nata dal regolamento 44/2001 (in vigore anche nei rapporti con la Danimarca in forza dell’accordo del 19.10.2005, in GUUE L 299/05). Il regolamento del 2009 si applica a tutti gli Stati, compresa la Danimarca, sebbene nei limiti in cui esso modifica il regolamento 44/2001 (quindi ad esclu- sione delle disposizioni sulla legge applicabile e sulla coo- perazione tra autorità centrali). Ai sensi dell’art. 69, fatte salve alcune eccezioni, il regolamento prevale tra gli Stati membri, sulle convenzioni e gli accordi che riguardano materie disciplinate dal regolamento stesso e di cui sono parte gli Stati membri. Viene invece fatta salva l’appli- cazione delle convenzioni e degli accordi bilaterali o mul- tilaterali di cui uno o più Stati membri sono parte al mo- mento dell’adozione del regolamento e che riguardano materie disciplinate dallo stesso (ad. es. la Convenzione di Lugano del 30.10.2007, artt. 64 ss.). Quanto all’ambito di applicazione il regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, parentela, ma- trimonio e affinità (art. 1). La nozione di obbligazione alimentare va definita in maniera autonoma, rientrandovi, indipendentemente dalla definizione utilizzata a livello nazionale, gli obblighi di corresponsione periodica, l’attri- buzione di una somma a titolo forfettario se l’importo è fissato in modo da garantire un livello predeterminato di reddito (C. giust. 27.2.1997, C-220/95, van den Boogaard) o della proprietà di un bene dal quale ricavare una rendita, gli obblighi di prestare idonea garanzia reale o personale, purché la prestazione garantisca il sostentamento di un coniuge bisognoso. La Corte di giustizia ha posto l’ac- cento sulla funzione di solidarietà (sentenza 27.2.1997, van den Boogaard, cit.), così fornendo un criterio discreti- vo rispetto alle questioni inerenti le funzioni patrimoniali tra coniugi, escluse dall’ambito di applicazione del rego- lamento. Il principio della parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti (considerando 11) e la portata generi- ca della formula “rapporti di famiglia” sembrano esten- dere al regolamento la soluzione accolta dal Protocollo dell’Aja del 2007, caratterizzato da un identico ambito di applicazione oggettivo (Bonomi Explanatory Report, cit., 2013, reperibile al sito internet https://www.hcch.net; PO- CAR,VIARENGO, op. cit., p. 809). In particolare, gli Stati membri che riconoscono istituti quali il matrimonio tra persone dello stesso sesso (BOSCHIERO, Les couples ho- mosexuels à l’épreuve du droit international privé italien, in Riv. dir. int., 2007, p. 50 ss.; MOSCONI, Europa, fami- glia e diritto internazionale privato, ivi, 2008, p. 347 ss.) o le partnership registrate potranno darvi rilievo. Il regola- mento demanda l’accertamento dei rapporti di famiglia al diritto nazionale, comprese le norme di diritto interna- zionale privato (considerando 21) e, come nel sistema dell’Aja, il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, non com- porta il riconoscimento del rapporto che ne è alla base. A differenza del sistema dell’Aja, sono estranee all’ambito di applicazione del regolamento sono le obbligazioni ali- mentari il cui fondamento ha natura giuridica diversa dai rapporti di famiglia: contratto, fatto illecito, donazio- ne e successione mortis causa in relazione alle quali oc- corre fare riferimento ad altri regolamenti UE (Reg. n. 1215/2012, n. 593/2008 e n. 864/2007, in materia di giuri- sdizione e legge applicabile a obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali; Reg. n. 650/2012 in materia di succes-
sioni). In punto di giurisdizione la norma di riferimento è l’art. 3, che pone quattro titoli di giurisdizione alternativi: due fondati sulla residenza abituale (di creditore o conve- nuto; lett. a e b) e due fondati sull’accessorietà rispetto ad un’azione relativa allo stato delle persone o alla responsa- bilità genitoriale (lett. c e d; salvo in questi ultimo due ca- si, che la competenza per la domanda principale non sia fondata esclusivamente sulla cittadinanza di una delle par- ti; v. Trib. Milano 10.7.2012, in Giur. merito, 2013, 6, p. 1342 ss.; Trib. Belluno 30.12.2011, in Riv. dir. int. priv. proc., 2012, p. 452 ss.), con l’obiettivo di assicurare un corretto coordinamento tra disciplina in esame e quella del Reg. n. 2201/2003 (POCAR, La disciplina comunitaria del- la giurisdizione in tema di alimenti: il Reg. n. 4/2009, in BARUFFI,CAFARI PANICO (a cura di), Le nuove competen- ze comunitarie. Obbligazioni alimentari e successioni, Padova, 2009, p. 7 ss.). L’art. 3, lett. b) deve essere inter- pretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che istituisca una concentrazione delle competenze giurisdi- zionali in materia di obbligazioni alimentari transfrontalie- re a favore di un giudice di primo grado competente per il luogo in cui ha sede il giudice d’appello, salvo che tale disciplina contribuisca a realizzare l’obiettivo di una cor- retta amministrazione della giustizia e tuteli l’interesse dei creditori di alimenti, favorendo al contempo il recupero effettivo di tali crediti (C. giust. 