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La Direttiva Consumer Rights (2011/82/UE)

Il ruolo dell’informazione nella disciplina consumeristica e l’ambivalente natura del consumatore quale contraente debole e protagonista del diritto pubblico dell’economia

4. La Direttiva Consumer Rights (2011/82/UE)

La novella legislativa più recente in materia consumeristica si è avuta con la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011 (in G.U.U.E. L 304/64 22.11.2011), che è stata attuata nel Codice del Consumo, in particolare negli art. 45-67, ad opera del decreto legislativo

12 Una riflessione in ordine alla tutela del diritto ad essere informati nella prospettiva della economia sociale di

mercato, adottata dall’Unione Europea, si ravvisa in S. Bolognini, La disciplina della comunicazione business to consumer

nel mercato agro-alimentare europeo, Torino, 2012, 1-45.

13 Tra i diritti fondamentali del consumatore, ad uno stadio anteriore rispetto all’informazione, si pone l’educazione

al consumo, la quale si distingue dall’informazione poiché non consiste nella semplice messa a disposizione di una serie di dati, bensì si caratterizza per un approccio critico e si concretizza nel fornire ai consumatori gli strumenti cognitivi idonei ad intendere le condizioni delle offerte e dei mercati. Sul punto, G. Taddei Elmi, Educazione e

informazione dei consumatori (artt. 4 – 17 Cod. Cons.), in G. Vettori (cur.), Il contratto dei consumatori, dei turisti, dei clienti, degli investitori e delle imprese deboli. Oltre il consumatore, Padova, 2013, I, 83 ss.

14 Per un’analisi accurata in materia di fallimenti microeconomici del mercato si rinvia a N. Acocella, Elementi di

politica economica, Roma, 2009, 27-57. L’informazione asimmetrica può dar luogo a due diverse situazioni: la

selezione avversa, che si realizza quando una delle parti non può osservare delle caratteristiche esogene (in quanto preesistenti alla decisione di acquisto) dell’altra parte ovvero del prodotto; l’azzardo (o rischio) morale, in cui invece una delle parti, successivamente alla transazione, non possa osservare le azioni compiute dall’altra ovvero i caratteri del bene fornito. È possibile contestualizzare la prima ipotesi di asimmetria informativa nell’ambito del mercato delle auto usate (celebre l’esempio di G.A. Akerlof, The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market

Mechanism, in The Quarterly Journal of Economics, Vol. 84, No. 3. Aug., 1970, 488-500). La seconda ipotesi di

FEDERICA GIRINELLI

n. 21 del 21 febbraio 2014, entrato in vigore il 14 giugno 2014. Dall’analisi del Considerando n. 4 della direttiva emerge immediatamente la duplice ratio della normativa: garantire sia un elevato livello di tutela dei consumatori che la competitività delle imprese15.

L’aspetto saliente del presente intervento normativo consiste nell’incremento quanti  qualitativo dei doveri informativi a carico dei professionisti ed a beneficio dei consumatori nella fase delle trattative negoziali. La riforma prevede una serie corposa di obblighi informativi che il professionista deve adempiere nel corso della fase precontrattuale a beneficio del consumatore, sia nelle ipotesi di contratti stipulati fuori dai locali commerciali ed a distanza che nei contratti diversi da questi. Gli obblighi informativi risultano rafforzati rispetto alla precedente normativa sia per quanto concerne i loro contenuti che per le modalità in cui devono essere rese le informazioni. Circa i contenuti, il professionista, anteriormente alla conclusione dell’accordo contrattuale, deve fornire informazioni al consumatore attinenti alle caratteristiche principali dei beni e dei servizi, alla sua identità ed ai suoi recapiti, nonché deve indicare esattamente il prezzo totale della merce, la data di consegna e le eventuali spese di spedizione; sono oggetto di apposita informativa le modalità di pagamento, la sussistenza della garanzia di conformità e del diritto di recesso (di cui devono essere dichiarate anche le modalità di esercizio ed i termini). Il professionista, infine, è tenuto ad informare il consumatore circa l’esistenza di codici di condotta, la durata del contratto (ove sussistente) e l’eventuale possibilità di fare ricorso ad un meccanismo extra  giudiziale di reclamo. In ordine alle modalità attraverso cui il professionista deve rendere le informazioni obbligatorie, la novella ha stabilito che le informazioni devono essere rese in modo chiaro e comprensibile prima della conclusione del contratto; dopo la stipulazione, inoltre, il professionista è tenuto a fornire al consumatore una copia del contratto firmato su supporto cartaceo ovvero su un altro mezzo durevole.

