Diritti acquisiti o diritti rebus sic stantibus? Pensioni e stipendi in epoca di contrazione economica, fra poche sicurezze e molte incertezze
3. Le pensioni (e non solo) come diritti finanziariamente condizionati al cospetto della Corte costituzionale
Lungo il percorso affrontato dalla Corte costituzionale in materia, constano tre aspetti salienti: a) la salvaguardia dell’effettività (e non mera simbolicità) dell’erogazione incamerata dal privato, b) la garanzia della complessiva sostenibilità economica delle misure approntate, e c) la circoscrizione
14 Il riferimento è all’art. 3, I c., del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell’unione
economica e monetaria, sottoscritto il 2 marzo 2012, reperibile in: eur-lex.europa.eu/ legal-content/ IT/TXT/ ?uri=uriserv:1403_3.
15 Si è sostenuto, ad esempio, come «beyond its economic impact, the 2008 financial crisis has been producing new
constitutional stories», senza dimenticare i «changes in the constitutional capabilities of state organs, along with changes in their relationship and the allocation of powers among rule production»: in tal senso, X.Contiades, The
Global Financial Crisis and the Constitution, in X. Contiades (cur.), Constitution in The Global Financial Crisis, A
Comparative Analysis, Farnham, 2013, 1-4.
16 È stato fatto notare, a questo proposito, come il concetto stesso di giustizia compendi in sé il problematico tema
dell’ottimale distribuzione di risorse caratterizzate da scarsità, la cui delicatezza risulta viepiù accentuata in periodi di ancora maggiore carenza. In argomento, v. R. Spaemann, Concetti morali fondamentali, Casale Monferrato, 1993, 61. Risulta condivisibile, la critica ad H. Kelsen – secondo cui la giustizia resterebbe al di fuori del diritto, in quanto ideologica – formulata da F. Modugno, e posta in evidenza da G. Razzano, Il concetto di costituzione in Franco
Modugno, fra positivismo giuridico e “giusnaturalismo”, in Studi in onore di Franco Modugno, III, Napoli, 2011, 2771,
conformemente alla quale non sarebbe ammissibile alcuno iato fra diritto e giustizia. Sul tema, peraltro, non possono sottacersi i contributi di R.Dworkin, What is Equality, in www.strongwindpress.com.
17 La quale, anzi, potrebbe costituire occasione per imprimere un nuovo impulso alle politiche sociali dello Stato,
come evidenzia G.Razzano, Lo “statuto” costituzionale dei diritti sociali, in A. Cavasino, G. Scala, G. Verde (cur.), I
diritti sociali dal riconoscimento alla garanzia. Il ruolo della giurisprudenza. Atti del Convegno svoltosi a Trapani l’8-9
giugno 2012, Napoli, 2013, 25.
18 Nella concorrente accezione relazionale dell’attributo, segnalata da A. Spadaro, I diritti sociali di fronte alla crisi, in
ILARIO NASSO
dei margini di manovra entro cui il legislatore è ammesso a mutare la disciplina applicabile alla fattispecie in parola.
È emersa, innanzitutto, l’impalpabilità della categoria del diritto acquisito19, erosa dalla
necessità di evitare ingessature nell’esercizio della funzione legislativa.
A questo proposito, con la sent. n. 390/1995, la Corte prendeva posizione sul rapporto fra (preesistente) regolazione di un rapporto previdenziale e sua sopravvenuta rivisitazione, affermando l’incensurabilità degli interventi normativi, se razionali, pur sancendo – al contempo – l’importanza sistemica del principio del legittimo affidamento20.
La sentenza forniva, altresì, un’indicazione di metodo: il giudice delle leggi rinveniva nella modulazione temporale del mutamento normativo – concretamente spettante al raccordo fra Parlamento e Governo – la ragione quantomeno concorrente) di salvezza del disposto normativo oggetto delle riserve d’incostituzionalità; proprio l’inesistenza di vistose divaricazioni temporali nella ricostruzione del trattamento pensionistico consentiva, infatti, di preservare sufficientemente gli affidamenti serbati dai destinatari delle nuove norme.
Con la sent. n. 446/2002, poi, la Consulta avrebbe meglio indagato il rapporto sussistente fra le discipline di legge interessate dall’avvicendamento, così valorizzando la finalità «di salvaguardare equilibri di bilancio e contenere la spesa previdenziale», e mandando esenti da censure le disposizioni impugnate, sebbene incidenti anche sugli assegni previdenziali in erogazione.
