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59 Titoli di credito

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 126-129)

La cambiale, il vaglia cambiario e l’assegno sono in ogni caso regolati dalle disposizioni contenute nelle Conven- zioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al re- gio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19.3.1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, converti- to dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte fuori dei territori degli Stati contraenti o allorché esse designino la legge di uno Stato non contraente.

Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello Stato in cui il titolo è stato emesso. Tuttavia le obbligazioni diverse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna è stata assunta.

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Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

 Assegno (Convenzione di Ginevra del 19.3.1931 per risolvere certi conflitti di legge in materia di assegni bancari; Convenzione di Ginevra del 19.3.1931 relativa al diritto di bollo in materia di assegni; Convenzione di Ginevra del 19.3.1931 recante una legge uniforme in materia di assegni cambiari)  Cambiale e vaglia cambiario (Convenzione di Ginevra del 7.6.1930 per risolvere certi conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario; Convenzione di Ginevra del 7.6.1930 relativa al diritto di bollo in materia di cambiali e di vaglia cambiari; Convenzione di Ginevra del 7.6.1930 recante una legge uniforme sulla cambiale e il vaglia cambiario)  Efficacia esecutiva (art. 63, co. 2, r.d. 14.12.1933, n. 1669; art. 55, co. 2, r.d. 21.12.1933, n. 1736)

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Art. 59, co. 1 e 2. Questioni escluse. – 2.1. Cambiale e vaglia cambiario. – 2.2. Assegno. – 3. Art. 59, co. 3. – 3. Coordinamento con la c.d. lex cartae sitae. – 4. Strumenti internazionali. – 4.1. Rapporto con i Regolamenti Roma I e II. – 5. Il rinvio ex art. 13.

1.Premessa. – La disciplina in materia di titoli di credito –

in conformità a quanto già proposto dal progetto Vitta di riforma del diritto internazionale privato del 1960 – supera il sistema previgente basato sulla coesistenza tra regime di diritto comune e regime imposto su base convenzionale. L’articolo in esame pertanto regola – al co. 1 e 2 – la cam- biale, il vaglia cambiario e l’assegno, generalizzando gli effetti del regime ricavabile dalla convenzioni in materia, mentre al co. 3 stabilisce il regime ordinario per gli altri titoli di credito. L’art. 59 non disciplina invece il tema dell’efficacia esecutiva dei titoli di credito. Stante la na- tura processuale di detto profilo, ciò appare coerente con la regola che prevede l’applicazione della legge italiana al processo instaurato in Italia (v. sub art. 12. MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, Torino, 2016, II, p. 497). La questione è affrontata nell’art. 63, co. 2, r.d. 14.12.1933, n. 1669, con riferimento alla cambiale e nell’art. 55, co. 2, r.d. 21.12.1933, n. 1736, per quanto attiene l’assegno. Tali norme considerano cambiale e assegno quali titoli esecutivi per capitale e accessori an- che quando siano emessi all’estero purché, in tale ipotesi, detti effetti siano ammessi dalla legge del luogo di emis- sione. La verifica di tale circostanza spetta al giudice ita- liano. Diversamente ritenendo si verrebbe a privare le di- sposizioni di gran parte del loro significativo precettivo (Cass. 10.3.1993 n. 2894).

2. Art. 59, co. 1 e 2. Questioni escluse. – Con riferimento a cambiale, vaglia cambiario e assegno, l’art. 59 rinvia espressamente alla disciplina contenuta in due fondamen- tali convenzioni internazionali (sulle quali si dirà infra) superandone al contempo i limiti. Nello specifico, nel co. 1, si afferma che le convenzioni si applicano “in ogni ca- so”. Nel co. 2, il legislatore ne amplia il campo di applica- zione fino a includere anche la designazione di una legge appartenente a un Paese non contraente o i casi in cui l’obbligazione venga assunta nel territorio nazionale di uno Stato non membro così da attribuire loro carattere universale (sul punto, v. Relazione allegata allo schema di articolato, in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, p. 979). Tali riferimenti testuali sono stati oggetto di differenti interpre- tazioni: 1) Secondo una prima opinione essi fonderebbero un rinvio materiale alle singole convenzioni le quali ver- rebbero così a modellare la normativa comune. In tal mo- do, il legislatore avrebbe quindi operato una “nazionaliz-

