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69 Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranier

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 144-146)

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giura- menti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d’appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l’assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l’istanza è proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l’assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica. 3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l’assunzione, rimette gli atti al giudice competente. 4. Può disporsi l’assunzione di mezzi di prova o l’espletamento di altri atti istruttori non previsti dall’ordina- mento italiano sempreché essi non contrastino con i princìpi dell’ordinamento stesso.

5. L’assunzione o l’espletamento richiesti sono disciplinati dalla legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall’autorità giudiziaria straniera in quanto compatibili con i princìpi dell’ordinamento italiano.

Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

 Prove in materia civile (artt. 2697-2739 c.c.)  Assunzione dei mezzi di prova (artt. 202-266 c.p.c.)  Assunzione all’estero delle prove in materia civile e commerciale (Reg. CE 28.5.2001, n. 1206)  Assunzione all’estero delle prove in materia civile e commerciale (Convenzione dell’Aja del 18.2.1970)

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SOMMARIO

1. Profili generali dell’assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri. – 2. Il procedimento di am- missione dell’assunzione della prova. – 3. L’applicazione del diritto processuale italiano e le forme richieste dal giudice estero.

1. Profili generali dell’assunzione di mezzi di prova di- sposti da giudici stranieri. – L’utilizzo nel nostro paese

dei mezzi di prova disposti dal giudice straniero rientra senz’altro nel campo dell’assistenza giudiziaria interna- zionale e non nel settore del riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di merito pronunciati all’estero (art. 64). Si arriva a tale conclusione ponendo a confronto l’art. 64 e l’art. 69 della l. n. 218/1995 per poi rilevare come “la sentenza straniera è di regola automati- camente riconosciuta in Italia senza necessità di un prov- vedimento ad hoc, [...] mentre all’assunzione in Italia del mezzo di prova disposto all’estero sono senz’altro ignoti simili automatismi» e come «per l’esecuzione nel nostro Paese della sentenza resa in un processo straniero l’ini- ziativa è affidata esclusivamente alla parte privata, mentre l’attuazione del provvedimento istruttorio esige un impul- so, più o meno esplicito, dell’ufficio giurisdizionale pro- cedente” (ROMANO, L’assunzione di prove civili disposte dai giudici stranieri, in Riv. dir. proc., 2005, p. 227). La disposizione in esame disciplina i casi in cui al giudice italiano vengono richiesti, da parte di un giudice straniero, l’assunzione dei mezzi di prova in funzione di un proce- dimento civile pendente davanti a quest’ultimo (giudice straniero). La rogatoria passiva trova fondamento nel- l’articolo in questione che subordina l’assunzione dei mezzi di prova ad un provvedimento di esecutorietà da parte dell’autorità giudiziaria italiana (decreto della corte di appello). L’oggetto della richiesta può essere costituito da una prova testimoniale (Cass. 14.4.1969 n. 1185), ac- certamenti tecnici (Cass. 13.11.1965 n. 2371), giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova. La verifica della tipo- logia delle prove assumibili non richiede una piena identità fra mezzo istruttorio richiesto ed i mezzi tipici previsti dal nostro ordinamento (CAMPEIS, DE PAULI, Rogatorie attive e passive nella nuova disciplina del diritto internazionale privato e processuale (l. 31.5.1995, n. 218), in Nuova giu- risprudenza civile commentata, 1998, p. 185), essendo sufficiente una corrispondenza in via generale, nel senso che essi siano comunque riconducibili alle categorie del nostro ordinamento processuale. Ne deriva che potrebbe essere ammesso l’espletamento di un mezzo istruttorio sconosciuto all’ordinamento italiano, purché rientri nelle categorie previste dall’art. 69.

Il decreto della corte è un atto con cui si dispone l’escussione del mezzo istruttorio richiesto al fine di pre- stare assistenza giudiziaria internazionale (non già un atto di attribuzione di effetti giuridici a provvedimenti stranie- ri). Si tratta semplicemente di organizzare il compimento di attività giurisdizionali in funzione di un processo che pende all’estero (POCAR, L’assistenza giudiziaria interna- zionale in materia civile, Padova, 1967, p. 151). Esso è ascrivibile alla volontaria giurisdizione ed è sottoposto alle disposizioni procedurali ad essa applicabili (art. 737 c.p.c.) (FUMAGALLI, Articolo 69 (Assunzione dei mezzi di prova disposti da giudici stranieri), in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 352).

