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24 Diritti della personalità

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 39-41)

L’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1 sono regolate dalla legge applicabile alla responsa- bilità per fatti illeciti.

Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

 Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU 4.11.1950)  Legge applicabile ai nomi e ai co- gnomi (Convenzione di Monaco di Baviera 5.9.1980)

SOMMARIO

1. Esistenza e contenuto dei diritti della personalità. – 2. Violazione dei diritti della personalità. – 3. Diritti della personalità ed ordine pubblico. – 4. Convenzione di Monaco di Baviera del 1980.

1. Esistenza e contenuto dei diritti della personalità. – Già precedentemente alla riforma, la materia dei diritti della personalità, ritenendosi inclusa nel campo di applica- zione dell’art. 17 Preleggi, risultava assoggettata alla legge nazionale del titolare dei diritti medesimi (BARUFFI, sub art. 24, in Comm. Bariatti, in Nuove leggi civ. comm., 1996, p. 1104), pur riscontrandosi sul punto alcune per- plessità in dottrina (per una ricostruzione: DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar-Treves-Carbone-Giardina- Luzzatto-Mosconi-Clerici, Padova, 1996, p. 124). La nor- ma in commento conferma tale soluzione, prevedendo tut- tavia immediatamente un’eccezione alla suddetta regola generale per quanto concerne i diritti derivanti da un rapporto di famiglia, ai quali si applica la legge di disci- plina sostanziale del rapporto in questione (v. sub artt. 26 ss.). A tal riguardo, è la stessa relazione al disegno di legge a precisare, in via esemplificativa, come il diritto al nome rientri nell’ambito dei diritti della personalità, e dunque sia sottoposto alla lex patriae della persona inte- ressata, ma come, qualora derivi da un rapporto di filiazio- ne, sia la legge regolatrice di quest’ultimo a doversi appli- care (BARUFFI, sub art. 24, in Comm. Bariatti, cit., p. 1104 ss.). In via generale, al di fuori dell’ipotesi eccezionale considerata, è la legge nazionale della persona a discipli- nare l’esistenza ed il contenuto, ad es., del diritto alla vi- ta, del diritto all’integrità psico-fisica, del diritto alla salu- te, del diritto all’onore, del diritto alla privacy, del diritto alla libertà, del diritto alla libertà sessuale, del diritto al

nome (in cui rientrano lo pseudonimo ed il predicato nobi- liare), del diritto morale d’autore (con esclusione degli aspetti attinenti allo sfruttamento economico dell’opera intellettuale, per cui v. sub art. 54), del diritto di stabilire rapporti patrimoniali con altri, nonché del diritto a creare rapporti famigliari (TONOLO, sub art. 24, in Comm. Conet- ti-Tonolo-Vismara, Torino, 2009, p. 90). Appare opportu- no rilevare come, ai fini della disciplina del diritto al no- me, in caso di pluricittadinanza del soggetto, la giuri- sprudenza italiana (Trib. Bologna 9.6.2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 759 ss.; Trib. Roma 15.10.2004, in Riv. dir. int. priv. proc., 2005, p. 760 ss.) tenda ad esclude- re l’operatività del meccanismo di cui all’art. 19, co. 2, della legge di riforma (v. sub art. 19), in osservanza delle indicazioni fornite dalla Corte di giustizia delle (allora) Comunità europee nel caso Garcia Avello (C. giust. CE 2.10.2003, in causa C-148/2002, Garcia Avello), per cui la prevalenza della nazionalità del foro dovrebbe escludersi quando si traduca in una violazione del divieto di discri- minazione (TONOLO, sub art. 24, in Comm. Conetti- Tonolo-Vismara, Torino, 2009, p. 93 ss.). Si precisa infine come la disciplina dei diritti della personalità di cui alla norma in commento sia completata dall’art. 65 della legge di riforma, che dispone in materia l’automatica efficacia, in Italia, del provvedimento estero quando l’autorità che l’ha adottato appartenga all’ordinamento la cui legge è richiamata dalle norme di conflitto italiane (dunque se pronunciato dal giudice dello Stato di nazionalità della

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persona titolare del diritto, ovvero, in ragione del richiamo di cui all’art. 24, co. 1, parte 2°, dal giudice dell’ordi- namento competente a regolare i rapporti di famiglia, il che consente di riconoscere automaticamente efficacia anche a provvedimenti stranieri riguardanti cittadini italia- ni), o quando il provvedimento produca effetti nel suddetto ordinamento, ancorché sia pronunciato dall’autorità di un diverso Stato, a condizione che siano rispettati il limite dell’ordine pubblico ed i diritti essenziali della difesa (v. sub art. 65) (DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar- Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici, cit., p. 129 ss.; TONOLO, sub art. 24, in Comm. Conetti-Tonolo- Vismara, cit., p. 90).