zazione” delle convenzioni stesse (MOSCONI,CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, Torino, 2016, II, pp. 493-494; CONETTI,TONOLO,VISMARA,Commento alla riforma del diritto internazionale privato italiano, Torino, 2009, pp. 276-277). 2) Secondo una diversa inter- pretazione, l’articolo in commento farebbe sì venir meno la restrizione dell’ambito di applicazione dei due strumenti internazionali, ma non costituirebbe però un rinvio recetti- zio. Al contrario, l’art. 59 configurerebbe in sostanza un mera integrazione degli atti di esecuzione così che non vi sarebbe un regime di conflitto duplice (uno convenzionale e uno di diritto comune che ricalca quello convenzionale per i casi non rientranti nella sfera applicativa dello stru- mento internazionale), ma un regime unico (in quanto le due convenzioni si applicano direttamente a tutte le fatti- specie). Conseguentemente, le dette convenzioni verrebbe- ro ad applicarsi in via diretta e andrebbero interpretate au- tonomamente senza dover far ricorso alle categorie della lex fori (RADICATI DI BROZOLO, Diritto internazionale privato uniforme, l. n. 218/1995 e titoli di credito, in Riv. dir. int., 1997, p. 354 ss.). In ogni caso, si è evidenziato che l’ampio rinvio escluderebbe la possibilità per le parti di designare negozialmente la legge applicabile (FAUCE- GLIA, sub art. 59, in Atti Notarili – Diritto comunitario e internazionale, a cura di Preite, Gazzanti Pugliese di Cro- tone, Torino, 2011, I, p. 1139). Cambiale e vaglia cam- biario trovano pertanto la loro disciplina nella Convenzio- ne di Ginevra del 7.6.1930 per risolvere certi conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, mentre l’assegno è soggetto alla Convenzione di Ginevra del 19.3.1931 per risolvere certi conflitti di legge in materia di assegni bancari. Esse tuttavia non regolamentano compiu- tamente la materia ma, come emerge chiaramente dalla loro stessa denominazione, intendono piuttosto “risolvere certi conflitti di legge”. Rimangono escluse, tra l’altro, questioni come, ad esempio, il pegno del titolo e il ruolo del consenso all’emissione. Rispetto ad esse la dottrina ha sottolineato che, nell’applicare le norme di diritto interna- zionale privato del foro, l’interprete dovrebbe comunque tener conto dell’esigenza di armonizzare la disciplina na- zionale con quella degli altri ordinamenti (CONETTI,TO- NOLO,VISMARA,Commento alla riforma del diritto inter- nazionale privato italiano, Torino, 2009, p. 279).

2.1. Cambiale e vaglia cambiario. – La Convenzione di Ginevra del 7.6.1930 (resa esecutiva in Italia dal r.d.l.

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25.8.1932 n. 1130 convertito dalla l. 22.12.1932 n. 1946) è ispirata al principio dell’autonomia delle singole sotto- scrizioni cambiarie: mentre gli effetti delle obbligazioni degli obbligati principali (accettante, nella cambiale e sot- toscrittore, nel vaglia) sono regolati dalla legge del luogo dove i titoli sono pagabili, gli effetti derivanti dalle firme degli altri obbligati (obbligazioni in via di regresso di av- vallante, girante, accettante per intervento) sono sottoposte alla legge del luogo in cui sono stati sottoscritti (art. 4 Convenzione). L’art. 2 tratta della legge applicabile con riferimento all’esistenza o meno della capacità di una per- sona a obbligarsi, dettando una disciplina ispirata al favor validatis. Infatti, anche se la persona risulta incapace ai sensi della sua legge nazionale o della diversa legge da questa richiamata (le quali regolano la questione ai sensi del co. 1), essa viene comunque ritenuta obbligata in base al co. 2 qualora possa essere considerata capace ai sensi della legge dello Stato in cui è avvenuta la sottoscrizione. È prevista, tuttavia, la facoltà dei Paesi membri di non ri- conoscere la validità delle obbligazioni assunte da propri cittadini considerati capaci da altri Stati contraenti esclusi- vamente in base al disposto del co. 2. L’articolo successi- vo è dedicato alla forma e appare ispirato a esigenze di semplicità e certezza (MOSCONI,CAMPIGLIO, Diritto in- ternazionale privato e processuale, Torino, 2016, II, p. 495). L’art. 3, co. 1, infatti, prevede quale unico criterio di collegamento quello del luogo in cui è avvenuta la sotto- scrizione. Peraltro, l’irregolarità di una sottoscrizione non inficia la regolarità di quelle successive, stante il suddetto principio di autonomia delle singole sottoscrizioni (co. 2). In ogni caso i Paesi contraenti possono scegliere di rego- lamentare diversamente i rapporti tra propri cittadini anche se assunti all’estero: al riguardo, il co. 3 autorizza i Mem- bri a subordinare la validità formale di un obbligo assunto all’estero da un proprio cittadino nei confronti di un con- cittadino ai requisiti previsti dalla legge nazionale. La Convenzione identifica il luogo di emissione del titolo quale criterio di collegamento sia con riferimento alla leg- ge applicabile ai termini dell’esercizio dell’azione di re- gresso (art. 5) che per determinare se il portatore di una cambiale acquista il credito che è causa dell’emissione del titolo (art. 6). La disciplina del pagamento di vaglia cambiari, la possibilità di accettazione parziaria e l’obbligo del portatore ad accettare un pagamento parzia- le (art. 7) nonché le misure da seguire in caso di perdita o furto del titolo (art. 9) sono tutti profili sottoposti alla legge del luogo dove la cambiale o il vaglia sono pagabili. Diversamente, per la forma e i termini del protesto biso- gna riferirsi al luogo dove esso deve essere elevato (art. 8). Infine, gli altri atti necessari all’esercizio o alla preser- vazione dei diritti sono regolati dalla legge del luogo in cui il singolo atto deve essere eseguito (art. 8). Si sottoli- nea che l’Italia ha apposto numerose riserve alla Conven- zione, per una conoscenza completa delle quali si rinvia al testo del regio decreto.

