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Ritornare al quadro costituzionale: il dovere tributario come dovere inderogabile di solidarietà e la rottura del legame tra gli artt 2, 3, 53 della Costituzione

Il dovere tributario nella crisi fiscale dello Stato

4. Ritornare al quadro costituzionale: il dovere tributario come dovere inderogabile di solidarietà e la rottura del legame tra gli artt 2, 3, 53 della Costituzione

Questa crisi non deve però far perdere di vista il dato essenzialmente giuridico: il dovere fiscale, nella Costituzione del 1948, assume infatti una valenza profondamente diversa da quella dello Statuto Albertino proprio in forza del collegamento sistematico che si instaura tra la seconda parte dell’art 2 e l’art 53. Nella nostra Legge Fondamentale esso sembra trascendere quella logica statalistica propria delle concezioni dogmatiche elaborate dai metafisici tedeschi dello Stato, e non è neppure inquadrabile all’utilitarismo della tradizione anglosassone, ma trova valore come dovere inderogabile di solidarietà, una sorta di terza via, è una traduzione in termini normativi di una concezione originale, derivante proprio dal superamento di quei presupposti che fondavano la relazione tra Stato e individuo. Ma ha senso parlare di solidarietà? Sul punto la Corte Costituzionale ha ad esempio definito l’evasione fiscale come «una rottura del vincolo minimale che lega fra loro i cittadini e comporta quindi la violazione di uno dei doveri inderogabili di solidarietà sui quali, ai sensi dell’art 2 Cost. si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e giustizia

16 M. Bordignon, op.cit., 51.

17 S. Goulard, M. Monti, La democrazia in Europa, Milano, 2012, 84-85. 18 R. Bin, op. cit., 381.

19 C.A. Ciampi, A un giovane italiano, Milano, 2011, 89. Il Presidente scrisse che «le classi dirigenti europee devono

convincersi, e convincere l’opinione pubblica, che l’Europa è destinata a scivolare nell’insignificanza se non ritrova le ragioni e l’azione di un progetto unitario, che esige vista lunga e impegno massimo».

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sociale»20; inoltre, come evidenziato da parte della dottrina, il tema della solidarietà è fondamentale

perché porta a chiedersi perché si pagano le tasse, perché deve esserci un lealismo fiscale. L’Italia d’altronde è tra i paesi europei quello che registra il maggior tasso di insoddisfazione fiscale: « ”i livelli italiani sono quasi tutto fuori dalla norma; perché si è consolidata nel tempo tale avversione come avversione al modo in cui si è gestito il bene comune e le risorse comuni; è un fatto culturale, storico, la sfiducia nello Stato e la percezione delle imposte come sottrazione piuttosto che come contributo a un qualche tesoro comune»21; inoltre, per richiamare altri autori, «la solidarietà è un

valore che deriva dalla centralità della persona nel disegno costituzionale»22. Come è stato posto in

evidenza non si può quindi parlare di solidarietà fiscale se non rifacendosi al dettato costituzionale; è basilare, a riguardo, l’affermazione di Pellegrino Rossi, secondo cui «ogni ramo del diritto ha i suoi fondamenti nel diritto costituzionale. Il diritto tributario li ha più di ogni altro»23. Questa connessione

tra doveri e solidarietà, lungi dall’esaurirsi in un temperamento in senso sociale dell’individualismo dei diritti, segna così un cambio di paradigma nelle concettualizzazioni degli stessi, e significativo a tal punto è il ragionamento di Guido Alpa, secondo cui «diritti e doveri, nella cornice dell’art. 2 Cost., concorrono dunque a realizzare i principi personalista e pluralista e la solidarietà, realizzandosi in doveri politici, economici e sociali per conservare coesione sociale e convivenza civile»24. Ciò che l’art

2. richiede al cittadino è quindi, essenzialmente, un impegno attivo nella vita sociale, fatto di partecipazione e solidarietà. Dunque, l’art. 2 da un lato sancisce l’inviolabilità dei diritti della persona, e dall’altro l’inderogabilità dei doveri di solidarietà, ponendo proprio la solidarietà come ratio giustificatrice dei doveri, e l’inderogabilità diventa espressione della volontà del Costituente di porre a carico di tutti i consociati, senza eccezioni, l’assolvimento di quei doveri. Ma una delle domande ricorrenti, specialmente tra i “detrattori” del concetto di solidarietà, è sostanzialmente questa: la solidarietà è un valore effettivo? Se lo è, a chi spetta riconoscere tale effettività? La domanda apre interrogativi seri, ai quali fino ad ora è stata data una risposta essenzialmente negativa. La ricerca di una risposta a queste domande aprirebbe una strada troppo lunga da percorrere in questa sede, e ci sembra più congruo limitarci qui a riportare la più significativa parte di giurisprudenza costituzionale che ha comunque dato, seppur in via incidentale, una definizione di “solidarietà”, andando a rafforzarne dal punto di vista giuridico il concetto. Come si legge nella sentenza della Corte costituzionale n. 75/1992, ad esempio, la solidarietà è il principio in forza del quale «la persona è chiamata ad agire non per calcolo utilitaristico, ma per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa» e per tale motivo, «è posta dalla Costituzione tra i valori fondanti dell’ordinamento giuridico tanto da essere solennemente riconosciuto e garantito, insieme ai diritti inviolabili dell’uomo, dall’art. 2 della Carta Costituzionale come base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente». Dunque, il principio di solidarietà, e con esso i doveri che ne sono specificazione, si pone «come precondizione perché si possa attribuire significato a libertà e eguaglianza»25. Interessante a tal punto è ancora la giurisprudenza

costituzionale, la quale mette in evidenza il carattere “trasformativo” della solidarietà, la cui realizzazione avviene attraverso condotte attive che, come si legge nella sentenza della Corte

20 La sentenza ed un suo breve commento sono riportate in P. Boria, Art 53 (voce) in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti

(cur.), Commentario della Costituzione, 15-16.

21 C. Sacchetto in Il dovere di solidarietà nel diritto tributario, in C. Sacchetto, B. Pezzini (cur.), Il dovere di solidarietà, 2005,

Milano, 170.

22 S. Prisco, La solidarietà verticale: autonomie territoriali e coesione sociale, in C. Sacchetto, B. Pezzini, op. cit., l’autore cita

le parole del giurista Serio Galeotti.

23 C. Sacchetto, op. cit., 171.

24 G. Alpa, La solidarietà, in Nuova giur. civ. comm., 1994, 371. 25 S. Rodotà, Solidarietà: un’utopia necessaria, Roma-Bari, 2014, 24.

GIOVANNI CHIARINI

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costituzionale n. 500/199326, «andando oltre i tradizionali schemi di beneficenza e assistenza e

superando l'ancoraggio ai doveri normativamente imposti» concorrono a realizzare l’uguaglianza sostanziale. La solidarietà che l’art. 2 pone come valore fondante dell’ordinamento giuridico non è statica, non consiste né si risolve nella mera assistenza e beneficenza, ma piuttosto in un processo di costruzione e partecipazione cui tutti i consociati sono chiamati a contribuire (motivo per cui è erroneo e fuorviante concepire lo Stato sociale come Stato meramente assistenziale) perché, come si legge anche nella sentenza della Corte costituzionale n. 217/198827, «contribuire a che la vita di ogni

persona rifletta ogni giorno e sotto ogni aspetto l’immagine universale della dignità umana” è compito “cui lo Stato non può abdicare in nessun caso». Eppure, guardando alla situazione odierna, questo legame solidaristico sembra essere piuttosto in crisi.

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