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32 Separazione personale e scioglimento del matrimonio

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 57-59)

1. In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matri- monio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall’articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia.

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Estremi Normativa di riferimento

 Giurisdizione in materia di separazione, divorzio e annullamento del matrimonio (Reg. (CE) n. 2201/2003)

SOMMARIO

1. Osservazioni generali e ambito di applicazione. – 2. I titoli di giurisdizione. – 3. Il Reg. n. 2201/2003.

1.Osservazioni generali e ambito di applicazione. – Pri-

ma dell’entrata in vigore della l. n. 218/1995, il sistema italiano di diritto internazionale privato non prevedeva un’apposita disciplina internazionalprivatistica per il di- vorzio e la separazione personale, né nell’ambito delle preleggi né nell’ambito della legge sul divorzio 878/1970, che nulla prevedeva al riguardo, facendosi pertanto riferi- mento all’art. 4 c.p.c. (abrogato dalla l. n. 218/1995), che disponeva che lo straniero potesse essere convenuto in Italia nel caso fosse ivi residente o domiciliato oppure ac- cettasse la giurisdizione italiana. L’art. 32 detta regole di giurisdizione specifiche per tutte le azioni in materia ma- trimoniale. Secondo parte della dottrina, l’art. in commen- to, dato il suo carattere di specialità, prevale sui fori previ- sti dal titolo II della legge di riforma e, dunque, sull’art. 9, dettato per la volontaria giurisdizione, e l’art. 10, in mate- ria di misure provvisorie e cautelari, con la conseguenza di ridimensionare la giurisdizione italiana in tale ambito (BARATTA, Scioglimento e invalidità del matrimonio nel diritto internazionale privato, Milano, 2004, p. 75). In par- ticolare, l’assenza di un richiamo all’art. 9 della legge po- ne la questione di verificare la sua applicabilità ai proce- dimenti matrimoniali che abbiano natura di volontaria giurisdizione (amplius, VENTURI, Considerazioni sulla qualificazione dei provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria, in Riv. dir. int. priv. proc., 2003, p. 883 ss.; SALERNO, La giurisdizione volontaria nella legge di ri- forma di diritto internazionale privato, in Riv. dir. int., 2005, p. 620 ss.). Si esclude di qualificare come giurisdi- zione volontaria il procedimento di divorzio su ricorso congiunto dei coniugi riconducibile ai procedimenti came- rali di cognizione. Potrebbe invece rientrare nell’art. 9 il procedimento di omologazione della separazione consen- suale, in considerazione del carattere generale dell’art. 9 che non deroga ma integra i fori generali, come si ricava dal testo della norma, in base alla quale essa si applica nei casi contemplati dalla l. n. 218/1995 (BAREL,ARMELLINI, Manuale breve di diritto internazionale privato, Milano, 2016, p. 155; contra, HONORATI, Art. 9, in BARIATTI (a cura di), Legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del siste- ma italiano di diritto internazionale privato. Commenta- rio, in Nuove leggi civ. comm., 1996, p. 973, sulla base del dato letterale del mancato espresso richiamo assente nell’art. 32, che richiama espressamente solo l’art. 3, e presente invece in altre norme come l’art. 37 in materia di filiazione). A livello pratico la questione si pone solo nell’ipotesi dell’ultimo titolo di giurisdizione richiamato dall’art. 9 (competenza del giudice italiano quando il provvedimento di volontaria giurisdizione riguarda situa- zioni o rapporti ai quali è applicabile la legge italiana ex art. 31 della legge di riforma), applicando il quale si po- trebbe avere una virtuosa coincidenza tra forum e ius, che permetterebbe di applicare la legge italiana ai sensi del co. 2, qualora la legge straniera applicabile non conoscesse gli

istituti della separazione e del divorzio (BARATTA, op. cit., p. 32). L’esclusione del ricorso all’art. 9 eliminerebbe l’operatività di questo titolo di giurisdizione. L’esclusione del richiamo all’art. 10 si spiega con la peculiare natura delle misure temporanee e urgenti previste nei procedi- menti di separazione personale e divorzio, finalizzate ad un regolamento provvisorio del rapporto coniugale e non alla tutela di un diritto suscettibile di pregiudizio nelle mo- re del procedimento (BARATTA, op. cit., p. 75). Non è neppure richiamato l’art. 4 contenente il principio genera- le dell’accettazione della giurisdizione per non conferire rilievo alla volontà delle parti in questa delicata materia. A seguito dell’entrata in vigore del Reg. UE n. 2201/2003, applicabile dal 1.3.2005, alla norma in commento rimane uno scarso spazio applicativo, essendo sostituita dal rego- lamento. L’art. 6 del regolamento, infatti, stabilisce che i titoli di giurisdizione in esso previsti hanno natura esclusi- va e sono quindi inderogabili. L’art. 31 della legge pertan- to ha portata residuale, applicandosi, come stabilisce del resto lo stesso art. 7 del regolamento, quando i titoli di giurisdizione in esso contenuti non consentono l’indivi- duazione di un giudice competente in uno degli Stati membri dell’UE (ad eccezione della Danimarca, che non partecipa all’adozione del regolamento; v. Cass. S.U. 17.2.2010 n. 3680). Nell’ambito di applicazione dell’art. 32 rientrano anche le questioni pregiudiziali relative alla validità o all’esistenza del matrimonio, in applicazione dell’art. 6, in base al quale il giudice italiano può conosce- re incidentalmente delle questioni che non rientrano nella giurisdizione italiana, ma con effetto limitato al giudizio. In relazione alle questioni connesse, quali i rapporti patri- moniali tra i coniugi, l’affidamento dei figli e le obbliga- zioni alimentari (espressione che ricomprende il manteni- mento) è necessario verificare caso per caso se i giudici competenti in materia matrimoniale possiedano competen- za anche per dette questioni, anche alla luce degli interve- nuti regolamenti UE in materia (v. sub artt. 30, 42 e 45). 2. I titoli di giurisdizione. – L’art. 32 contempla più titoli di giurisdizione. In primo luogo, rinvia all’art. 3 della medesima legge, che costituisce la disposizione a carattere generale in materia di giurisdizione (v. sub art. 3). In parti- colare, il rinvio si riferisce principalmente al co. 1, in base al quale le autorità italiane sono competenti qualora il convenuto sia domiciliato o residente in Italia (per un’ap- plicazione, Trib. Pordenone 14.9.2005, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 181). I criteri di domicilio o residenza del convenuto devono essere qualificati secondo la lex fori e dunque in forza degli artt. 43 e 45 c.c. (RICCI, Art. 32, in AA.VV., Codice dei minori, Torino, 1999, p. 2386). Di norma, la residenza del convenuto è identificata con l’ubicazione della casa coniugale, salvo prova contraria (Cass. 28.6.2006 n. 15017; 7.7.2004 n. 19595; per un rilie- vo del tutto peculiare attribuito alla residenza di fatto, ac-

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