18.12.2014, C-400 e 408/14, Sanders e Huber). L’art. 3, lett. c) e d), dev’essere interpretato nel senso che, qualora un giudice di uno Stato membro sia investito di un’azione relativa alla separazione o allo scioglimento del vincolo coniugale tra i genitori di un figlio minore e un giudice di un altro Stato membro sia chiamato a pronunciarsi su un’azione per responsabilità genitoriale riguardante detto figlio, una domanda relativa a un’obbligazione alimentare nei confronti di quello stesso figlio è unicamente accessoria all’azione relativa alla re- sponsabilità genitoriale, ai sensi della lett. d) (C. giust. 16.7.2015, C-184/14, A. c. B., su rinvio della Corte di Cas- sazione italiana; v. anche Cass. S.U. 5.2.2016 n. 2276; S.U. 7.4.2014, n. 8049; Trib. Milano 16.11.2012). È esclu- sa l’accessorietà ex art. 3, lett. c-d) della domanda, anch’essa di natura economica, avente ad oggetto l’accer- tamento dell’inadempimento degli obblighi di mante- nimento dei figli minori e dell’ex coniuge, posti a carico del padre, e il conseguente risarcimento del danno di cui all’art. 2059 c.c. La giurisdizione per questa specifica do- manda, rivolta non tanto a regolare l’esecuzione di obbli- ghi alimentari futuri quanto piuttosto all’accertamento di un pregresso fatto illecito (la violazione di obblighi di mantenimento), è pertanto da stabilire sulla base del Reg. n. 1215/2012 relativo alla materia civile e commerciale, che all’art. 4 individua nello Stato del domicilio del con- venuto il titolo di giurisdizione generale, declinato nell’or- dinamento italiano in base all’art. 709 ter c.p.c. (Cass. S.U. 15.11.2017 n. 27091, in relazione al Reg. n. 44/2001 nel caso di specie applicabile ratione temporis; contra, BA- RUFFI, in Quotidiano giur., 14.12.2017, che, sulla scorta di C. giust. 9.9.2015, C-4/14, Bohez relativa alla riconducibi- lità al Reg. n. 2201/2003 – v. sub art. 42, par. 4 – di una penalità stabilità dal giudice al fine di assicurare l’eser- cizio effettivo del diritto di visita, propone l’applicabilità del regolamento Bruxelles II bis anche alle misure del caso de quo, formalmente fondate su un pregresso inadempi- mento illecito, ma sostanzialmente volte ad assicurare la
45
tutela del superiore interesse del minore). Sulla perpetua- tio jurisdictionis, l’art. 8 del Reg. n. 2201/2003 (v. sub art. 42, par. 4) e l’art. 3 del Reg. n. 4/2009 devono essere in- terpretati nel senso che i giudici dello Stato membro che hanno adottato una decisione passata in giudicato in mate- ria di responsabilità genitoriale e di obbligazioni alimenta- ri riguardanti un figlio minore non sono più competenti a pronunciarsi su una domanda di modifica dei provvedi- menti adottati con tale decisione, qualora la residenza abi- tuale del minore si trovi nel territorio di un altro Stato membro. La competenza a pronunciarsi su tale domanda spetta ai giudici di quest’ultimo Stato membro (C. giust. 15.2.2017, C-499/15, X e W c. Y). Il ruolo preponderante assegnato alla residenza abituale consente di giovarsi della giurisprudenza su questa nozione maturata in relazione al Reg. n. 2201/2003 (CAMPIGLIO, La residenza abituale dell’attore come titolo di giurisdizione in materia matri- moniale, in base al reg. CE n. 2201/2003, in Nuova giur. civ. comm., 2010, I, p. 1099, Cass. S.U. 17.2.2010 n. 3680). Sull’applicazione del regolamento a cittadini di Stati terzi: Trib. Belluno 24.5.2016, Trib. Roma 27.1.2015, Trib. Belluno 12.11.2013). L’art. 4 prevede una possibilità di electio fori in deroga ai titoli di giurisdizione dell’art. 3 o per attribuire ad uno di essi portata esclusiva: le parti possono convenire la giurisdizione dei giudici di un diver- so Stato membro che rispetti i requisiti dell’art. 4 oppure dei giudici di un paese terzo parte della Convenzione di Lugano. La scelta è esclusa in relazione alle controversie nei confronti di un minore degli anni 18, analogamente al Protocollo dell’Aja del 2007. L’art. 5 ammette la proroga tacita della giurisdizione qualora il convenuto compaia in giudizio senza eccepire il difetto di giurisdizione (v. C. giust. 20.9.2018, C-214/17, KP: l’art. 4, par. 3, del Proto- collo dell’Aia del 2007 deve essere interpretato nel senso che l’autorità competente dello Stato di residenza abituale del debitore degli alimenti non deve considerarsi adita, ai sensi di detto articolo, nel caso di comparizione in giudizio del creditore ex art. 5 del regolamento, accompagnata dalla deduzione di contestazioni nel merito, nell’ambito di un procedimento avviato dal debitore dinanzi alla medesima autorità). Può trattarsi di uno Stato ulteriore rispetto a quelli indicati dall’art. 4, anche nei casi in cui le restrizioni alla proroga espressa derivano da esigenze di tutela della parte debole, come il figlio minore (C. giust. 