Gli aiuti di stato e il regime “de minimis”
4. Gli aiuti de minimis
Un discorso a parte meritano i cosiddetti aiuti minori (“de minimis”), il cui regime é stato introdotto dalla Commissione nel 1992 e che si presume non incidano sulla concorrenza tra le imprese degli Stati membri. Per tale ragione non sono oggetto di notifica preventiva non rientrando, ope legis, nel controllo previsto per gli aiuti di Stato, intendendosi per tali quei benefici che gli enti attribuiscono ad un'impresa i quali, sommati tra loro, non superano in tre esercizi la somma massima prevista per quel tipo di attività.
I quattro regolamenti de minimis, al fine di individuare i beneficiari dell'aiuto, fanno riferimento al concetto che emerge dalla giurisprudenza comunitaria, che considera impresa un'attività economica a prescindere dallo stato giuridico e dalle sue modalità di funzionamento e statuisce che tutte le attività controllate dallo stesso soggetto giuridico devono essere considerate un'impresa unica. Ad esempio, l'art. 2 del regolamento n. 1407 che si applica agli aiuti concessi alle imprese di tutti i settori, ad eccezione di quelle della pesca e dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli, stabilisce che «per impresa unica» deve intendersi l'insieme di entità giuridicamente separate tra le quali intercorre una delle seguenti relazioni:
– un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o degli altri soci di un'altra impresa;
– un'impresa ha diritto di nomina e di revoca della maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione e sorveglianza di un'altra impresa;
– un'impresa ha diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in ragione di un contratto concluso tra loro o in virtù di una clausola statutaria;
– un'impresa azionista o socia di un'altra controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti e dei soci di un'altra impresa in virtù di accordi stipulati tra azionisti o soci di quest'ultima 18.
Il concetto di impresa unica scaturisce da una serie di argomentazioni desumibili dalla prassi 19 e soprattutto dalla giurisprudenza della corte in occasione di un aiuto concesso dai Paesi Bassi ai distributori di benzina siti in prossimità del confine tedesco. Secondo quest'ultima gli aiuti versati da uno Stato membro ai distributori di carburante al fine di ridurre le perdite economiche da essi subite a seguito di un aumento delle accise sui prodotti petroliferi, costituiscono aiuti a favore delle compagnie nel caso in cui le aziende distributrici siano vincolate a queste da clausole di gestione dei prezzi volte ad evitare che, per la maggiorazione dei corrispettivi dei carburanti conseguente all'aumento delle accise, essi subiscano una diminuzione del volume di affari. Gli aiuti versati ai titolari di distributori hanno l'effetto di alleggerire gli oneri che, normalmente, sarebbero a carico del bilancio delle compagnie, preoccupate di mantenere la loro posizione concorrenziale alla luce dell'andamento del mercato interno o internazionale20.
Dalla decisione sopra evidenziata della Corte, i cui principi sono stati trasfusi nei regolamenti di esenzione, emerge, come conseguenza, l'obbligo per l'interprete di tener conto, di volta in volta, sia dei benefici ottenuti dal soggetto che richiede l'aiuto sia di quelli concessi alle imprese che costituiscono «un'impresa unica» (effetto ricaduta sulle imprese del settore). Nell'ambito di ogni regolamento de minimis é fissato l'importo massimo che ogni impresa del settore può ottenere nel triennio di riferimento. Per i quattro regolamenti le somme sono stabilite nel modo seguente:
18 Reg. n. 1407/2013, in G.U.U. E. L 352, 24.12.2013, 1 19 Osservatorio europeo degli aiuti di Stato, anno 2014.
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- per il regolamento n. 1407/2013: euro 200.000 (euro 100.000 in caso di attività di trasporto merci su strada per c/terzi);
- per il regolamento n. 1408/2013: euro 15.000; - per il regolamento n. 717/2014: euro 30.000; - per il regolamento n. 360/2012: euro 500.000.
