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50 Giurisdizione in materia successoria

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 109-111)

In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste: a) se il defunto era cittadino italiano al momento della mor- te; b) se la successione si è aperta in Italia; c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza economica è si- tuata in Italia; d) se il convenuto è domiciliato o residente in Italia o ha accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all’estero; e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

 Foro per le cause ereditarie (art. 22 c.p.c.)  Competenza giurisdizionale in materia di successioni (Convenzione ita- lo-svizzera 22.7.1868)  Competenza giurisdizionale in materia di successioni (Reg. UE 4.7.2012, n. 650)

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SOMMARIO

1. Criteri speciali di giurisdizione. – 2. Materia successoria. – 3. Convenzione italo-svizzera del 22.7.1868. – 4. Reg. UE 4.7.2012 n. 650.

1. Criteri speciali di giurisdizione. – La norma in com- mento individua dei criteri speciali di giurisdizione in materia successoria (TONOLO, sub art. 50, in Comm. Co- netti-Tonolo-Vismara, Torino, 2009, p. 219). Innanzitutto, la giurisdizione italiana sussiste qualora il de cuius avesse la cittadinanza italiana al tempo della morte (TONOLO, sub art. 50, cit., p. 222); è stato invece eliminato il criterio rela- tivo alla cittadinanza italiana del convenuto (CLERICI, sub art. 50, in Comm. Pocar-Treves-Carbone-Giardina- Luzzatto-Mosconi-Clerici, Padova, 1996, p. 247; DI FA- BIO, Le successioni nel diritto internazionale privato, in Tratt. Rescigno-Ieva, II, Padova, 2010, p. 745), di cui au- torevole giurisprudenza ha fatto applicazione, anche in materia successoria, in vigenza del precedente sistema in- ternazional-privatistico (Cass. 22.11.1984 n. 5984). Si no- ta, poi, come l’art. 50 riproduca alcuni titoli generali di giurisdizione (domicilio e residenza del convenuto in Ita- lia, proroga di giurisdizione), di cui agli artt. 3 e 4, l. n. 218/1995 (BALLARINO, Diritto internazionale privato, Padova, 1999, p. 550; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 223), la cui operatività è tuttavia esclusa in relazione alle domande concernenti beni immobili situati all’estero, in coordina- mento con la previsione di cui all’art. 5 (v. sub art. 5) (TONOLO, sub art. 50, cit., p. 224; DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, Milano, 2013, p. 31); la giurisprudenza ha precisato che la colloca- zione all’estero dei beni immobili non permette, invece, di escludere la giurisdizione italiana, qualora questa sussista in base agli altri criteri indicati dalla norma in esame (Cass. 12.7.2011 n. 15233); in senso ancor più restrittivo, parte della dottrina limita l’operatività dell’eccezione in relazione al solo criterio dell’accettazione della giurisdi- zione (BALLARINO, Diritto internazionale privato, cit., p. 552). Pur mancando il richiamo generalizzato ai criteri di competenza territoriale, operato dall’art. 3, co. 2, per l’individuazione della giurisdizione, l’art. 50, lett. b (aper- tura della successione in Italia), c (localizzazione in Italia dei beni di maggiore consistenza economica) ed e (localiz- zazione in Italia dei beni oggetto della controversia), indi- vidua criteri analoghi, ed in parte pienamente coincidenti, a quelli previsti dall’art. 22 c.p.c. Può dunque dirsi che la norma in commento incorpori, in sostanza, tutti i criteri generali di giurisdizione, con la sola esclusione di quello, di cui all’art. 3, co. 1, relativo alla presenza in Italia di un rappresentante del convenuto autorizzato a stare in giudi- zio, nonché degli ulteriori criteri di competenza territoriale ricavabili dall’art. 22 c.p.c. (CLERICI, sub art. 50, cit., p. 250; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 220 ss.; DI FABIO, Le successioni nel diritto internazionale privato, cit., p. 744 ss.). In ragione di ciò, assume una limitata rilevanza con- creta (MOSCONI,CAMPIGLIO, Diritto internazionale priva- to e processuale, II, Torino, 2006, p. 144; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 221), la questione, comunque oggetto di ampia discussione, relativa all’applicazione della norma in esame in via esclusiva (in tal senso: DELI, sub art. 50, in Comm. Bariatti, Padova, 1996, p. 1318; DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di

morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, cit., p. 29), ovvero concorrente con i criteri generali (in quest’ultimo senso, per la dottrina: PICONE, La riforma italiana del diritto internazionale privato, Padova, 1998, p. 65; BALLARINO, Diritto internazionale privato, cit., p. 550; MOSCONI,CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale, II, cit., p. 144; per la giurisprudenza: Trib. Lucca 23.9.1997, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, p. 818). Per espressa previsione normativa, in materia di giurisdi- zione volontaria, ai criteri di cui all’art. 50 si aggiungono quelli indicati dall’art. 9 (v. sub art. 9) (CLERICI, sub art. 50, cit., p. 250 ss.; DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, cit., p. 29 ss.). È evi- dente come i criteri sanciti dalla norma in commento por- tino ad un’ampia affermazione della giurisdizione ita- liana, talvolta in termini criticabili: l’art. 50, lett. e, affer- mando la competenza del giudice italiano in base alla pura e semplice localizzazione in Italia dei beni oggetto della domanda, a prescindere dalla consistenza economica degli stessi e con ciò superando il limite ex art. 50, lett. c, esten- derebbe eccessivamente la giurisdizione, anche in relazio- ne a controversie prive di effettivi legami con l’ordina- mento italiano (DELI, sub art. 50, cit., p. 1321 ss.; PICONE, La riforma italiana del diritto internazionale privato, cit., p. 65; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 223); la previsione po- trebbe tuttavia giustificarsi nell’obiettivo di realizzare la coincidenza tra forum e ius nell’ipotesi di cui all’art. 46, co. 3 (v. sub art. 46) (CLERICI, sub art. 50, cit., p. 248; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 223). Si precisa come la citta- dinanza italiana del de cuius al tempo della morte, l’apertura della successione, il domicilio o la residenza del convenuto in Italia debbano essere accertati secondo il diritto italiano, quale lex fori (BALLARINO, Diritto inter- nazionale privato, cit., p. 551; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 222 ss.; DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, cit., p. 30); analogamente, l’accettazione della giurisdizione deve essere verificata secondo i criteri di cui all’art. 4 l. n. 218/1995 (v. sub art. 4) (BALLARINO, Diritto internazionale privato, cit., p. 552; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 223; DAMASCELLI, Diritto internazionale privato delle successioni a causa di morte: dalla L. n. 218/1995 al Reg. UE n. 650/2012, cit., p. 31). Si è osserva- to che nella previsione di cui all’art. 50, lett. c, dovrebbero ricomprendersi tanto i beni mobili, quanto i beni immobili, ma non anche i beni immateriali, regolati dalle norme spe- ciali in materia (DELI, sub art. 50, cit., p. 1320; TONOLO, sub art. 50, cit., p. 222; DI FABIO, Le successioni nel dirit- to internazionale privato, cit., p. 745).

2. Materia successoria. – L’art. 50 non fornisce alcuna indicazione in relazione a quali siano le cause inerenti alla “materia successoria”, rispetto alle quali lo stesso debba applicarsi per l’accertamento della giurisdizione italiana. Parte della dottrina ritiene ancora applicabile, per quanto in via esemplificativa, la delimitazione contenuta all’art. 22 c.p.c., a cui si faceva riferimento precedentemente alla

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