2. Il procedimento di ammissione dell’assunzione della prova. – La corte di appello del luogo in cui si deve proce-

dere all’assunzione della prova è competente a dare esecu- zione all’assunzione dei mezzi di prova mediante proprio decreto. La corte di appello, però, non ha il compito di verificare la competenza internazionale del giudice stranie- ro, o l’esistenza (o meno) di un giudicato interno italiano sulla domanda azionata all’estero che ha dato luogo al procedimento per il quale sia stato richiesto l’atto istrutto- rio. Ne deriva che la rogatoria non può essere rifiutata per tali motivi in quanto appare del tutto irrilevante che la sen- tenza straniera, resa a definizione del giudizio cui appar- tiene l’atto oggetto della richiesta, possa essere (o meno) riconosciuta in Italia; ciò per il principio secondo cui roga- torie e riconoscimenti sono istituti da collocarsi su piani del tutto diversi (CAMPEIS, DE PAULI, Il processo civile italiano e lo straniero, Milano, 1996, p. 224). L’art. 69, peraltro, non individua direttamente il giudice competente (FUMAGALLI, Articolo 69 (Assunzione dei mezzi di prova disposti da giudici stranieri), in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 352). È espressamente previsto, invece, che la corte d’appello de- liberi in camera di consiglio, cosicché trovano applicazio- ne “anche le disposizioni di procedura contemplate dagli artt. 737 ss. del codice di rito: il provvedimento, quale che ne sia il segno, è perciò reso con decreto motivato, è revo- cabile o modificabile in ogni tempo e non è soggetto né a reclamo né a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7°. Cost.” (ROMANO, L’assunzione di prove civili disposte dai giudici stranieri, in Riv. dir. proc., 2005, pp. 241-242). Una volta che la corte d’appello abbia auto- rizzato l’assunzione rimette gli atti al tribunale competente (cioè al tribunale del luogo dove la prova deve essere as- sunta), che può adottare ordinanze “su tutte le questioni che sorgano durante il suo corso” che non possono essere impugnate dinanzi ad alcun giudice superiore (ROMANO, L’assunzione di prove civili disposte dai giudici stranieri, in Riv. dir. proc., 2005, p. 243).

3. L’applicazione del diritto processuale italiano e le forme richieste dal giudice straniero. – Il co. 4 della nor-

ma in esame prevede la possibilità che siano assunti mezzi di prova, o espletati atti istruttori non previsti dall’ordina- mento italiano, ovvero assunti con modalità non previste dall’ordinamento italiano, purché conformi ai principi dell’ordinamento italiano. Poiché il provvedimento serve unicamente quale base per una corrispondente attività ita- liana, il limite dell’ordine pubblico non riguarda lo scopo perseguito nel processo pendente all’estero, o le norme in esso applicate, salvo che essi, risultando espressi nel prov- vedimento istruttorio, caratterizzino direttamente l’attività richiesta (FUMAGALLI, Articolo 69 (Assunzione dei mezzi di prova disposti da giudici stranieri), in Commentario del nuovo diritto internazionale privato, Padova, 1996, p. 354). Per le modalità di assunzione e di espletamento dei mezzi di prova disciplinati dalla legge italiana, il co. 5, richiede che si osservino le forme espressamente richieste

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dal giudice straniero purché non contrastanti con i principi dell’ordinamento italiano. Incombe sulla parte interessata dimostrare eventuali violazioni della legge straniera nell’espletamento della rogatoria. Il co. 5 consente di os- servare le forme espressamente richieste dall’autorità giu-

diziaria straniera (compatibili con il nostro ordine pubbli- co) qualora la legge italiana non vi provveda. Risulta, dunque, accoglibile, per fare un esempio, la richiesta di assumere una prova testimoniale adottando la modalità della c.d. cross-examination.

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 144-146)

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