l’eventuale questione pregiudiziale sulla validità del ma- trimonio. Ai sensi dell’art. 5, fatto salvo l’art. 3, l’autorità giurisdizionale dello Stato membro che ha reso la decisio- ne sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio, qualora ciò sia previsto dalla legislazione di detto Stato. In Italia ciò non è consentito poiché il divorzio costituisce pronuncia del tut- to distinta dalla separazione (BONOMI, Il regolamento co- munitario sulla competenza e sul riconoscimento in mate- ria matrimoniale e di potestà dei genitori, in Riv. dir. int., 2001, p. 319). La mancata trascrizione del matrimonio nei registri italiani dello stato civile non esclude la giurisdi- zione sulla base dell’art. 3 del regolamento (Trib. Belluno 6.3.2009, cit.). L’art. 6 stabilisce il carattere esclusivo della giurisdizione fondata sugli artt. 3, 4 e 5, stabilendo che il coniuge che risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o ha la cittadinanza di uno Stato membro (o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, il proprio domici- le) nel territorio di uno di questi Stati membri può essere convenuto in giudizio davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro soltanto in forza di tali artt. L’art. 7 è dedicato alla c.d. competenza residua. Ai sensi del par. 1, qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente ai sensi degli artt. 3, 4 e 5, la competenza, in ciascuno Stato membro, è determinata dalla legge di tale Stato, quindi per l’ordinamento italiano dall’art. 32 della l. n. 218/1995. Ai sensi dell’art. 7, par. 2, il cittadino di uno Stato membro che ha la residenza abituale nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest’ultimo, invocare le norme sulla competenza qui in vigore contro un convenuto che non ha la residenza abitua- le nel territorio di uno Stato membro né ha la cittadinanza di uno Stato membro (o che, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, non ha il proprio domicile nel territorio di uno di questi Stati membri). Da ciò è stato derivato che, in pre- senza di uno dei titoli di giurisdizione contenuti nel rego- lamento, i giudici degli Stati membri possono esercitare la loro giurisdizione anche rispetto a cittadini di Stati terzi (C. giust. 29.11.2007, C-68/07, Sundelind Lopez, in base alla quale gli artt. 6-7 del regolamento devono essere in- terpretati nel senso che, nel corso di una causa di divorzio, qualora un convenuto non abbia la residenza abituale in uno Stato membro e non sia cittadino di uno Stato mem- bro, i giudici di uno Stato membro non possono, per statui- re su tale domanda, fondare la loro competenza sul loro diritto nazionale se i giudici di un altro Stato membro sono competenti ai sensi dell’art. 3 del regolamento; Trib. Mila- no, 10.7.2012, in Giur. merito, 2013, p. 1342; Trib. Bellu- no, 6.3.2009, cit.). I titoli di giurisdizione in materia ma- trimoniale hanno carattere oggettivo, ed è esclusa ogni forma di electio fori. La sussistenza della giurisdizione va valutata al momento della proposizione della domanda (art. 16), salvo il principio della perpetuatio iurisdictionis. Un giudice si considera comunque adito alla data del de- posito del ricorso, anche se il procedimento venga poi so- speso su istanza dell’attore e il convenuto non sia a cono- scenza né sia intervenuto nel processo a causa del difetto di notifica da parte dell’attore medesimo (C. giust. 16.7.2015, C-507/14, P c. M). Inoltre, la data in cui la do- manda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale è la data in cui l’autorità giurisdi- zionale si considera adita, anche tale deposito non dà im-
mediato avvio al procedimento secondo il diritto nazionale (C. giust. 22.6.2016, C-173/16, M.H. c. M. H, in relazione però alla responsabilità genitoriale). Il difetto di giurisdi- zione è rilevabile d’ufficio dal giudice (art. 17), che però deve effettuare il controllo in limine litis. La costituzione in giudizio del convenuto non è idonea a sanare il difetto di giurisdizione. Non è immediatamente ricorribile per Cassazione la sentenza che accerta la sussistenza della giu- risdizione sulla base del regolamento, senza definire il giudizio nel merito (Cass. S.U. 12.2.2013, n. 3268). L’art. 19 contiene anche norme sulla litispendenza e sulla con- nessione internazionali, che nel regolamento vengono trat- tate allo stesso modo. Qualora dinanzi ad autorità giurisdi- zionali di Stati membri diverse e tra le stesse parti siano state proposte domande di divorzio, separazione personale dei coniugi e annullamento del matrimonio, l’autorità giu- risdizionale successivamente adita sospende d’ufficio il procedimento finché non sia stata accertata la competenza dall’autorità giurisdizionale preventivamente adita. Quan- do la competenza dell’autorità giurisdizionale preventiva- mente adita è stata accertata, l’autorità giurisdizionale suc- cessivamente adita dichiara la propria incompetenza a fa- vore dell’autorità giurisdizionale preventivamente adita (C. giust. 