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PER APPROFONDIRE (10)

Nel documento Manuale di diritto dei beni comuni urbani (pagine 162-165)

LE ATTIVITÀ DEI PATT

PER APPROFONDIRE (10)

Le leggi regionali in materia di autocostruzione e autorecupero

Come si è visto sopra, la gran parte delle normative regionali in materia di autocostruzione e autorecupero si colloca nel contesto delle politiche abitative. Eppure, è certamente impor- tante soffermarsi su queste fonti anche in un manuale di diritto dei beni comuni urbani. In primo luogo, su un piano sistematico le norme dettate dalle leggi regionali in materia di autocostruzione e autorecupero potrebbero essere interpretate analogicamente, così da legittimare gli interventi di cui trattasi da parte dei cittadini attivi che hanno stipulato un patto di collaborazione. Sotto altro profilo, possiamo solo accennare a un ragionamento più complesso che prende le mosse dalla domanda: può essere l’abitazione un bene comune? In questo caso l’accesso si pone come strumento di tutela di un diritto fondamentale delle persone che non sono in grado di soddisfare il loro bisogno abitativo sul mercato, quindi anche l’abitazione potrebbe essere considerata un bene comune1.

1) Leggi regionali relative al settore abitativo. Contributi all’autocostruzione2

Queste leggi regionali perseguono la duplice finalità di garantire il diritto all’abitazione a quei soggetti che non possono accedervi ricorrendo al mercato e di recuperare il pa- trimonio immobiliare esistente. Per realizzare tali obiettivi, a seconda dei casi, tramite la proprietà o la locazione della prima casa, le leggi in parola possono prevedere un dettagliato sistema di agevolazioni, perlopiù attraverso contributi, per l’esecuzione di una pluralità di interventi edilizi, tra i quali figurano anche quelli di autocostruzione e autorecupero. Inoltre, vi sono leggi regionali che prevedono forme di concertazione sia tra enti pubblici che tra questi ultimi e attori privati (tra i quali possono esserci anche soggetti portatori di istanze sociali realizzabili tramite l’autocostruzione o l’autorecupero) per la program- mazione delle politiche abitative.

Infine, è opportuno segnalare anche la presenza di leggi regionali che, in modo molto appropriato, seppur con disposizioni programmatiche, colgono il collegamento tra micro- credito e autocostruzione3.

Norme che disciplinano l’autocostruzione Lazio

La prima legge in Italia a porre una disciplina di autorecupero e autocostruzione è stata la l.r. Lazio n. 55 del 1998. Questa prevede che, per procedere a interventi di autorecupero, innanzitutto, è necessaria l’individuazione degli immobili da destinare ai progetti in parola da parte di uno degli enti pubblici elencati dall’art. 1 (la regione, le province, i comuni, gli istituti autonomi per le case popolari – IACP, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficien- za – IPAB e gli altri enti pubblici). Quest’ultimo procede poi a emanare un avviso pubblico per l’assegnazione di tali immobili e a selezionare i progetti presentati dalle cooperative di

1 Per corroborare tale tesi si può citare l’esempio dell’autorecupero di “Casa la Rocca” a Cassano all’Ionio (CS), cfr. M.T. teRReni, Autorecupero, in Autocostruzione e autorecupero, SHGP, 2013, 12 ss. dispo-

nibile su http://www.aliseicoop.it/wp-content/uploads/2014/12/Autocostruzione_Autorecupero.pdf 2 L.r. Umbria n. 23/2003 e n. 1/2016 (misure di sostegno all’acceso dei giovani alla proprietà o locazione della prima casa), l.r. Puglia n. 22/2014 e n. 3/2016 (reddito di dignità regionale e altre politiche di integrazione sociale attiva), l.r. Sardegna 22/2016, l.r. Liguria n. 38/2007, l.r. Emilia Ro- magna n. 24/2001 e n. 19/2014 (economia solidale), l.r. Marche n. 36/2005 e n. 24/2011 (politiche giovanili) e sembrerebbe anche l.r. Lombardia n. 36/2015 (norme sulla cooperazione). Le leggi la cui materia non è stata indicata sono relative all’edilizia residenziale.