20.5.2010, C- 111/09, Bilas). Come criterio sussidiario, qualora nessuna autorità di uno Stato membro o di uno Stato terzo parte della Convenzione di Lugano risulti competente ex artt. 3- 5, opera l’art. 6 che individua come competente lo Stato della cittadinanza comune (in caso di più cittadinanze co- muni è precluso dare la prevalenza ad una: C. giust. 16.7.2009, C-168/08, Hadadi). Infine, qualora neppure questo titolo conduca alla competenza di uno Stato mem- bro, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il qua- le la controversia ha uno stretto collegamento (forum ne-
cessitatis, art. 7). L’art. 14 disciplina invece al competenza
ad adottare provvedimenti provvisori e cautelari. In pun- to di legge applicabile l’art. 15 opera un rinvio formale alle norme di conflitto del Protocollo dell’Aja del 2007 (v. supra, sub par. 2). Per riconoscimento, esecutività ed esecuzione di decisioni, transazioni giudiziarie e atti pub-
blici in materia di obbligazioni alimentari (art. 48, par. 1) il regolamento crea un sistema a due binari: per le deci- sioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo 2007 (quand’anche erroneamente non vi avessero dato applicazione) e per le decisioni degli Stati non vincolati dallo stesso. Sono previste norme comuni sotto il profilo dell’efficacia della decisione nello Stato d’origine che può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva, pur in pen- denza di un eventuale ricorso, con l’obiettivo di disincen- tivare impugnazioni animate da intenti meramente dilatori dell’esecuzione (art. 39). La disposizione, destinata ad ap- plicarsi anche quando l’ordinamento di origine non preve- da l’esecutività di diritto della decisione (non è il caso dell’ordinamento italiano nel quale l’art. 282 c.p.c. sanci- sce la provvisoria esecutività delle sentenze di primo grado e, attraverso l’art. 359 c.p.c., anche di quelle di appello), non incontra limitazioni legate alla presenza o meno di elementi di estraneità rispetto allo Stato d’origine in quan- to l’esigenza di riconoscimento ed esecuzione all’estero potrebbe materializzarsi in un momento successivo alla proposizione dell’azione nello Stato d’origine o alla con- clusione del processo, ad es. per effetto di un mutamento di residenza del debitore. Le necessità di limitare quanto più possibile le formalità di esecuzione comporta il divieto assoluto di riesame del merito della decisione (art. 42). Gli obblighi di riconoscimento ed esecuzione sanciti dal regolamento, per previsione dell’art. 22, riguardano solo i capi delle decisioni sugli obblighi alimentari e non i rap- porti di famiglia (OBERTO, Diritto di Famiglia, Padova, 2010, p. 802) sia nell’ipotesi di loro accertamento in via principale sia in via incidentale, al fine di evitare l’innal- zamento della barriera dell’ordine pubblico. Ai sensi dell’art. 48, transazioni giudiziarie e atti pubblici esecu- tivi nello Stato membro d’origine sono riconosciuti in un altro Stato membro e hanno la stessa esecutività delle de- cisioni alle medesime condizioni e secondo le medesime procedure stabilite. Oltre a tali disposizioni comuni, per tutte le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal Protocollo del 2007 l’art. 17 prevede che esse siano riconosciute in un altro Stato membro senza che sia neces- sario il ricorso ad alcuna procedura particolare, e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento. Inoltre, esse sono esecutive in tale Stato lo sono anche in un altro Stato membro senza che sia necessaria una dichiarazione che attesti l’esecutività. In precedenza, l’abolizione del- l’exequatur era limitata a decisioni giudiziarie, transazioni giudiziarie e atti pubblici relativi a crediti non contestati, rientranti nell’ambito di applicazione del Reg. n. 805/2004 sul titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, sostituito, in materia di obbligazioni alimentari, da quello in esame. Le decisioni rese a seguito di procedimenti av- viati a decorrere dal 18.6.2011 dalle autorità giurisdiziona- li di detti Stati sono riconosciute negli altri Stati membri, senza che sia necessaria alcuna procedura ed essendo pre- clusa la possibilità di opporvisi. Le decisioni esecutive in base al diritto dello Stato d’origine lo sono ipso facto an- che negli altri Stati membri e consentono di diritto l’adozione dei provvedimenti cautelari previsti dalla leg- ge dello Stato membro dell’esecuzione (art. 18). Ostacoli alla circolazione di tali decisioni sono rappresentati dalla possibilità per il convenuto rimasto contumace nello Stato d’origine di chiederne il riesame alla competente autorità giurisdizionale di quello stesso Stato e, per chi risulti debi-