6.10.2015, C-489/14, A c. B: nel caso di proce- dimenti di separazione personale e di divorzio instaurati tra le stesse parti dinanzi ad autorità giurisdizionali di due Stati membri, l’art. 19, par. 1 e 3 deve essere interpretato nel senso che, in una situazione in cui il procedimento di- nanzi all’autorità giurisdizionale preventivamente adita nel primo Stato membro si è estinto dopo l’adizione della se- conda autorità giurisdizionale nel secondo Stato membro, le condizioni della litispendenza non sono più soddisfatte e, di conseguenza, la competenza dell’autorità giurisdizio- nale preventivamente adita deve considerarsi non accerta- ta). L’art. si applica quindi anche ai casi di falsa litispen- denza: non è richiesta l’identità di causa e di oggetto delle domande proposte dinanzi ad autorità giurisdizionali di Stati membri diversi. Se è vero che le domande devono riguardare le stesse parti, esse possono avere oggetto di- stinto, purché vertano sulla separazione personale, sul di- vorzio o sull’annullamento del matrimonio (C. giust. 6.10.2015, A c. B, cit.; Trib. Milano, ord., 24.2.2017; Trib. Milano 1.6.2012, cit.; Trib. Milano 8.4.2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2011, p. 1112; App. Perugia 10.3.2011, cit.). Tuttavia, una volta pronunciata la separazione in uno Stato membro, ricorso per divorzio può essere depositato presso il tribunale di un altro Stato membro. Sullo specifi- co onere di diligenza nel compimento delle attività succes- sive al deposito del ricorso introduttivo del giudizio pre- ventivamente proposto, ossia a quelle che conducono alla notifica dello stesso, allo scopo di evitare effetti prenotati- vi della giurisdizione verso il foro più favorevole, Trib. Palmi 28.1.2013, cit. (però App. Perugia 10.3.2011, cit.: in caso di litispendenza tra una causa di divorzio intentata in Spagna e una causa di separazione personale intentata in Italia non sussiste la giurisdizione italiana bensì quella spagnola allorché il giudice di tale Stato abbia ammesso la relativa domanda con sentenza interlocutoria, a prescinde- re dalla successiva notifica, in un momento anteriore a quello del deposito del ricorso in Italia). L’art. 19 è appli- cabile alla sola litispendenza intracomunitaria. Per la litispendenza con Stati terzi si applica l’art. 7 della l. n. 218/1995 (Cass. S.U. 18.3.2016, n. 5420; v. anche Cass.
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S.U. 22.12.2017, n. 30877, in base alla quale il provvedi- mento di sospensione del giudizio a seguito del rilievo della ricorrenza di litispendenza internazionale non pone una questione di giurisdizione, essendo, viceversa, ammis- sibile il regolamento necessario di competenza, previsto dall’art. 42 c.p.c., quale rimedio offerto alla parte al fine di verificare la legittimità di un provvedimento che, inciden- do sulla durata del processo, può pregiudicare la tutela del diritto fatto valere). Il sistema di riconoscimento ed ese- cuzione delle decisioni previsto dal regolamento ha carat- tere esclusivo (MOSCONI, Un confronto tra la disciplina del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni stra- niere nei recenti regolamenti comunitari, in Riv. dir. int. pr. proc., 2001, p. 546). Le decisioni emesse in uno Stato membro in materie coperte dal regolamento sono ricono- sciute automaticamente in tutti gli altri Stati membri, anche se la giurisdizione è fondata su norme nazionali. In materia matrimoniale il riconoscimento automatico esten- de all’ordinamento dello Stato membro richiesto gli effetti di accertamento e costitutivi propri della sentenza nello Stato membro d’origine (BARATTA, Il regolamento comu- nitario sul diritto internazionale privato della famiglia, in PICONE (a cura di), Diritto internazionale privato e diritto comunitario, Padova, 2004, p. 184). Non può essere pro- posta domanda di scioglimento del matrimonio in Italia, quando sia già stato pronunciato il divorzio in altro Stato membro, la cui decisione viene automaticamente ricono- sciuta (Trib. Bari 9.12.2008, in Giur. merito, 2010, p. 659). Non sono riconosciute negli altri Stati membri sulla base delle norme del reg. le decisioni di rigetto di doman- de di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio (BARATTA, op. ult. cit., p. 150). Il riconosci- mento delle decisioni negative resta quindi disciplinato dal diritto nazionale. Le decisione ecclesiastiche in materia di nullità del matrimonio, una volta riconosciute in uno Stato membro concordatario, circolano negli altri Stati membri secondo le norme del regolamento (DE CESARI, Diritto internazionale privato e processuale comunitario, Padova, 2005, p. 159). Non possono essere riconosciuti e dichiarati esecutivi in un altro Stato membro i provvedimenti provvi- sori adottati da un giudice non competente per il merito (C. giust. 