3 Artt. 3 e 12 l.r. Puglia 3/2016 (reddito di dignità regionale e altre politiche di inclusione sociale attiva) e 4 l.r. Emilia Romagna 19/2014 (economia solidale).

autorecupero e/o autocostruzione interessate. Selezionato il progetto, l’amministrazione conclude una convenzione con la società vincitrice, la quale deve poi redigere e comunicare all’ente pubblico la graduatoria dei soci per l’assegnazione degli alloggi.

Passando alla fase dei lavori, l’amministrazione è tenuta a effettuare il recupero primario, cioè quello relativo alle parti strutturali e comuni, mentre le opere di recupero secondario, intendendosi con questa espressione gli interventi di ristrutturazione relativi agli interni degli alloggi, sono effettuate dai futuri assegnatari, i quali lavorano sotto la direzione di professionisti individuati dalla cooperativa.

Infine, una volta conclusa la ristrutturazione ed effettuato il collaudo, i soggetti rientranti nella graduatoria concludono un contratto di locazione relativo all’alloggio con l’ente pubblico, il quale resta proprietario del bene.

Friuli-Venezia Giulia

La legge che rileva in questa regione è la l.r. n. 1 del 2016: essa contiene norme sulle azioni e sulle forme innovative del costruire e dell’abitare, tra le quali figura, all’art. 24, l’autorecupero. Questa disposizione prevede che la regione sostenga i comuni e gli altri enti pubblici nella spesa relativa a interventi di riqualificazione edilizia di immobili pubblici da destinare a uso residenziale. Tali progetti devono essere attivati da cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, alle quali sarà concesso il diritto di superficie a tempo determinato sull’immobile.

Piemonte

In Piemonte, la l.r. n. 3 del 2010 disciplina, all’art. 22-bis, l’autorecupero degli alloggi carenti di manutenzione. Per realizzare tali interventi, gli enti proprietari o gestori predi- spongono l’elenco degli alloggi non assegnabili per carenza di manutenzione, pubblicano il bando per l’assegnazione degli stessi e, dopo la selezione dei soggetti interessati, un’ap- posita commissione procede alla redazione della graduatoria. Gli alloggi sono assegnati ai soggetti utilmente collocati in graduatoria a condizione che l’assegnatario, in accordo con l’ente proprietario o gestore, si impegni a realizzare in autorecupero gli interventi indi- spensabili per rendere l’abitazione prontamente disponibile per l’assegnazione. L’articolo in parola, inoltre, al comma sesto, prevede che gli interventi realizzabili in autorecupero sono quelli di edilizia libera di cui all’art. 6, c. 1, d.p.r. n. 380 del 20014.

Infine, ultimati i lavori, l’assegnatario trasmette all’ente proprietario o gestore la documen- tazione richiesta dall’art. 22-bis, c. 8 e l’amministrazione controlla che i lavori siano eseguiti a regola d’arte nei tempi previsti e che i costi documentati siano congruenti con quelli stimati. A seguito di tale controllo, sono riconosciuti all’assegnatario i costi sostenuti, sia mediante detrazioni sul canone di locazione, sia attraverso la restituzione dell’importo anticipato. È opportuno, inoltre, menzionare l’art. 22 della l.r. cit., il quale prevede la possibilità per gli assegnatari degli alloggi di edilizia sociale di procedere ad autogestione5 dei servizi

accessori e degli spazi comuni (l’ascensore, il riscaldamento, le pulizie e la cura degli spazi verdi), rimandando, per la relativa disciplina, a un successivo regolamento regionale6.

4 È altresì previsto un limite all’importo di tali interventi, i quali non possono superare i 7.000 euro, compresi in tale somma gli oneri fiscali e ogni altra voce di spesa.

5 Il Piemonte non è l’unica regione italiana a disciplinare l’autogestione di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Si possono citare anche, senza pretesa di completezza, gli artt. 35 l.r. Molise 28/1984, 29 l.r. Sardegna 13/1989, 6 l.r. Sicilia 18/1994, 31 l.r. Abruzzo 96/1996, 39 l.r. Calabria 32/1996, 16 l.r. Campania 18/1997, 22 l.r. Emilia Romagna 24/2001, 36 l.r. Umbria 23/2003, 14 l.r. Liguria 10/2004, 35 l.r. Basilicata 24/2007, 27 l.r. Lombardia 16/2016, 39 l.r. Veneto 39/2017 e 32 l.r. Toscana 2/2019.