Venivano, in tal modo, piantate le “colonne d’Ercole” della discrezionalità legislativa in politica economica: se già con la sent. n. 417/1996 la Corte aveva privilegiato le «inderogabili esigenze di contenimento della spesa», sei anni dopo essa appariva non meno sensibile alle criticità del sopraggiunto scenario economico, traendone spunti per un richiamo agli «equilibri di bilancio» e «al contenimento della spesa previdenziale», e facendo salva (solamente) l’ineliminabilità radicale de «il diritto ad una pensione legittimamente attribuita (in concreto e non potenzialmente)»21, pur
esprimendo una certa preoccupazione innanzi «alla necessità economico-sociale di evitare in un momento di grave crisi economica notevoli disparità fra le diverse categorie di pensionati, con le conseguenti tensioni sociali».
Con la sent. n. 223/2012, poi, la Corte interveniva in materia di pensioni dei magistrati, argomentandone l’irriducibilità a posteriori in conseguenza della loro attitudine a salvaguardare l’indipendenza – costituzionalmente guarentigiata ex art. 104 Cost. – del singolo magistrato e, suo tramite, dell’intero ordine.
Dalla succinta rassegna compiuta, dunque, possono già enuclearsi i criteri ispiratori degli avvicendamenti legislativi in materia.
19 Lo rammenta A.Valeriani, I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni: le prospettive per il futuro, consultabile in
www.bollettinoadapt.it.
20 Sul legittimo affidamento, ex multis, v. V. Pampanin, Legittimo affidamento e irretroattività della legge nella
giurisprudenza costituzionale e amministrativa, in www.academia.edu, nonché F.F. Pagano, La mancata previsione dell’errore di diritto tra i casi di modifica o di revoca del provvedimento definitivo di liquidazione del trattamento pensionistico e la tutela del legittimo affidamento nell’ambito dei rapporti di durata, in Giur. cost., IV/2014, 3328 ss., e F. P. Rossi, Il diritto alla pensione alla luce del risultato del referendum sulla riforma della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it/
wordpress/ wp-content/ uploads/ 2016/06/rossi.pdf, ma anche G. Marino, Il contributo di solidarietà sulle pensioni
d'oro non è incostituzionale, in Dir. & Giust., XXXII/2016, 23 ss., così come F. Ghera, La Corte interviene a tutela dei titolari di pensioni soppresse, ma soltanto con decisione interpretativa di rigetto, in Giur. cost., II/2016, 522 ss., e G.
D’Alessio, M. Maria, C. Coviello, Prepensionamento progressivo” e “ricambio generazionale” nel lavoro privato e nel lavoro
pubblico. i principi del diritto europeo e i recenti interventi legislativi italiani, in Il Lav. nelle pubbl. amm., V/2015, 611 ss.
21 «intervenendo in una fase avanzata del rapporto di lavoro, ovvero quando addirittura è subentrato lo stato di
quiescenza, peggiorasse senza un’inderogabile esigenza, in misura notevole e in maniera definitiva un trattamento pensionistico in precedenza spettante, con la conseguente, irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività».
In via preliminare, occorre rammentare come retribuzione e pensione – secondo la Consulta – siano due componenti del medesimo trattamento spettante al lavoratore: di talché risulta legittimo definire la pensione alla stregua di una «retribuzione … differita»22.
Ancorché posta, però, sotto l’intera egida degli art. 36 e 38 Cost.23, la pensione è rimodulabile
dal legislatore nel tempo, tanto per il futuro24 quanto per il passato25: con riferimento a quest’ultima
eventualità, la Corte ha escluso possa predicarsi una sorta di “diritto di sequela”, del lavoratore nei riguardi della legislazione pensionistica sussistente al tempo del suo pensionamento, ovvero del suo ingresso nel mondo del lavoro, e ha aggiuntivamente rammentato come nemmeno si diano addentellati costituzionali alla pretesa di rivalutazione sistematica dell’assegno percepito26.
In ordine al quantum del trattamento, in altre occasioni la Corte è parsa sposare una lettura al ribasso della funzione assolta dalle provvidenze pensionistiche, con il solo limite «delle esigenze minime di protezione della persona»27.
Volendo, allora, pervenire ad uno sguardo d’insieme sulla giurisprudenza costituzionale in punto di previdenza sociale, le accortezze del giudice delle leggi sono sembrate protese ad impedire il consolidamento d’“ipoteche sul futuro” delle finanze statali, e – correlativamente – dei margini d’intervento del legislatore in materia.
Proprio alla luce del contesto appena tratteggiato, risulta singolare il più recente corso intrapreso dalla giurisprudenza della Corte: gli elementi di apparente dissociazione della Consulta dai suoi precedenti formeranno, dunque, oggetto delle riflessioni che seguono.
4. Le ultime tappe della giurisprudenza costituzionale in punto di rapporti fra il sistema