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57 Obbligazioni contrattual

Nel documento Commento: Articolo 57 (pagine 122-125)

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla Convenzione di Roma del 19.6.1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

Estremi Normativa di riferimento (codice ed extracodice)

 Definizione di contratto (art. 1321 c.c.)  Fonti delle obbligazioni (art. 1173 c.c.)  Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Convenzione di Roma 19.6.1980)  Legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Reg. CE 17.6.2008 n. 593 (Roma I))  Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commer- ciale (Reg. UE 12.12.2012 n. 1215)

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SOMMARIO

1. Il diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali nell’ambito del diritto internazionale privato dell’Unione europea. – 2. Il rinvio operato dalla disciplina interna alla convenzione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. – 3. Autonomia privata e scelta della legge. – 4. I limiti all’autonomia privata. – 5. La legge applicabile in mancanza di scelta.

1. Il diritto applicabile alle obbligazioni contrattuali nell’ambito del diritto internazionale privato dell’Unione europea. – Gli Stati membri della (allora) Comunità Eco-

nomica Europea hanno sentito sin dagli anni Sessanta l’esigenza di coordinare i criteri di determinazione della competenza giurisdizionale e di scelta della legge. Ciò portò, in primo luogo, all’adozione della convenzione di Bruxelles del 27.9.1968 concernente la competenza giuri- sdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile commerciale, la cui forma giuridica (convenzione) è giu- stificata dal fatto che a quel tempo l’uniformazione delle regole in materia di giurisdizione era certamente esclusa dall’ambito delle competenze della Comunità. Successi- vamente, dopo che il trattato di Amsterdam attribuì alla Comunità competenze connesse con la creazione di un’area di libertà, sicurezza e giustizia, la convenzione di Bruxelles venne sostituita nel 2000 da un regolamento (c.d. Regolamento Bruxelles I), oggi a sua volta sostituito dal Reg. (UE) n. 1215/2012 (c.d. Regolamento Bruxelles I- bis). Peraltro, già prima del trattato di Amsterdam, il legi- slatore europeo non si era fermato all’uniformazione delle regole sulla giurisdizione, ma aveva proceduto anche ad uniformare le regole di diritto internazionale privato attra- verso le quali è possibile identificare il diritto applicabile ai rapporti contrattuali. In questo modo l’identificazione del diritto nazionale applicabile e, dunque, delle regole sostanziali applicabili in ambito europeo porta al medesi- mo risultato indipendentemente da quale giudice nazionale europeo venga adito, posto che ciascuno è chiamato ad applicare i medesimi criteri di soluzione del conflitto di leggi. Rileva in questo contesto la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrat- tuali, anch’essa sostituita (dopo il trattato di Amsterdam) dal Reg. (CE) n. 593/2008 (c.d. regolamento Roma I), il quale afferma il principio di un’ampia autonomia delle parti nella determinazione della legge nazionale applicabi- le al contratto, prevedendo che in assenza di scelta si ricor- ra alla legge del paese dove è domiciliata la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica e identificando spe- cificamente, per le principali tipologie contrattuali, la leg- ge applicabile in ossequio al criterio predetto (cfr., ex mul- tis, AA.VV., in FERRARI, LEIBLE (a cura di), Rome I Re- gulation. The Law Applicable to Contractual Obligations in Europe, Monaco di Baviera, 2009; UBERTAZZI, La leg- ge applicabile alle obbligazioni contrattuali nel Regola- mento “Roma I”, in BONOMI (a cura di), Diritto interna- zionale privato e cooperazione giudiziaria in materia civi- le, Trattato di diritto privato dell’Unione europea (a cura di Ajani e Benacchio), Torino, 2009, p. 345). Oggi, dun- que, il sistema europeo di diritto internazionale privato applicabile alle obbligazioni contrattuali si fonda, in primo luogo, sulla più ampia libertà attribuita alle parti di sce- gliere la legge applicabile. Si tratta non soltanto di un principio giuridico ampiamente condiviso a livello globale da gran parte degli ordinamenti giuridici, ma anche di un principio imprescindibile per un’efficace implementazione

di un sistema fondato sul modello di federalismo competi- tivo, posto che la competizione tra ordinamenti giuridici si fonda necessariamente sulla capacità delle parti di sceglie- re il regime giuridico maggiormente appropriato a disci- plinare l’operazione economica nella quale sono coinvolte. Il principio è riconosciuto solennemente nell’ambito del Regolamento “Roma I”, nel cui Preambolo è affermato che «[l]a libertà delle parti di scegliere la legge applicabi- le dovrebbe costituire una delle pietre angolari del sistema delle regole di conflitto di leggi in materia di obbligazioni contrattuali» (considerando n. 11). L’art. 3 del Regola- mento (titolato “Libertà di scelta”) traduce il principio espresso dal Preambolo in regola giuridica, affermando che «[i]l contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti» e consentendo che la scelta sia non solo espressa, ma anche desumibile implicitamente.