15.7.2010, C-256/09, Purrucker I). Ogni parte interessata può chiedere, secondo la medesima procedura prevista per la dichiarazione di esecutività, al giudice di uno Stato membro diverso dallo Stato d’origine il ricono- scimento della decisione a titolo principale oppure la de- claratoria di non riconoscibilità della decisione stessa (MUNARI, DAMERI, Regolamento «Bruxelles II», in BA- RATTA (a cura di), Diritto internazionale privato, Milano, 2010, p. 362). Parti interessate a chiedere il riconoscimen- to di una decisione in via principale possono essere anche il pubblico ministero o i successori di uno dei coniugi (MOSCONI,CAMPIGLIO, op. cit., p. 159). Il regolamento consente anche di procedere alla valutazione della ricono- scibilità di una decisione straniera in via incidentale (App. Perugia 10-3-2011, cit.). Il regolamento pone una presun- zione di riconoscibilità delle decisioni, salvo che esse ven- gano dichiarate non riconoscibili perché sussiste uno dei motivi ostativi previsti nell’art. 22. Il controllo sull’esi- stenza di motivi ostativi deve essere effettuato dall’uf- ficiale di stato civile in sede di aggiornamento dei registri in forza della decisione straniera (MOSCONI, op. cit., p. 553). I motivi di non riconoscimento previsti dal regola-
mento hanno carattere tassativo ed escludono ogni altro motivo previsto da norme interne o internazionali (CAR- BONE, Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli di entrambi i coniugi: il regolamento (CE) n. 1347/2000, in CARBONE,FRIGO,FUMAGALLI (a cura di), Diritto processuale civile e commerciale comuni- tario, Milano, 2004, p. 81). Il limite dell’ordine pubblico (art. 22, lett. a) ha carattere eccezionale e il giudice deve motivare il richiamo ad esso (QUEIROLO, Regolamento (CE) 27 novembre 2003, n. 2201 del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di respon- sabilità genitoriale, in F. PREITE (diretto da), Atti notarili. Diritto comunitario e internazionale, vol. IV, 1, Torino, 2011, p. 356). Esso comprende non solo principi propri degli ordinamenti nazionali, ma anche del diritto UE (CA- FARI PANICO, Il riconoscimento e l’esecuzione delle deci- sioni in materia matrimoniale nel nuovo regolamento Bru- xelles II, in BARIATTI,RICCI (a cura di), Lo scioglimento del matrimonio nei regolamenti europei: da Bruxelles II a Roma III, Padova, 2007, p. 40 ss.), quale la violazione del giusto processo, mentre non si ha violazione se il divorzio non è preceduto dalla separazione personale dei coniugi (App. Perugia 10.3.2011, cit.). Ai fini dell’art. 22, lett. b, relativo al rispetto dei diritti della difesa (decisione resa in contumacia oppure atto introduttivo del giudizio non notificato o comunicato al contumace in tempo utile), non è richiesto che la notifica della domanda giudiziale sia av- venuta regolarmente (DE CESARI, La procedura semplifi- cata di exequatur nei regolamenti Bruxelles I, Bruxelles II-bis, e n. 1346/2000 e la sua applicazione pratica, in BOSCHIERO,BERTOLI (a cura di), Verso un ordine «comu- nitario» del processo civile, Editoriale Scientifica, 2008, p. 42). La domanda giudiziale non può considerarsi notificata quando la notificazione avviene con un mezzo che non è neppure astrattamente idoneo ad assicurare l’effettiva co- noscenza dell’atto (App. Perugia 10.3.2011, cit.). Il termi- ne per comparire è fissato dalle norme nazionali ma deve essere sufficiente per consentire al convenuto di difendersi (BARATTA, Il regolamento, cit., p. 171). Non è sufficiente, per escludere l’esistenza di tale motivo ostativo, che il convenuto contumace non abbia impugnato la decisione pur avendone avuta la possibilità, ma occorre anche che non abbia accettato inequivocabilmente la decisione (LO- PES PEGNA, Concentrazione delle difese nello Stato di ori- gine e sue conseguenze per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni, in BOSCHIERO,BERTOLI (a cura di), Verso un ordine «comunitario» del processo civi- le, Editoriale Scientifica, 2008, p. 104) che presuppone l’effettiva conoscenza della decisione e la scelta consape- vole di lasciar decorrere il termine per impugnare (App. Perugia 10.3.2011, cit.). Riguardo al contrasto tra deci- sioni in materia matrimoniale di cui all’art. 22, lett. c-d, una decisione emessa nello Stato richiesto, anche succes- siva, impedisce il riconoscimento di una decisione di un altro Stato membro. Il riconoscimento di una decisione sulla separazione personale può essere precluso da una sentenza di divorzio, trattandosi di statuizioni inconciliabi- li (CARBONE, op. cit., p. 84). Analogamente, il riconosci- mento di una decisione di divorzio è precluso dall’intervenuta pronuncia di annullamento del matrimo- nio (BARATTA, Il regolamento, cit., 190). Il contrasto con