I regolamenti n. 360/2012 e n. 1407/2013 si riferiscono ad un importo massimo per impresa; gli altri due (n. 1408/2013 e n. 713/2014) stabiliscono anche un importo complessivo per Stato membro sulla base di alcuni elementi di valutazione, quali ad esempio, l'estensione del territorio e la tipologia di aziende. Il legale rappresentante di un'impresa che si candida a ricevere un aiuto in regime de minimis é tenuto a sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., che attesti l'ammontare di tale tipologia di aiuti ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti. Poiché il momento per verificare se il beneficio é ammissibile é quello in cui avviene la concessione, la dichiarazione é oggetto di conferma o aggiornamento con riferimento a quella data. Nella dichiarazione é necessario indicare tutte le agevolazioni de minimis ottenute in virtù di uno dei regolamenti comunitari. Corre l'obbligo precisare che un'impresa può ottenere un contributo ai sensi di più regolamenti e a ciascuno di tale beneficio si applicherà il massimale di riferimento, fermo restando che l'importo totale degli aiuti de minimis ottenuti nel triennio non potrà, in ogni caso, superare il tetto massimo più elevato tra quelli applicati.
Quanto all'individuazione del periodo a cui ci si riferisce, il massimale ammissibile é strettamente connesso all'esercizio finanziario in corso e ai due precedenti, intendendosi per esercizio finanziario l'anno fiscale dell'impresa. Se le aziende che fanno parte dell'impresa unica hanno esercizi finanziari non coincidenti, a giudizio della Commissione il periodo fiscale da individuare ai fini del calcolo del cumulo é quello relativo all'impresa richiedente, rapportando allo stesso periodo i benefici concessi anche alle imprese collegate che hanno periodi di riferimento diversi. Nel calcolo globale, ai fini dell'osservanza del limite massimo per ogni regolamento, in caso di fusioni o acquisizioni, dovrà tenersi conto di tutti gli aiuti de minimis accordati alle imprese oggetto dell'operazione, che devono essere sommati in capo al nuovo soggetto o al soggetto incorporante, senza peraltro che aiuti già concessi possano essere oggetto di revoca in caso di superamento del massimale.
Qualora, invece, un'impresa si scinda in due o più imprese, l'importo degli aiuti de minimis ricevuti dall'impresa originaria deve essere attribuito all'impresa che acquisirà le attività oggetto di benefici ovvero, qualora ciò non sia possibile, gli aiuti dovranno essere ripartiti proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termine di capitale investito. L'impresa dichiarante che sia stata oggetto di scissione dovrà indicare espressamente, nella colonna «erogato a saldo», l'importo effettivamente imputabile ad essa a seguito della procedura di scissione posta in essere 21.
I regolamenti de minimis stabiliscono che, qualora venga concesso un aiuto che porti al superamento del massimale, l'impresa perde il diritto non solo alla parte di beneficio eccedente il massimale stesso, ma all'intero aiuto per effetto del quale il massimale é stato superato. L'interpretazione letterale della norma non rende possibile una riduzione dell'aiuto in modo da rispettare il limite, anche se una parte della dottrina ritiene che tale possibilità implicitamente si verifichi ogni volta che l'autorità concedente riduce l'aiuto a fronte di spese non ammissibili e calcolando l'importo spettante sulla base delle spese che effettivamente possono essere ammesse. In tutti questi casi se l'aiuto viene dichiarato dalla commissione non compatibile, al recupero dovrà
GIANLUCA SARDI
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provvedere l'amministrazione che lo ha concesso, con inclusi gli interessi maturati, fermo restando che la regola de minimis va applicata con riferimento alla disciplina pro tempore vigente nel momento in cui viene concesso l'aiuto non spettante. I regolamenti (art. 6) impongono allo Stato membro l'obbligo di informare per iscritto l'impresa circa l'importo potenziale del beneficio, espresso come equivalente sovvenzione al lordo e circa il suo carattere de minimis, facendo riferimento alla fonte normativa a cui esso si riferisce. Prima di concedere l'aiuto, lo Stato membro deve richiedere una dichiarazione all'impresa interessata in forma scritta o elettronica relativa a qualsiasi altro aiuto de
minimis ricevuto a norma di quel regolamento o di altri regolamenti de minimis durante i due
esercizi precedenti a quello in corso.