DEL GOVERNO CONDIVISO E LE FORME DI SOSTEGNO

6.3. Le opzioni di governo: cosa prevedono i patti di collaborazione

In via teorica e generale le concrete forme di governo potrebbero essere le più disparate. Si potrebbero prevedere riunioni periodiche tra soggetti prece- dentemente individuati (per esempio, il dirigente responsabile per il comune e i legali rappresentanti dell’associazione firmataria del patto) oppure veri e propri organi permanenti compartecipati dalle parti del patto e da soggetti terzi. Invece, il meccanismo di rendicontazione mediante autocertificazioni, con cui i cittadini attivi periodicamente e per iscritto relazionano sulle attività svolte, va considerato come una forma di controllo ex post da parte dei co- muni delle attività svolte sul bene (che, in alcuni casi, non si differenzia molto dal tradizionale rapporto gerarchico tra amministrazione e privato tipico, per esempio, del modello concessorio).

È auspicabile, qualunque sia il modello di governo predisposto, lasciare un margine di autonomia per l’autorganizzazione dei cittadini attivi e un buon tas- so di informalità, onde evitare di ingessare la collaborazione in forme e moduli astrattamente definiti. In altre parole, è utile che le forme di governo vengano disegnate per grandi linee nel patto per trovare poi una più compiuta articola- zione durante la sua esecuzione.

Data la laconicità delle disposizioni regolamentari, illustreremo alcune possibili forme di governo partendo da casi concreti. Abbiamo analizzato alcuni patti di collaborazione stipulati da vari Comuni che forniscono esempi interessanti di forme di governo.

6.3.1. Valutazione mediante comunicazioni scritte

6.3.1.1. Come abbiamo anticipato, il mero controllo delle amministrazioni sulle attività svolte nei beni comuni urbani non costituisce una vera e propria forma di governo condiviso. Tuttavia, dal momento che in molti patti viene prevista

1 Il percorso di revisione del Regolimento torinese ha introdotto meccanismi non dissimili dalla giuria dei beni comuni. Sul punto tinviamo all’appendice del manuale.

quest’unica forma di interazione tra cittadini e amministrazione nella fase ese- cutiva, essa verrà comunque presa in considerazione e analizzata.

A Verona il Comune ha pubblicato sul sito internet un modulo che i cittadini attivi devono utilizzare per fornire periodicamente un quadro delle attività svolte, dei fondi ricevuti e delle spese effettuate.

La periodicità di questa “rendicontazione” viene concordata nel singolo patto di collaborazione.

Il modulo consente ai cittadini attivi di indicare con specificità le attività eseguite, il tempo occupato, il numero e la tipologia di persone coinvolte dall’in- tervento e i cittadini attivi stessi che operano nello svolgimento del patto. C’è inoltre spazio per una descrizione delle criticità riscontrate e dei risultati ottenuti.

Il modulo contiene anche una tabella riepilogativa di “rendicontazione delle risorse impiegate”, suddivise per poste attive e passive. In altre parole, si ri- chiede che i cittadini attivi parte del patto indichino l’ammontare delle risorse utilizzate e delle spese effettuate nel corso delle attività. Tuttavia, va segnalato che la provenienza delle risorse può essere indicata in modo molto generico, ricorrendo a opzioni standard: «autofinanziamento», «contributi richiesti al comune», «contributi richiesti ad altri enti pubblici», «contributi richiesti a pri- vati», ecc. Invece, le spese sostenute devono essere descritte dai cittadini attivi con maggior precisione.

Il modulo è sottoscritto dal soggetto che assume la rappresentanza dell’as- sociazione o gruppo informale (o eventualmente dal singolo cittadino parte del patto). Le rendicontazioni sono pubblicate insieme ai singoli patti su una

pagina dedicata del sito internet del Comune2.