2.2. Assegno. – La Convenzione di Ginevra del 19.3.1931 (resa esecutiva in Italia dal r.d.l. 24.8.1933 n. 1077, con- vertito dalla l. 4.1.1934 n. 61) riflette nel contenuto le scel- te operate dalla Convenzione del ’30 in materia di cambia- li e vaglia cambiari. In merito alla capacità di una persona a obbligarsi, l’art. 2 (così come l’art. 2 della convenzione gemella) è ispirato al favor validatis. È, infatti, previsto un doppio criterio di collegamento: la questione sarà valutata,

in via principale, in base alla legge nazionale del soggetto o alla diversa legge da questa richiamata (co. 1) e, in via secondaria – nell’ipotesi in cui la persona fosse incapace ai sensi della legge di cui al co. 1 – in base alla legge dello Stato in cui è avvenuta la sottoscrizione (co. 2). È fatta salva la possibilità per i Paesi membri di non riconoscere la validità delle obbligazioni assunte da propri cittadini considerati capaci da altri Stati contraenti esclusivamente in base al disposto del co. 2 (co. 3). Il luogo dove è pagabi- le l’assegno viene utilizzato quale criterio di collegamento per una serie di questioni specificamente elencate nell’art. 7, ivi comprese il termine di presentazione, i provvedi- menti da prendere in caso di perdita o furto, l’eventuale esistenza e la natura di diritti speciali sulla provvista a favore del portatore. La stessa legge regola anche l’identificazione delle persone sulle quali l’assegno ban- cario può essere tratto (art. 3). Peraltro, nel caso ne deri- vasse la nullità del titolo quale assegno bancario, rimango- no comunque valide le eventuali obbligazioni nascenti da sottoscrizioni apposte in Stati le cui leggi nazionali non ne sanciscano la nullità (co. 2). Inoltre – differenziandosi in ciò rispetto alla Convenzione sulla cambiale – il luogo di pagamento è stato scelto anche quale criterio alternativo al luogo di sottoscrizione al fine di individuare la legge ap- plicabile alla forma (art. 4). L’irregolarità della forma in- ficia esclusivamente la relativa sottoscrizione e non le al- tre, anche successive, purché sia valida ai sensi della legge dove l’obbligo successivo è stato sottoscritto (co. 2). Viene fatta salva la facoltà per i singoli Stati di affermare la vali- dità degli obblighi fra propri concittadini qualora siano rispettate le forme previste dalla legge nazionale. Gli effet- ti delle obbligazioni sono regolati invece dalla legge dello Stato dove le stesse sono state sottoscritte (art. 5). I termini per l’azione di regresso si determinano con riferimento alla legge del luogo di emissione del titolo (art. 6). Infine, similmente a quanto disposto in tema di cambiale, la forma e i termini del protesto sono sottoposti alla legge del luo- go dove deve essere elevato, mentre, gli altri atti necessa- ri all’esercizio o alla preservazione dei diritti sono rego- lati dalla legge del luogo in cui il singolo atto deve essere eseguito (art. 8). Come nel caso della Convenzione del ‘30, l’Italia ha apposto numerose riserve alla Convenzione del ’31, per l’esame analitico della quali pure si rinvia al testo del regio decreto di attuazione.

3. Art. 59, co. 3 – Tale comma stabilisce una norma di conflitto volta a individuare la legge applicabile a titoli di credito diversi da cambiale, vaglia cambiario e assegno. Sono riconducibili ai titoli di credito non cambiari “i titoli rappresentativi di merci […] i quali attribuiscono al legittimato – ossia al soggetto che essi stessi indicano co- me tale – una serie di diritti relativi alle merci in essi de- scritti, quali il diritto alla riconsegna, il possesso delle merci stesse ed il potere di disporne mediante il trasferi- mento del titolo” (MOSCONI,CAMPIGLIO, Diritto interna- zionale privato e processuale, Torino, 2015, I, p. 497). Come esplicitato dalla stessa Relazione si tratta, in sostan- za, di titoli rappresentativi di merci quali nota di pegno, polizza di carico o lettera di vettura (Relazione allegata allo schema di articolato, in Riv. dir. int. priv. proc., 1989, p. 980). La norma di conflitto varia a seconda che si debba individuare la legge applicabile alle obbligazioni diverse dalla principale o all’obbligazione principale. La prima –

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