Keynes il fuorilegge: racconto comparatistico di una messa al bando costituzionale
3. Il pareggio di bilancio in ambito continentale: la prospettiva ordoliberale ed il caso tedesco
Da una lettura ponderata del coacervo di teorie, tensioni e accadimenti che nel Novecento contrassegnarono le tappe vitali del contesto tedesco - Weimar, Nazionalsocialismo, ricostituzione democratica – riemerge in superficie il peso imprescindibile che la ‘dottrina ordoliberale’ ebbe sull’intera gamma delle vicende storiche sopraindicate38.
Non è certo nelle capacità della seguente indagine, né nei suoi intendimenti, offrire un quadro completo (genesi e sviluppo, sostrato e declinazioni, maestri, allievi ed eredi) di tale dottrina economica. Ad ogni modo, volendo procedere per sunti, va dapprima annotato che le fondamenta dell’ordoliberalismo furono gettate, sulle ceneri della Repubblica di Weimar, in epoca nazionalsocialista, da un gruppo di scienziati sociali, cui si può certamente attribuire la qualifica di
32 Cfr. J. S. Saturno, M. S. Lynch, op cit., 25 ss.; si rinvia inoltre al già menzionato A. Zorzi Giustiniani, op. cit., 245 ss. 33 Il think thank è ancora oggi pienamente operativo, preoccupandosi al momento di saggiare la serietà d’impegno in
materia di equilibrio fiscale dei diversi candidati alle elezioni presidenziali: si veda in tal senso l’apposito spazio web dell’organizzazione, www.candidatecost.org.
34 La proposta prevedeva che si potesse incrementare l’indebitamento con il solo voto favorevole dei due terzi del
Congresso.
35 Ciò che accomuna i differenti progetti di riforma è da individuarsi nei quorum necessari per acconsentire la spesa in
deficit: analoghi a quelli previsti dall’art. 5 della Costituzione Federale per gli emendamenti al testo originario.
36 Per una critica alle perversioni anti-redistributive dell’indebitamento pubblico cfr. J. O’Connor, La crisi fiscale dello
Stato, Torino, 1977.
37 Cfr. L. H. White, The Clash of Economic Ideas: The Great Policy Debates and Experiments of the Last Hundred Years,
Cambridge, 2012, 314.
38 Dal nome della rivista ‘Ordo’ fondata nel 1948 da alcuni pionieri del movimento. L’indagine, in questa sua sezione,
è particolarmente debitrice del volume di A. Somma, La dittatura dello spread: Germania, Europa e crisi del debito, Roma, 2014, in particolare 56 ss.
founding fathers: Walter Eucken, Leonhard Miksch, Wilhelm Röpkee Alexander Rüstow (economisti);
Hans Großmann-Doerth e Franz Böhm (giuristi)39.
Il sostrato teorico della Scuola si può invece così ricomporre. Innanzitutto, l’idea che il sistema economico capitalista vada protetto senza dubbio alcuno, anche “a costo” di un intervento dello Stato, chiamato ad agire per indirizzare ogni soggetto verso l’ordine economico proprietario. A questa convinzione di fondo, non poteva che accompagnarsi un apprezzamento – quasi maniacale – per la competizione concorrenziale, unico motore capace di generare lo sviluppo collettivo. Ai pubblici poteri, cui altri compiti precipui non sembrerebbero concessi, l’obbligo di presidiare la divina concorrenza. Solo così si sarebbe potuta contrastare la “naturale” tendenza degli individui alla fuga dalla lotta fratricida40.
Quanto già esposto è sufficiente ad individuare uno dei tasselli chiave del pensiero ordoliberale, ovvero, per ciò che qui interessa, il rifiuto incondizionato di ogni politica di welfare. A ciò si accompagna – con alla mente l’esperienza weimariana - una forte disaffezione nei confronti dei meccanismi democratico-parlamentari: il consesso rappresentativo sarebbe facile occasione per interessi particolari che fagocitano e tengono in ostaggio la macchina statale, con tutto svantaggio per le ragioni dell’ordine di mercato; Alexander Rüstow arriverà addirittura a teorizzare il bisogno di una «dittatura entro i confini della democrazia»41. In definitiva, si può parlare – per buona parte di
esse - di riflessioni buchaniane ante litteram42.