2. Violazione dei diritti della personalità. – Se il co. 1 dell’art. 24 individua la legge destinata a disciplinare l’esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità, il co. 2 considera separatamente la questione della violazio- ne di tali diritti, facendo rinvio, per la regolamentazione delle relative conseguenze, alla legge applicabile in ma- teria di responsabilità per fatti illeciti, che l’art. 62 della legge di riforma individua nella lex loci commissi delicti, o, a scelta del danneggiato, nella legge dello Stato nel qua- le si è verificato il fatto che ha causato il danno, ovvero, quando il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un medesimo Stato in esso residenti, nella legge di quest’ultimo (v. sub art. 62) (DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosco- ni-Clerici, cit., p. 129). Si precisa come la legge così ri- chiamata sia competente a regolare il profilo della respon- sabilità derivante dalla violazione e, dunque, l’identi- ficazione degli elementi della fattispecie configurata come violazione (DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar- Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici, cit., p. 129; BALLARINO, Diritto internazionale privato, Pado- va, 1999, p. 349; TONOLO, sub art. 24, in Comm. Conetti- Tonolo-Vismara, cit., p. 95), nonché l’eventuale tutela ri- sarcitoria conseguente (DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi- Clerici, cit., p. 129; BARUFFI, sub art. 24, in Comm. Ba- riatti, cit., p. 1108), ma non sia competente a risolvere la questione preliminare concernente l’esistenza dei diritti di cui si denunci la violazione, e la conseguente legittimità o meno del comportamento posto in essere da colui che venga convenuto in giudizio; presupposti, questi ultimi, che restano disciplinati dalla legge nazionale del soggetto (DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar-Treves-Carbone- Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici, cit., p. 129). Il fra- zionamento della fattispecie che ne deriva appare critica- bile, posto che, paradossalmente, potrebbe richiamarsi la legge di un ordinamento straniero per disciplinare le con- seguenze della violazione di un diritto che secondo quell’ordinamento non sussiste (DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosco- ni-Clerici, cit., p. 129). Appare opportuno rilevare come, ai fini dell’individuazione della legge applicabile alle con- seguenze della violazione dei diritti della personalità, non operi il rinvio in senso stretto, espressamente escluso in relazione alle disposizioni del Capo XI della legge di ri- forma (v. sub art. 13), ammesso, invece, rispetto al profilo dell’esistenza e del contenuto dei diritti medesimi (TONO- LO, sub art. 24, in Comm. Conetti-Tonolo-Vismara, cit., p. 94).

3. Diritti della personalità ed ordine pubblico – Sotto il regime della l. n. 218/1995, l’applicazione di una legge straniera incontra sempre i due limiti generali di diritto internazionale privato costituiti dalle norme di applicazio- ne necessaria (v. sub art. 17) e dall’ordine pubblico del foro (v. sub art 16). Quest’ultimo assume particolare im- portanza in materia di diritti della personalità, considerati diritti privati fondamentali (TONOLO, sub art. 24, in Comm. Conetti-Tonolo-Vismara, cit., p. 90) la cui discipli- na coinvolge certamente aspetti di carattere pubblicistico (DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Pocar-Treves-Carbone- Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici, cit., p. 131). A tal riguardo, già la giurisprudenza anteriore alla riforma ha considerato confliggente con l’ordine pubblico la legge straniera che comporti un mutamento del cognome del coniuge separato, in contrasto con la prevalente esigenza di salvaguardare l’unità familiare (Cass. 21.10.1955, n. 3399) e ancora la legge che, in conseguenza all’adozione, preveda l’attribuzione di un diverso nome in capo all’adottato, essendo il nome di battesimo espressione fon- damentale della propria identità personale (Trib. min. Bo- logna 4.2.1988, in Dir. fam., 1988, III, p. 1367 ss.) (per una ricostruzione v.DI BLASE, sub art. 24, in Comm. Po- car-Treves-Carbone-Giardina-Luzzatto-Mosconi-Clerici, cit., p. 131 ss.). In vigenza della l. n. 218/1995, si è poi dichiarata la necessità di consentire all’interessato di otte- nere un trattamento medico-chirurgico di modifica dei propri caratteri sessuali, nel rispetto dei valori di ordine pubblico di dignità e di libertà della persona umana, nono- stante la diversa previsione della legge straniera applicabi- le alla fattispecie (Trib. Milano 14.7.1997, in Riv. dir. int. priv. proc., 1998, p. 568 ss.; Trib. Milano 17.7.2000, in Fam. e dir., 2000, p. 608 ss.); tale conclusione si pone in linea con l’orientamento espresso dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, per cui gli Stati non possono ignorare il problema della transessualità senza incorrere in una vio- lazione della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (TONOLO, sub art. 24, in Comm. Conetti-Tonolo-Vismara, cit., p. 91).

4. Convenzione di Monaco di Baviera del 1980. – A nor- ma dell’art. 2 della legge di riforma (v. sub art. 2), sulle disposizioni della stessa, in materia di diritto al nome, pre- vale la Convenzione di Monaco di Baviera del 5.9.1980, in vigore per l’Italia dal 1.1.1990. Questa, all’art. 1, dispo- ne che l’attribuzione del nome e del cognome di una per- sona debba avvenire sulla base della legge dello Stato di cittadinanza della stessa; a tal proposito, non solo non viene in alcun modo richiamata la lex causae per l’ipotesi, di cui all’art. 24, co. 1, parte 2°, l. n. 218/1995, in cui detta attribuzione dipenda da rapporti di famiglia, ma, seguendo un’impostazione diametralmente opposta, viene ulterior- mente precisato che, unicamente allo scopo dell’attri- buzione di nome e cognome, sono le situazioni dalle quali questi ultimi dipendono a dover essere valutate sulla base della già menzionata lex patriae. Ne consegue l’inope- ratività del rinvio eccezionale previsto dalla legge italiana, in favore di una maggiore unitarietà, ed uniformità tra i Paesi contraenti, nella disciplina della materia. Tuttavia, in ragione della genericità del richiamo alla legge nazionale eseguito dalla Convenzione, si ritiene che questo operi non solo rispetto alle norme di diritto materiale, ma altresì in relazione alle norme di conflitto, di talché, qualora il di-

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