Come noto, le direttive europee di armonizzazione pongono considerevoli problematiche in un’ottica rimediale: esse infatti, in quanto volte al raggiungimento di un obiettivo, risultano essere molto dettagliate nell’esposizione del diritto sostanziale, ma non dedicano eguale attenzione all’ambito rimediale, affidando agli stati membri il compito di individuare i rimedi più opportuni e pretendendo soltanto la garanzia di una tutela effettiva16.

Nella predisposizione della tutela a fronte della violazione dei principi introdotti dalla direttiva

consumer rights, l’art. 66 del Codice del Consumo rinvia a due distinti apparati rimediali: la tutela

amministrativa offerta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm)17 e la tutela

collettivistica offerta dalle associazioni dei consumatori18.

15 Un’analisi ampia sull’operazione di attuazione nel Codice del Consumo della direttiva consumer rights si può

reperire in S. Pagliantini, Nuovi profili del diritto dei contratti, Torino, 2014, 255-297; un’analisi focalizzata sulle modifiche apportate ai contratti a distanza si ravvisa in F. Delfini, La novella del codice del consumo in tema di contratti a

distanza dei consumatori. Prime considerazioni sul D. Lg. 21/2014 di attuazione della direttiva 2011/83/UE, in Riv. dir. priv.,

2015, 2, 189-201

16 La prospettiva teleologica del diritto europeo è stata oggetto di riflessione da parte di numerosi autori, tra i quali

M. Astone, Rimedi e contratti del consumatore nella prospettiva del diritto privato europeo, in Eur. Dir. priv., 1, 2014, 1 ss.; V. Scalisi, Il diritto europeo dei rimedi: invalidità e inefficacia, in Riv. Dir. civ. 2007, 6, 845 ss.; nonché C. Granelli, Diritti

dei consumatori e tutele nella recente novella del codice del consumo, in Contratti, 2015, 1, 59 ss.

17 L’Agcm è stata istituita dalla l. 287/1990 in qualità di ente amministrativo indipendente deputato all’applicazione

della normativa antitrust ed alla tutela degli interessi degli operatori economici. Un’analisi accurata in ordine al

public enforcement offerto dall’Agcm si rinviene in G. Nava, La tutela amministrativa dei consumatori alla luce del d.lgs. 21/2014, in Diritto mercato tecnologia, n. 2-2014, www.dimt.it.

18 La letteratura in materia è molto ampia. Ex multis: G. Dinacci, in Diritto dei consumi: soggetti, contratti, rimedi,

Torino, 2012, 231 ss.; M. Scuffi, Tutela antitrust del consumatore e azione di classe, in Dir. ind., 2009, 345 ss.; M. Libertini,

L’azione di classe e le pratiche commerciali scorrette, in Riv. Dir. ind., 4-5, 2011, 147 ss.; E. Sbarbaro, L’azione di classe a tutela del consumatore contro pratiche commerciali scorrette e comportamenti anticoncorrenziali delle imprese, in

L’affermazione della esclusiva praticabilità dei rimedi offerti dall’Agcm e dalle azioni collettive nella disciplina consumeristica comporterebbe un vuoto di tutela per i consumatori e, di conseguenza, una violazione da parte dello stato del suo dovere di attuare le direttive europee in termini di effettività. Da un lato, infatti, l’Agcm è un’autorità amministrativa, di certo indipendente, ma ad ogni modo titolare di quella discrezionalità che si pone in antitesi rispetto alla richiesta europea di effettività della tutela19; dall’altro lato, il rimedio collettivistico non risulta essere molto

praticato nell’ordinamento nazionale, anche in considerazione della natura irrisoria dei risarcimenti accordati a quelle poche azioni collettive andate a buon fine.

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