Eppure, nonostante la profonda incidenza ordoliberale sull’architettura tedesca, le speculazioni degli studiosi di Friburgo non si declinarono in quella costituzione (anche) finanziaria che costoro avevano in mente.
In particolare, nessuna costituzionalizzazione del vincolo di bilancio si affaccerà in Germania almeno fino alla prima riforma del 1969 (art. 115 Grundgesetz, GG) allorché si permise l’accesso al debito solo per le spese in conto capitale; dunque debito pubblico in “salsa” keynesiana43. Una
disposizione della quale si avvantaggerà il c.d. ‘miracolo economico’ post-bellico (Wirtschaftswunder)44, sotto la guida dei primi governi cristianodemocratici, e poi a seguire nei
decenni di alternanza.
Bisognerà attendere l’intervento salomonico del Tribunale costituzionale federale che nel 2007 denuncerà, con una sentenza “monitoria” fortemente discussa, l’incapacità dell’allora normativa vigente di arginare il deficit nazionale45.
Si arriva pertanto al 2009 allorquando si assiste ad un’ulteriore – e profonda – novella costituzionale (Föderalismus-Reform II) il cui principio cardine è contenuto nell’art. 109 co. 3 GG: «i
39 Per una rassegna biografica di alcuni degli esponenti citati cfr. J. Backhaus (cur.), The Elgar Companion to Law And
Economics, , Cheltenham (UK) – Northampton (MA, USA), 2005, 489 ss.
40 Cfr. A. Somma, op. cit., 58-61. 41 Ibidem, 58.
42 Dunque, tutt’altro che casuale il richiamo all’opera di Wilhelm Röpkee che compare in J. M. Buchanan, G. Tullock,
op cit., 374 ss.
43 Cfr. AA. VV., Reforming the Constitutional Budget Rules in Germany, 2009, liberamente consultabile in www.kas.de, il
paper è il risultato di un lavoro collettaneo commissionato dal Ministero tedesco delle Finanze
(Bundesfinanzministerium); si rinvia inoltre a J. Hamker, Implementing Germany’s New Constitutional Fiscal Rules, in AA. VV., Rules and Institutions for Sound Fiscal Policy after the Crisis, Banca d’Italia Pubblicazioni, collana ‘Seminari e Convegni’, 11, 2012, in particolare 301 ss.; il paper da ultimo citato è anch’esso liberamente consultabile in www.bancaditalia.it.
44 Cfr. P. Sylos Labini, Osservazioni intorno al «miracolo» dell'economia tedesca, in Riv. soc., 3-4, 1959, 610-616.
45 Bundesverfassungsgericht, 2BvF 1/04 del 9 luglio 2007, punti 133-135. Sul ruolo delle corti costituzionali europee in
materia di budget-rule cfr. F. Fabbrini, Economic Governance in Europe: Comparative Paradoxes and Constitutional
ANTONIO IANNÌ
bilanci della Federazione e dei Länder, di norma, devono essere portati in pareggio senza ricorrere al prestito»46.
Prescindendo dalla portata analitica della disciplina (differenze tra piano centrale e periferico, clausole d’eccezione), timing e verso della riforma tradiscono chiaramente l’origine sovranazionale della modifica costituzionale47. E ciò in un duplice significato: da una parte si è trattato di conformarsi
al mutato assetto europeo crisis-oriented, dall’altra si è edificato un sistema che, in ragione della dominanza geo-politica della Germania contemporanea, rappresenterà un modello per il futuro evolversi della governance economica europea48.
4. Note conclusive minime. Il principio costituzionale del pareggio di bilancio: tra comando