2. Il rinvio operato dalla disciplina interna alla conven- zione di Roma sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. – Si è già detto dell’importanza dell’uni-

formazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni e contratti. Di tale importanza il legislatore italiano della Riforma era tanto ben consapevole che nella norma dedicata alle obbligazioni contrattuali (art. 57) ha previsto un mero meccanismo di rinvio ed estensione della disciplina europea al tempo vigente, stabilendo che le ob- bligazioni contrattuali sono “in ogni caso” (e, dunque, an- che al di là dei limiti dell’ambito di applicazione territoria- le della convenzione) regolate dalla convenzione di Roma del 1980, pur senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili. L’espressione «in ogni caso» è da interpretarsi come un rinvio «mobile» alla convenzione (ossia al contenuto che il trattato prevede nel momento in cui l’interprete è chiamato ad applicarla) e non come un ampliamento delle materie previste dalla convenzione (BENEDETTELLI, La legge regolatrice delle obbligazioni contrattuali tra Convenzione di Roma e dirit- to internazionale privato comune, in Dir. comm. int., 1996, 738). Oggi, peraltro, a seguito della sostituzione della con- venzione di Roma con il Regolamento Roma I ed in consi- derazione dall’applicabilità erga omnes del Regolamento, per cui la legge designata trova applicazione anche se de- riva da uno Stato non contraente (art. 2), il rinvio operato dall’art. 57 della l. n. 218/1995 risulta ridimensionato (MOSCONI, CAMPIGLIO, Diritto internazionale privato e processuale. Vol. I. Parte generale e obbligazioni, Torino, 2017, p. 375) e la fonte di gran lunga principale di deter- minazione della legge applicabile alle obbligazioni con- trattuali è costituita dal Regolamento Roma I.

3. Autonomia privata e scelta della legge. – Tornando, dunque, alla scelta della legge applicabile ai rapporti con- trattuali sulla base della disciplina europea, rileva osserva- re che i rapporti transfrontalieri che caratterizzano i rap- porti contrattuali nell’ambito della UE sono, a tutti gli ef- fetti, rapporti “internazionali”, per cui l’ambito di operati-

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vità della libertà di scelta non è soggetto alla limitazione di cui all’art. 3, co. 3, del Reg. “Roma I”, applicabile ai rap- porti prettamente domestici, che prevede che «[q]ualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubi- cati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effet- tuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente». In altre parole, nell’ambito di rapporti transfrontalieri, la scelta della legge ha l’effetto di determinare la disapplicazione integrale (salvo quanto si dirà nel paragrafo successivo) del diritto nazionale appli- cabile in mancanza di scelta, ivi comprese le norme impe- rative di tale ordinamento e di assoggettare il rapporto al diritto prescelto, sia con riguardo alla operatività suppleti- va delle norme dispositive applicabili in mancanza di scel- ta contrattuale, sia con riguardo alla individuazione delle norme imperative non derogabili per volontà delle parti. D’altra parte, tale soluzione è coerente con la considera- zione per cui i valori fondamentali tutelati dagli ordina- menti europei sono per lo più salvaguardati dalle regole uniformi create dal legislatore dell’Unione. La portata as- sai rilevante della scelta della legge operata dalle parti giu- stifica, sotto diverso profilo, la scelta del legislatore euro- peo di limitare l’oggetto di tale scelta esclusivamente a diritti nazionali. Tale soluzione, per quanto del tutto coe- rente con la soluzione già vigente ai sensi della Conven- zione di Roma del 1980, non è stata affatto accolta de pla- no in sede di redazione del Reg. “Roma I” e, anzi, il pro- getto preliminare di regolamento ammetteva la possibilità di attribuire valenza internazional-privatistica alla scelta di raccolte di regole prodotte a livello sovranazionale, quali i Principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali o simili. Tale soluzione, tuttavia, venne opportunamente esclusa nella versione finale del Regolamento, né una so- luzione di segno opposto potrebbe oggi fondarsi sul Con- siderando n. 13, ai sensi del quale «[i]l presente regola- mento non impedisce che le parti includano nel loro con- tratto, mediante riferimento, un diritto non statale ovvero una convenzione internazionale», posto che l’inclusione mediante “riferimento” è chiaramente da intendersi quale incorporazione di regole contrattuali per relationem e non come scelta della legge applicabile (RAGNO, Article 3, in FERRARI (a cura di), Rome I Regulation Pocket Commen- tary, Monaco di Baviera, 2013, p. 85). Piuttosto, in pro- spettiva futura, appare opportuno richiamare l’ulteriore e diversa indicazione, secondo cui «[q]ualora la Comunità dovesse adottare in un idoneo strumento giuridico norme di diritto sostanziale dei contratti, comprendenti clausole e condizioni standard, tale strumento può prevedere la pos- sibilità per le parti di scegliere l’applicazione di tali nor- me» (considerando 14). Il riferimento è al progetto oggi (almeno temporaneamente) abbandonato, di un diritto co- mune europeo delle obbligazioni o, almeno, della vendita. 4. I limiti all’autonomia privata. – È noto che la possibili- tà per le parti di determinare il regolamento contrattuale incontra il limite delle norme imperative poste dal diritto applicabile. Nell’ambito delle obbligazioni contrattuali tale principio assume una particolare rilevanza in relazione alla precipua funzione del diritto dell’Unione europea, la cui finalità è quella di intervenire – conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità – quando ciò sia «neces-

