Moneta unica e tutela costituzionale del risparmio
4. Verso una nuova idea di “tutela del risparmio”?
Nell’introduzione si ricordava che il principio della tutela costituzionale del risparmio contenuto nell’art. 47 della Costituzione nasce dalla consapevolezza che il buon funzionamento del motore dello sviluppo
33 Su questa linea: L.M. Delfino, I profili di criticità del bail in, cit.
34 Basti pensare a tutte quelle imprese, non necessariamente di grandi dimensioni, che accantonano semplicemente le
somme mensilmente necessarie per pagare gli stipendi ai propri dipendenti, come sottolinea G. Santoni, La nuova disciplina
della gestione delle crisi bancarie: da strumento di contrasto a generatore di sfiducia sistemica?, in Banca Borsa Tit. Cr., 2016, 619 ss.
35 Cfr. l’indagine PISA (Programme for international student assessment) condotta dall’Ocse sull’alfabetizzazione finanziaria
dei giovani delle scuole italiane, rinvenibile al seguente link: www.oecd.org
36 S. Rossi, Il risparmio tra tutela e educazione finanziaria, cit., 56.
37 In questi termini: R. Lener, Bail-in bancario e depositi bancari, cit., 287 ss.
38 L’articolato sistema di presidi a salvaguardia dei depositi bancari e dei risparmiatori nasce proprio dall’intrinseca
difficoltà per i depositanti di accertare la solidità delle banche, cfr. S. De Polis, La tutela dei depositi bancari nel quadro
dell’Unione Bancaria Europea, in Riv. Bancaria, n. 4-5, 2016, 165. Vi è chi sostiene, tuttavia, che anche questo non sia sufficiente
e che si debbano introdurre norme stringenti volte a proibire l’acquisto di determinate tipologie di prodotti, perché esiste un deficit cognitivo strutturale nella clientela al dettaglio tale che, almeno per alcune categorie, risulta sostanzialmente inutile anche l’informazione resa per colmare la rilevata asimmetria, così Guizzi, Le azioni a tutela del risparmio, cit., 43.
economico dipende in maniera determinante dal “carburante” che alimenta i mercati finanziari e che proviene in larga parte proprio dal pubblico dei risparmiatori. Il calo del tasso di risparmio delle famiglie italiane39 costituisce un elemento di preoccupazione non solo sotto il profilo sociale (per il disagio che
esso rivela) ma soprattutto sotto il profilo economico nella misura in cui riduce la capacità del sistema di sostenere gli investimenti40. Anche per questa ragione l’art. 47 della Costituzione impegna l’ordinamento
non solo a “tutelare” il risparmio ma anche ad “incoraggiarlo”.
L’introduzione di elementi di rischio nelle forme di investimento sino ad oggi ritenute più sicure, ossia quelle sulle quali gran parte dei risparmiatori riponevano sinora la massima fiducia, non costituisce certamente elemento di incoraggiamento. Il “valore costituzionale” del risparmio, derivante da ragioni sia di ordine sociale che economico, è quello che ha da sempre giustificato la natura pubblicistica degli interventi atti a tutelarlo e incoraggiarlo. Alla luce del nuovo quadro normativo, che in virtù dei principi europei di libera concorrenza tende a limitare fortemente le iniziative pubbliche nel salvataggio delle banche, occorre probabilmente rivedere la natura stessa degli istituti creditizi e il significato che si può ancora attribuire alla “funzione sociale” che essi svolgerebbero. Nella misura in cui al risparmio viene attribuita una qualche valenza pubblicistica, un qualsivoglia valore sociale, non si può fare a meno di lasciare un qualche spazio di intervento pubblico a tutela del sistema creditizio. Se, al contrario, gli istituti bancari si avviano a perdere qualsiasi forma “speciale” di protezione funzionale alla tutela del risparmio, occorre avviare una nuova fase di alfabetizzazione finanziaria che renda maggiormente consapevoli i risparmiatori di questo importante mutamento, in quanto viene meno la certezza che in loro sinora si era consolidata, in base alla quale esistono forme di investimento “sicuro”, garantite in ultima istanza dallo Stato41.
Occorrerà chiarire soprattutto se, anche in ambito europeo, si vuole attribuire (ancora) alla tutela del risparmio una qualche valenza costituzionale. Si tratta di un chiarimento necessario, una “operazione verità”, utile ad evitare quelle amare sorprese che rischiano di disorientare il pubblico dei risparmiatori, compromettendo la propensione al risparmio, gli investimenti e, di fatto, la crescita economica. Questo potrebbe significare dare una nuova chiave di lettura all’art. 47 della Costituzione (in ottica europea?) che tenga conto delle regole della concorrenza e del mercato nel quale gli istituti di credito si trovano ad operare? Immaginare una sua riformulazione più aderente alle regole “materiali” di costituzione economica che delimiti drasticamente l’intervento pubblico a tutela del mercato creditizio? Interrogativi che, evidentemente, esulano dall’economia di questo lavoro ma sui quali, forse, occorrerebbe iniziare a riflettere.
Abstract
The protection of savings is a constitutional objective closely interconnected with the monetary and financial stability. The European monetary policy implies the coordination and harmonization of instruments of banking supervisory. It can prevent asymmetric financial crises that may jeopardize confidence and stability of the markets, at the expense of savers. The paper checks the state of evolution of the process of European coordination of such guarantee instruments and the adjusting strategies in place, in the multilevel economic constitution.
39 Cfr. alcuni dati forniti dalla Banca d’Italia, Il risparmio e la ricchezza delle famiglie italiane durante la crisi, in Questioni di
economia e finanza, n. 148, www.bancaditalia.it.
40 F. Tutino, Fiducia nelle Banche, bail-in, tutela del risparmio: un approccio sistemico di lungo periodo, in Riv. bancaria, n. 4/5,
2016, 193 ss.
41 A questa problematica si riconduce anche la questione se la figura del risparmiatore sia più vicina a quella dell’investitore