Norme sull’inclusione sociale di Rom e Sinti7

Concludendo l’analisi, è bene sottolineare l’esistenza di normative che, in materia di in- clusione sociale e tutela dell’identità delle popolazioni Rom e Sinti, prevedono strumenti di sostegno a interventi volti al soddisfacimento del diritto all’abitazione. Tra questi in- terventi figura anche l’autocostruzione, la quale, per via del suo carattere inclusivo, non solo permette di tutelare le esigenze abitative delle popolazioni in parola, ma anche di valorizzare la loro identità.

2) Norme su autocostruzione e autorecupero estranee al settore abitativo. Norme sull’autorecupero in Abruzzo

In Abruzzo forme di autorecupero vicine alla logica dei beni comuni urbani sono prese in considerazione con la l.r. n. 77 del 2001, relativa al sostegno alla popolazione giovanile. Questa legge, che ha previsto un sistema di contributi per le associazioni giovanili nei cui statuti siano contemplate le finalità di cui all’art. 1, individua, tra i benefici che possono essere attribuiti, la concessione dell’uso a titolo gratuito vincolato all’autorecupero di immobili di proprietà regionale, i quali sono da destinare a sede di comunità giovanili o comunque al perseguimento degli obiettivi perseguiti dalla legge. L’uso gratuito è disci- plinato da apposito contratto, il quale deve, tra l’altro, individuare gli specifici interventi da realizzare.

Nonostante tale disciplina sia ristretta alle sole associazioni giovanili e legata a impostazioni piuttosto tradizionali (infatti la concessione dei beni in uso gratuito è qualificata come «beneficio»), possiamo notare che – rispetto alle norme in materia di edilizia residenzia- le – il legislatore abruzzese finalizza l’autorecupero ad attività di interesse generale simili a quelle svolte dai cittadini attivi per la cura di un bene comune urbano.

Le cooperative di comunità

Di particolare interesse in questa categoria di leggi regionali sono le disposizioni che disciplinano le cooperative di comunità8.

Per esempio, la l.r. Lombardia n. 36 del 2015 contiene, in generale, norme per la co- operazione e, in particolare, disposizioni relative alle cooperative di comunità. Queste ultime sono, a norma dell’art. 11, quelle cooperative che promuovono la partecipazione dei cittadini all’erogazione di servizi pubblici e di pubblica utilità, nonché alla valorizza- zione e gestione di beni comuni9. Considerato che la regione, secondo l’art. 2, c. 2, lett.

a), è tenuta a valorizzare «progetti a carattere sperimentale» e che in tale dizione sono spesso ricompresi – almeno nel settore abitativo – degli interventi di autocostruzione e autorecupero, nelle attività delle cooperative in parola potrebbero essere incluse anche queste ultime iniziative, nell’accezione che abbiamo prospettato in relazione alla gestione dei beni comuni urbani.

togestione si costituisce col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto dell’assemblea degli assegnatari e che l’operatività dell’autogestione è subordinata alla stipula di un’apposita convenzione con l’ente gestore.

7 Tra le disposizioni che perseguono tali obiettivi anche attraverso interventi di autocostruzione, si segnalano gli artt. 2 l.r. Toscana 2/2000 e 3 l.r. Emilia Romagna 11/2015.

8 Si possono citare le l.r. Emilia Romagna n. 12/2014, l.r. Puglia n. 23/2014, l.r. Basilicata n. 12/2015, l.r. Liguria n. 14/2015, l.r. Abruzzo n. 25/2015, l.r. Lombardia n. 36/2015, l.r. Sicilia n. 25/2018 e l.r. Sardegna n. 35/2018.

9 Un riferimento alla gestione dei beni comuni è, inoltre, contenuto nell’art. 4, c. 1, lett. a), l.r. Liguria n. 14/2015.

Capitolo 6

LE FORME DEL GOVERNO CONDIVISO

Nel documento Manuale di diritto dei beni comuni urbani (pagine 162-165)

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