• Non ci sono risultati.

45 Obbligazioni alimentari nella famiglia (1)

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 95-97)

1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’ese- cuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.

(1) Articolo introdotto dall’art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. 19.1.2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell’art. 1, comma 28, lett. b), l. 20.5.2016, n. 76.

45

Estremi Normativa di riferimento

 Obblighi alimentari (Convenzione dell’Aja del 2.10.1973; Protocollo dell’Aja del 23.11.2007; Reg. (CE) n. 4/2009)

SOMMARIO

1. Inquadramento della norma. – 2. Il Protocollo dell’Aja del 2007. – 3. Il Reg. n. 4/2009.

1. Inquadramento della norma. – L’attuale formulazione dell’art. in commento deriva dall’art. 1, co. 1, lett. b), d.lgs. 19.1.2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili. In base al nuovo art. 45 le obbligazioni ali- mentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal Reg. n. 4/2009 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle deci- sioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni ali- mentari e successive modificazioni. Tale modifica, come si precisa nella relazione illustrativa, è imposta ai sensi del Protocollo dell’Aja del 23.11.2007, recepito dal Reg. n. 4/2009, il quale lascia agli Stati la facoltà di includere le unioni civili nel proprio ambito di applicazione. L’attuale formulazione della norma supera pertanto, in materia di legge applicabile, il rinvio “in ogni caso” alla Conven- zione dell’Aja del 1973 sulla legge applicabile alle obbli- gazioni alimentari (conclusa in seno alla Conferenza dell’Aja di diritto internazionale privato contemporanea- mente a quella su riconoscimento ed esecuzione delle de- cisioni in materia di obbligazioni alimentari). Entrambe le convenzioni sono in vigore per l’Italia dal 1.1.1982, sulla base della l. 24.10.1980 n. 745 che reca l’autorizzazione alla ratifica e il correlativo ordine di esecuzione. Secondo una tecnica già utilizzata in altre parti della legge (v. anche sub art. 42), veniva operata una recezione materiale delle norme internazionali pattizie della Convenzione del 1973 che risultavano pertanto applicabili, erga omnes e a prescindere da qualsiasi condizione di reciprocità, ad ogni rapporto alimentare, indipendentemente dal fatto che esso rientrasse nel loro originario ambito di applicazione. Men- tre secondo alcuni autori questo richiamo aveva valore meramente narrativo (BOSCHIERO, Appunti sulla riforma italiana del sistema italiano di diritto internazionale pri- vato, Torino, 1996, p. 21; DAMASCELLI, Il rinvio «in ogni caso» a convenzioni internazionali nella nuova legge sul diritto internazionale privato, in Riv. dir. int., 1997, p. 100), secondo altri, esisteva un significato prescrittivo nel- la disposizione, in particolare ritenendo che l’estensione operasse temporalmente, nel senso che la Convenzione dell’Aja si sarebbe dovuta applicare a tutte le obbligazioni alimentari e non solo a quelle successive all’entrata in vi- gore della stessa, come invece stabilito dal suo art. 12 (BARUFFI, Art. 45, in BARIATTI (a cura di), Legge 31 maggio 1995 n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. Commentario, in Nuove leggi civ. comm., 1996, p. 1275; HONORATI, Art. 45, in POCAR e al. (a cura di), Commento alla riforma del diritto internazio- nale privato italiano. Legge 31 maggio 1995, n. 218, Tori- no, 1996, p. 220). Oltre che un estensione di tipo tempora- le, il rinvio consentiva un’estensione del campo di appli- cazione materiale della Convenzione alle obbligazioni alimentari aventi origine in una successione mortis causa, in un contratto o in una donazione, purché intercorrenti tra

appartenenti al medesimo nucleo familiare (BARUFFI, op. cit., p. 1276; HONORATI, op. cit., p. 220; POCAR, Il nuovo diritto internazionale privato italiano, Milano, 2002, p. 56). Per gli obblighi nascenti da contratto potevano, e po- trebbero tuttora, sorgere difficoltà di coordinamento con l’art. 57 della l. in commento che rinvia in ogni caso alla Convenzione di Roma del 1980 la disciplina delle obbliga- zioni contrattuali: non tanto per una sovrapposizione tra le due Convenzioni (in quanto quest’ultima, oggi sostituita dal regolamento 593/2008, c.d. Roma I, esclude espressa- mente dal suo ambito di applicazione le obbligazioni ali- mentari), quanto proprio per l’estensione applicativa ope- rata dalla l. n. 218/1995. L’eventuale conflitto tra le norme dovrà pertanto essere risolto sulla base della qualificazione ex lege fori delle fattispecie medesime (BARUFFI, op. cit., p. 1276; VASSALLI DI DACHENHAUSEN, Il coordinamento tra convenzioni di diritto internazionale privato e proces- suale, Editoriale Scientifica, 1993, p. 846, in relazione alla precedente formulazione della norma). A differenza della precedente formulazione della norma, l’art. in commento, nel rinviare alla legge individuata sulla base al Reg. n. 4/2009, fa riferimento anche alle sue successive modifica- zioni. In tal modo sarà possibile adeguare la legge italiana di diritto internazionale privato alle eventuali future rifor- me che dovessero avvenire a livello UE, così superando i limiti derivanti dalla tecnica del rinvio “in ogni caso”. Non lo stesso avviene ad esempio nell’ambito del nuovo art. 34 quater, che in relazione allo scioglimento dell’unione civi- le rinvia al Reg. n. 1259/2010.

2. Il Protocollo dell’Aja del 2007. – In punto di legge ap- plicabile, l’art. 15 del Reg. n. 4/2009 opera un rinvio for- male alle norme di conflitto del Protocollo dell’Aja del 23.11.2007. In realtà, nei rapporti tra Stati contraenti, la Convenzione dell’Aja del 1973 era già stata sostituita dal Protocollo (art. 18 del Protocollo medesimo), adottato uni- tamente alla Convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti dei figli e altri membri della famiglia. Per gli Stati dell’UE la Comunità europea ha aderito al Protocollo con decisione 30.11.2009 n. 941, applicabile in via provvisoria alla sola UE a decorrere dal 18.6.2011, data di entrata in applicazione anche del Reg. n. 4/2009, che con il Protocollo ha uno stretto legame (il Pro- tocollo è in vigore internazionalmente a partire dal 1.8.2013). Ripercorrendo le principali innovazioni appor- tate alla Convenzione del 1973, occorre soffermarsi sui criteri di collegamento. Criterio di collegamento generale rimane quello della residenza abituale del creditore (art. 3); tuttavia, gli interessi del debitore vengono tenuti in considerazione per ciò che concerne le obbligazioni diver- se da quelli tra coniugi (ed ex coniugi) o verso i minori (purché diverse da quelle derivanti da un rapporto di filia- zione), per le quali si attenua la tutela garantita al credito- re. In tali casi, il debitore può infatti opporre l’inesistenza

45

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 95-97)

Outline

Documenti correlati