sario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati» (art. 5 TUE). Da ciò si può desumere la natura tendenzialmente non derogabile, e quindi imperativa del diritto dell’Unione europea, sia con riferimento alle fonti primarie (ci si riferi- sce, in primo luogo, alla disciplina della concorrenza e alle libertà di circolazione e di stabilimento) (BAREL, L’inci- denza del diritto europeo sulla regolamentazione del commercio in Italia, in CORTESE (a cura di), Studi in ono- re di Laura Picchio Forlati, Torino, 2014, p. 273), sia con riferimento al diritto derivato, creato principalmente attra- verso i regolamenti e le direttive. È pur vero che con rife- rimento al commercio internazionale le norme imperative di fonte europea sono relativamente limitate e concentrate in alcuni settori specifici, relativi ai soggetti, agli standard dei prodotti, e/o alle modalità di esercizio delle attività commerciali (quali il diritto antitrust, il diritto societario, la disciplina dei mercati finanziari, l’attività bancaria e assicurativa), ma non mancano anche norme imperative di natura prettamente contrattuale, quali quelle poste in mate- ria di contratti con i consumatori, con gli agenti di com- mercio, o con riguardo ai ritardi di pagamento nelle tran- sazioni commerciali. L’esistenza di un complesso di nor- me imperative (tendenzialmente di applicazione necessaria in quanto poste a tutela di valori irrinunciabili) create dal legislatore europeo, lascia impregiudicata la competenza dei singoli Stati membri a emanare norme imperative de- stinate ad operare, nei rapporti commerciali soggetti alla legge di quel paese, come limite alla libertà contrattuale delle parti. L’applicazione di tali norme imperative (per così dire “semplici”), tuttavia, può essere esclusa mediante la scelta di una legge straniera, di modo che si pone il pro- blema di valutare i limiti a tale facoltà di scegliere il diritto applicabile ai rapporti commerciali. In questo senso, nell’ambito del commercio intra UE, in forza del principio di mutuo riconoscimento, gli operatori commerciali sono liberi di scegliere il diritto applicabile di un altro Stato membro, anche in deroga alle norme imperative del diritto nazionale, posto che l’uniformazione europea garantisce il livello minimo di protezione di valori irrinunciabili espres- si da norme la cui natura è tendenzialmente da ricondurre alla nozione di “norme di applicazione necessaria” di cui all’art. 9 del Reg. “Roma I” (BONOMI, Le norme imperative nel diritto internazionale privato, 1998, p. 138 ss.). Ove, invece, le parti scelgano il diritto di uno Stato extra UE, non opera la garanzia di protezione dei valori irrinunciabili con- divisi realizzata attraverso l’uniformazione del diritto euro- peo, per cui si pone il problema di evitare che mediante la scelta di un diritto non europeo le parti eludano l’appli- cazione di una norma inderogabile irrinunciabile (cfr. C. giust. 9.11.2000, C-381/98, Ingmar, in Rass. I-9305). 5. Il diritto applicabile in mancanza di scelta. – In man- canza di una scelta del diritto applicabile operata dalle par- ti, l’art. 4 del Regolamento Roma I pone una regola gene- rale che trova applicazione per tutte le obbligazioni, eccet- to quelle per le quali il Regolamento stesso prevede una regola speciale. L’elencazione di regole speciali, peraltro, è un’innovazione del Regolamento rispetto alla conven- zione di Roma. Oggi, dunque, in assenza di scelta, la pri- ma verifica da compiere è se il contratto rientri in una del- le otto tipologie espressamente previste dall’art. 4, co. 1, del Regolamento Roma I, tra le quali spiccano per impor- tanza i contratti di vendita di beni mobili (ai quali risulta

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