Il modello di governo predisposto dal Comune di Verona è certamente connotato da un elevato livello di informalità e semplicità di fruizione per i cittadini attivi, due elementi che sono fondamentali nella materia della collabo- razione per la gestione dei beni comuni urbani. Infatti, ai cittadini è consentito autocertificare una serie di dati fondamentali delle attività svolte nell’ambito del patto mediante un modulo di immediato e semplice utilizzo già predisposto dall’amministrazione. Questa soluzione può riflettere, nondimeno, un’imposta- zione del rapporto sbilanciata a favore della pubblica amministrazione, in cui quest’ultima assume il ruolo di mero controllore delle attività svolte.

In ogni caso, una interlocuzione tramite comunicazioni scritte può costituire una soluzione sufficiente per patti di collaborazione – o di sussidiarietà, stando al Regolamento veronese – relativamente poco complessi. Peraltro, va eviden- ziato che alla rendicontazione periodica si aggiunge la presenza costante di un Responsabile del procedimento – nella persona di un funzionario del Comune – che ha sempre il potere di organizzare riunioni e incontri quando necessari.

Di certo, però, nel caso di attività più complesse, la valutazione mediante rendicontazione periodica non soddisfa le esigenze della collaborazione per la miglior gestione dei beni comuni urbani, ma si rende necessaria una interlo- cuzione più costante tra le parti.

Inoltre, la soluzione veronese non contempla nella fase esecutiva dei patti forme e strumenti per il coinvolgimento dei soggetti terzi che possono essere in vario modo interessati dai patti di collaborazione.

6.3.1.2. Il Comune di Bologna utilizza un modello per molti versi simile a quello

veronese. I patti pubblicati nel sito internet della rete civica Iperbole3 prevedono

a carico dei cittadini attivi l’obbligo di presentare periodicamente una relazione illustrativa, corredata da documentazione fotografica e video, sulle attività svolte e una rendicontazione delle spese effettuate.

I cittadini attivi bolognesi, dunque, a differenza di quelli veronesi, devono predisporre autonomamente il documento che descrive le attività svolte e che permette la verifica delle spese effettuate.

6.3.1.3. I patti stipulati dal Comune di Genova hanno previsto in alcuni casi il monitoraggio mediante relazione scritta, ma si riscontrano anche patti, come quello

per la cura e manutenzione dell’area ludica dei giardini Pellegrini4 in cui è stata

concordata l’individuazione di un responsabile degli uffici comunali cui spetta il monitoraggio con una cadenza almeno mensile. Deve ritenersi che in questi casi il responsabile del Comune abbia la facoltà di richiedere relazioni scritte, di organizzare incontri ed effettuare verifiche sul luogo di svolgimento del patto. 6.3.1.4. Alla luce dei patti esaminati, si può affermare che lo strumento largamente prevalente di interazione tra amministrazione e cittadini attivi in fase esecutiva è costituito da un modello in cui i cittadini attivi autocertificano attività svolte e spese effettuate mediante comunicazioni scritte periodiche in cui vengono descritti gli elementi della collaborazione. La forma varia in base al modulo predisposto dall’amministrazione fino a prevedere una relazione a completa cura dei cittadini attivi. Di converso, la pubblica amministrazione valuta tali comunicazioni alla luce di parametri che non sono di solito esplicitati. Si può ritenere che l’ente pubblico valuti la rispondenza tra azioni effettuate e impegni concordati con il patto di collaborazione. Inoltre, certamente il comune deve verificare che le risorse erogate in natura o in denaro siano state spese per le sole attività previ- ste dal patto e in modo conforme secondo canoni di prudenza e responsabilità. Invece, è dubbio se la pubblica amministrazione possa o debba, secondo i patti esaminati, procedere alla valutazione degli effetti della collaborazione o a una verifica della provenienza delle risorse autonomamente reperite dai cittadini e come, eventualmente, essa possa intervenire a riguardo.

3 http://partecipa.comune.bologna.it/beni-comuni; ultimo accesso 17.07.2019.

4 http://www.comune.genova.it/sites/default/files/area_ludica_giardini_pellegrini_0.pdf; ultimo accesso 17.07.2019.

Nel documento Manuale di diritto dei beni comuni urbani (pagine 168-171)

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